• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07249 [Agevolazioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio]



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07249 presentata da CARMELO LO MONTE
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659
LO MONTE, BRUGGER e ZELLER. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «legge finanziaria 2008», e successive modificazioni, in materia di proroga delle agevolazioni Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, ha introdotto per gli anni dal 2008 al 2011 una proroga delle agevolazioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

ai sensi dell'articolo 16-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, come introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22, dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1o gennaio 2012, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000,00 euro per unita immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi;

a norma dello stesso articolo, comma 1, lettere dalla a) alla l), le agevolazioni in questione si applicano, tra gli altri, agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e a interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «misure urgenti per la crescita del paese», ha da ultimo disposto che, per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 30 giugno 2013, relativamente agli interventi di cui all'articolo 16-bis di cui sopra si applichi una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento;

il nuovo importo, pari al 50 per cento delle spese documentate, si applica su un ammontare complessivo delle stesse praticamente raddoppiato, da 48.000.00 a 96.000,00 euro, con conseguente aumento dello sconto massimo annuale da 1.728,00 euro a 4.800,00 euro;

dal tenore della norma risulta evidente che possano beneficiare della detrazione del 50 per cento anche i committenti di lavori relativi a interventi già in atto, limitatamente ai pagamenti avvenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge;

non è invece chiaro come il nuovo limite di euro 96.000,00 debba applicarsi nel caso di interventi già effettuati o ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione e per i quali i pagamenti avvengano successivamente alla stessa data;

secondo un'interpretazione coerente con la ratio della normativa in materia di ristrutturazioni, il nuovo limite massimo agevolabile pari a 96.000,00 euro, da cui andrebbero detratti gli importi versati in precedenza, per i quali resta ferma la detrazione del 36 per cento, dovrebbe valere anche per i lavori già in atto, con la conseguenza che la detrazione del 50 per cento dovrebbe applicarsi per la differenza -:

se, nel caso di interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012 e per i quali siano già stati effettuati esborsi con detrazione del 36 per cento, ai fini del computo del limite di spesa ancora sostenibile e ammesso a fruire della detrazione Irpef del 50 per cento per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dello stesso, il nuovo limite massimo agevolabile sia pari a 96.000,00 euro, sottratti gli importi versati in precedenza e per i quali resta ferma la detrazione del 36 per cento. (5-07249)