• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
C.4/16326 [Sulle donazioni di sangue]



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16326 presentata da GIANNI MANCUSO
mercoledì 30 maggio 2012, seduta n.641
MANCUSO, CICCIOLI, CROLLA, BARANI, DE LUCA, GIRLANDA, GIRO, DI VIRGILIO, CARFAGNA e BOCCIARDO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:


i donatori di sangue in Italia sono 1.400.000, di cui 1.200.000 affiliati all'AVIS, i rimanenti affiliati a: CRI, Fratres e FIDAS;


il sistema delle donazioni garantisce la raccolta di 2.100.000 unità di sangue l'anno;


l'Italia, nonostante ciò, non è autosufficiente nel suo fabbisogno ematico;


nell'anno 2011 i donatori sono aumentati del 2,4 per cento e le donazioni dell'1,6 per cento;


il Ministero della salute, eroga a favore delle associazioni ONLUS dei contributi per l'acquisto di autoambulanze;


per la stessa causale ogni anno vengono aperti dei bandi regionali;


in alternativa al contributo ministeriale alle associazioni ONLUS che acquistino un'autoambulanza viene riconosciuta una riduzione del prezzo del 20 per cento;


con questa riduzione si vuole compensare l'associazione dell'applicazione dell'IVA sull'acquisto del bene;


il ministero, infatti, con la circolare 30 novembre 2000 n. 217/E ha posto in evidenza che le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 (che prevedono la non rilevanza ai fini I.V.A. delle cessioni di autoambulanze a favore delle associazioni di volontariato) sono in contrasto con la VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977;


nella stessa circolare si evidenzia inoltre che le Onlus possono raggiungere la non imponibilità ai fini Iva utilizzando il meccanismo della riduzione del prezzo all'acquisto mediante credito d'imposta a favore del venditore contenuto nella legge n. 342 del 2000;


la riduzione del prezzo viene poi recuperata dal venditore mediante la concessione di uno speciale credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi;


per l'acquisto di autoemoteche non si può usufruire dell'agevolazione fiscale (credito d'imposta a favore del venditore) prevista dalla legge n. 342 del 2000 atteso che la norma prende in esame esclusivamente le ambulanze;


la cessione di un'autoemoteca è soggetta ad Iva in quanto nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (confronta punto n. 12) si afferma che sono esenti solo le cessioni di cui al n. 4 dell'articolo 2 fatte alle Onlus vale a dire le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa -:


se il Governo intenda assumere iniziative, anche normative, per includere anche le autoemoteche nelle agevolazioni previste per le ambulanze, quali la riduzione del prezzo per l'acquirente e l'agevolazione d'imposta per il venditore, in considerazione del ruolo strategico che le stesse rappresentano nella preziosa ed insostituibile attività di raccolta del sangue. (4-16326)