• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/05322/039 [Sulle copie vendute]



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05322/039presentato daZELLER Karltesto diMercoledì 11 luglio 2012, seduta n. 664

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, prevede che, ai fini del calcolo dei contributi, «per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3», dello stesso decreto;
l'articolo 1, comma 3, prevede che, a decorrere dall'anno 2013, «per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso»;
secondo il disposto dello stesso articolo, sono escluse dalla possibilità di richiedere i contributi all'editoria «le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita»;
sono invece ammesse al calcolo «le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina»;
sono altresì ammesse «le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione»;
a partire dai dati per l'anno 2011, il contributo all'editoria mira a sostenere il numero delle copie vendute, non più quello delle copie distribuite;
l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in questione, stabilisce, che, al fine di assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute è obbligatoria, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e informatici attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura di un codice a barre;
la certificazione delle copie vendute da parte di una società di revisione e l'obbligo di tracciabilità sia della vendita sia della resa garantiscono già di per sé il numero delle copie vendute, mentre la certificazione della distribuzione tramite società di distribuzione esterna non implica la certificazione delle copie vendute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare copie vendute, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, anche le copie non specificate nell'articolo 1, comma 3, del decreto in oggetto, purché tale vendita sia tracciabile, conformemente all'articolo 4, comma 1, come precedentemente richiamato, e comprovata da apposita certificazione rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
9/5322/39. Zeller, Brugger.