Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/07202 [Importazioni di olio d'oliva]
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07202 presentata da VIVIANA BECCALOSSI
mercoledì 27 giugno 2012, seduta n.657
BECCALOSSI e CATANOSO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
in queste settimane In Italia si stanno verificando massicce importazioni di prodotti designati «olio extravergine di oliva» e/o «olio di oliva vergine» provenienti da Paesi extra UE (Tunisia, Marocco, Algeria, Turchia) ma anche comunitari (Grecia e Spagna) senza che sui relativi documenti commerciali risulti la designazione dell'origine che, invece, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 4 e articolo 9 comma 3 del decreto ministeriale 10 novembre 2009 recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
tale escamotage è stato messo a punto da taluni soggetti i quali, dopo aver importato in Italia tali prodotti dall'estero (spesso di dubbia qualità merceologica e salutistico-nutrizionale) li rivendono a grandi industrie dell'imbottigliamento previa aggiunta sui relativi documenti commerciali in modo fraudolento la dicitura «Prodotto in Italia»;
la conseguenza è che, poiché quella appena trascorsa in Italia è stata una annata di scarsa produzione di oli extravergini di oliva di buona qualità a causa del decorso invernale sfavorevole unitamente (nel Salento) a massicci attacchi di Lebbra dell'Olivo (gleosporium olivarum alm.), taluni operatori della grande industria ha trovato comunque il modo di continuare ad imbottigliare e ad immettere sul mercato del nostro Paese olio extravergine di oliva falsamente designato in etichetta come «Made in Italy»;
la fattispecie di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009 all'articolo 9, comma 3, che testualmente prevede che «I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e alla quantità dell'olio, alla data di emissione, nominativo e all'indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui all'articolo 5 lettere a) e b), del regolamento» (regolamento CE n. 1019/2002, ndr) non ha la relativa specifica disposizione sanzionatoria (né nel decreto legislativo 30 settembre 2005 n. 225 e neppure nel decreto legislativo n. 109 del 1992) -:
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per risolvere le problematiche esposte in premessa.
(5-07202)