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Atto a cui si riferisce:
C.4/15588 [Tutelare l'emittenza locale in Puglia]



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 25 giugno 2012
nell'allegato B della seduta n. 655
All'Interrogazione 4-15588 presentata da
LUIGI LAZZARI
Risposta. - Nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 14 marzo 2012 - 5a serie speciale è stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze in tecnica digitale terrestre alle emittenti televisive locali della regione Puglia, area tecnica da digitalizzare nel corso dell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 2011.
Nel bando in questione è previsto che tutti i soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale, operanti nella regione Puglia, possano fare domanda per avere l'attribuzione di un diritto d'uso delle frequenze, indipendentemente dalla sede legale o dalla natura provinciale o regionale della emittente.
I criteri per la redazione della graduatoria, conformemente all'articolo 4 della citata legge n. 75 del 2011, sono: l'entità del patrimonio al netto delle perdite, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva, l'ampiezza della copertura della popolazione e la priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.
Il bando prevede altresì la possibilità di costituire consorzi o intese, per i quali non è esatto dire che vale solo il punteggio più alto di un partecipante, perché tale punteggio viene aumentato del 20 per cento, 30 per cento, 40 per cento fino ad un massimo del 50 per cento se i componenti sono rispettivamente due, tre, quattro, cinque o più.
Nello stesso tempo il bando prevede dei meccanismi correttivi per i soggetti pluriregionali, con imputazione percentuale dei valori considerati nelle Regioni diverse da quella con la sede legale.
Al fine di assicurare il pluralismo informativo sono stati, quindi, previsti nel bando vari meccanismi a tutela delle emittenti provinciali che, riunite in intese o consorzi, possono ragionevolmente ottenere l'assegnazione del diritto d'uso, fermo restando il numero complessivo di frequenze pianificate per le emittenti locali, pari a 18.
Un'ulteriore garanzia per la continuità del servizio per tutte le attuali emittenti televisive locali viene altresì fornita dall'obbligo di trasporto (per non meno di due programmi) dei contenuti dei soggetti non utilmente collocati nelle graduatorie, posto a carico degli operatori assegnatari di una delle 18 frequenze, ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2011, con prezzi orientati al costo e regolamentati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È da rilevare, inoltre, che nelle aree già digitalizzate alla fine del 2011 (Liguria, Toscana, provincia di Viterbo, Umbria e Marche), la modulazione dei diversi ma sostanzialmente identici bandi di gara ha prodotto risultati significativi nell'assegnazione delle frequenze alle intese costituite tra emittenti a copertura provinciale.

Il Ministro dello sviluppo economico: Corrado Passera.