• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/03129/007/ ... [Tutela delle donne straniere vittime di violenza]



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/3129/7/14 presentato da MASSIMO LIVI BACCI
martedì 22 maggio 2012, seduta n. 210

Il Senato,
premesso che:
l'espansione del fenomeno della prostituzione riguarda per la maggior parte donne, per lo più straniere, legate a organizzazioni criminali che le sfruttano. Una vera e propria tratta di esseri umani, che coinvolge le donne (drammaticamente vittime), i loro clienti, ed anche organizzazioni criminali dei Paesi di provenienza delle donne e dei Paesi ospitanti;
l'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, offre alle donne vittime di tratta, ovvero che siano vittima di accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento da parte di una organizzazione criminale, qualora le stesse corrano un concreto pericolo per la loro incolumità, di sottrarsi a tale condizione attraverso il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale; attraverso la procedura del rilascio di permesso per protezione sociale, viene offerta a queste donne una concreta possibilità di salvezza dalla strada e dallo sfruttamento;
l'articolo 18 del testo unico immigrazione prevede due percorsi di accesso alla protezione sociale: un primo percorso che si attiva direttamente attraverso denuncia ed un secondo percorso cosiddetto "sociale", a seguito dell'accertamento, da parte di chi organizza i programmi di protezione, di una situazione di violenza o sfruttamento e pericolo in danno di uno straniero che non possa o non voglia presentare denuncia;
i servizi sociali degli enti locali ovvero dalle Associazioni, Enti o altri organismi privati indicati alla lett. a) dell'art. 27 del D.P.R. 394/1999, che, nel corso dei loro interventi, abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento, hanno infatti il potere di proporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. In questo caso, spetta al Questore valutare la gravità ed attualità del pericolo ed il conseguente rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato alla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudizi aria, né è richiesto di acquisire il parere del Procuratore della Repubblica;
nell'applicazione dell'art. 18, sono stati spesso riscontrati spesso problemi legati alla paura delle vittime a sporgere denuncia ed alla loro scarsa conoscenza delle informazioni necessarie affinché la denuncia non si concluda con un archiviazione;
spesso, anche quando le informazioni offerte dalla donna vittima di tratta denunciante sono precise e riscontrabili vi è una discrezionalità da parte della Magistratura che allunga i tempi per la concessione del nulla osta, ostacolando e ritardando il processo di inserimento, la ricerca del lavoro, la possibilità di frequenza a corsi professionali per queste vittime;
tanto più le difficoltà aumentano quando le vittime non procedono alla denuncia, dal momento che il percorso "sociale" che prevede una difesa delle donne riconosciute come vittime di tratta tout-court, è spesso osteggiato dalle istituzioni. Non è bastato a superare tali criticità neppure una circolare del Ministero dell'Interno del 28 maggio 2007 ha previsto che le questure - qualora accertino situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero - debbano procedere al rilascio del permesso di soggiorno in caso abbiano valutato una situazione di concreto pericolo per l'incolumità delle vittime e dei loro familiari; nonostante ciò, la procedura resta molto macchinosa ed i requisiti richiesti per accedervi molto "rigidi";
considerato che:
la drammaticità del fenomeno riguardante la tratta degli esseri umani, che con il suo enorme carico di profitti sta rapidamente salendo ai vertici dei guadagni illeciti a livello mondiale, impone di procedere a nuove modifiche della normativa, che pongano sempre più l'attenzione sulle vittime e sulla necessità di fornir loro un reale aiuto all'inserimento sociale, ed estendendo l'accesso alla protezione sociale a tutte le donne vittime non solo di sfruttamento ma anche di violenza;
sarebbe necessario dunque fornire uno strumento utile e agibile anche per le donne straniere vittime di "semplice" violenza affinché possano usufruire anch'esse della medesima protezione offerta alle donne vittime di tratta, considerando che le donne straniere senza permesso di soggiorno - denunciando violenze subìte al fine di difendersi dalla violenza - rischiano l'espulsione dallo Stato e la detenzione in un Cie;
nel maggio dello scorso anno, si sono svolti a Istanbul i lavori che hanno varato la "Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne", che rappresenterebbe il primo strumento giuridicamente vincolante in Europa per la creazione di un quadro giuridico completo per combattere la violenza tramite la prevenzione, l'azione giudiziaria, il supporto alle vittime. Nel testo sono indicate una serie di misure che gli Stati devono adottare per prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli autori dei reati, tra cui "sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica" ;
gli articoli 6 e 8 della Cedu e l'art. 1 protocollo 12 alla Cedu prevede che "il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo l";
l'art. 6 del Trattato di Lisbona prevede espressamente che "[...]. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.";
impegna il Governo:
ad intraprendere tutte le iniziative necessarie, anche a livello legislativo, affinché le disposizioni di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione siano estese anche alle donne straniere vittime di violenza, così come definita dalla Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne, al di là delle condizioni di sfruttamento, al fine di concedere il permesso di soggiorno per protezione sociale alle donne straniere che facciano denuncia nei confronti dell'autore delle violenze.
(0/3129/7/14)
LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARIAPIA GARAVAGLIA