Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/14769 [Consentire ai candidati che, nel concorso notarile del 2004 avevano ottenuto un punteggio da 90 a 104, di sostenere la prova orale]
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-14769 presentata da
ANTONIO DI PIETRO
Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si fa presente quanto segue, sulla base delle notizie acquisite dal competente dipartimento per gli affari di giustizia.
L'interrogante evidenzia taluni aspetti riguardanti il concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile del 1° settembre 2004, segnalando in particolare il fatto che gli elaborati scritti di alcuni candidati furono valutati in termini di sufficienza dalla commissione esaminatrice, senza tuttavia raggiungere il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.
Va precisato, in proposito, che all'epoca della pubblicazione del bando di concorso in esame, la disciplina riguardante lo svolgimento e la correzione delle prove concorsuali era contenuta nel regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e, in particolare, nell'articolo 24, che così testualmente disponeva al secondo comma: «Non è ammesso agli orali il concorrente che non abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso delle prove stesse».
Per l'ammissione alla prova orale era pertanto necessario riportare non soltanto una votazione minima o sufficiente, ma una media superiore, con la conseguenza che il candidato che avesse conseguito un punteggio minimo o appena sufficiente in una prova scritta, avrebbe dovuto compensare tale esito ottenendo votazioni di eccellenza nelle altre prove scritte. Ciò, per evitare margini di casualità nel risultato ottenuto e a garanzia dell'effettiva preparazione del concorrente.
Nel corso delle procedure di correzione delle prove scritte del concorso in questione, fu approvata, con decreto legislativo 22 aprile 2006, n. 166, la riforma della disciplina del concorso notarile. Detta normativa, per risolvere i problemi applicativi insorti in numerosi concorsi precedenti, ha equiparato, ai fini dell'ammissione all'esame orale, il voto di sufficienza a quello l'esame orale, il voto di sufficienza a quello di idoneità (35 punti).
Ciò premesso, va rilevato, al riguardo, che l'argomento portato a sostegno della posizione dei cosiddetti «novantini» - evidenziata nell'interrogazione - si basa sostanzialmente sul fatto che l'articolo 16 del decreto legislativo 22 aprile 2006, n. 166 ha disposto che la nuova disciplina debba trovare applicazione solo dalla data di emanazione del nuovo bando di concorso per la nomina a notaio. Tale limite temporale (fondato sull'irretroattività della «novella») ha comportato l'esclusione dall'applicazione della nuova (e più favorevole) normativa, riguardante il voto richiesto (quello della sufficienza) per l'ammissione alle prove orali, dei candidati del concorso notarile bandito nel 2004. Questi ultimi, infatti, pur avendo raggiunto il voto della sufficienza nelle prove scritte non sono stati ammessi a sostenere le prove orali, in considerazione della normativa all'epoca vigente, e ciò anche se la correzione dei loro elaborati era avvenuta dopo il bando di un nuovo concorso.
L'interpretazione favorevole ai «novantini» (sostenuta nell'atto di sindacato ispettivo), rilevando l'iniquità delle conseguenze cui darebbe luogo una rigida applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 166 del 2006, sostiene che il nuovo (e più favorevole) criterio di valutazione debba essere esteso anche alle operazioni di correzione relative al concorso del 2004, con la conseguenza di dover ammettere gli istanti a sostenere le prove orali.
Tale argomento, seppure suggestivo, non appare condivisibile, come rilevato anche dalla giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi della vicenda.
Con sentenza n. 4687/2006 il Consiglio di Stato, infatti, ha escluso radicalmente l'applicabilità della riforma ai concorsi già banditi «Tale nuova disciplina (il decreto legislativo 22 aprile 2006, n 166, n.d.r.) è però ovviamente inapplicabile ai concorsi sin qui svolti i quali restano governati dall'articolo 24 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953».
Il Consiglio di Stato ha poi correttamente ritenuto, da ultimo con sentenza n. 124/2011 di non doversi discostare dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di applicazione ai concorsi pubblici del principio «tempus regit actum», le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento delle prove e di votazioni, non trovano applicazione per le procedure in corso di svolgimento alla data della loro entrata in vigore.
Pertanto, mentre le norme vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, per un rinvio implicito formulato dalla lex specialis, ciò non può valere per le norme sopravvenienti, a meno che non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.
Ciò che nel caso di specie non è accaduto.
Va osservato, infine, che, ove si accedesse ad una diversa interpretazione, si darebbe luogo all'utilizzazione di diversi criteri di valutazione, e di idoneità dei concorrenti - partecipanti tutti alla medesima procedura di concorso - fondata sulla sola circostanza, del tutto casuale ed accidentale, della data di correzione degli elaborati scritti.
Il Ministro della giustizia: Paola Severino Di Benedetto.