• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/15962 [Dissesto finanziario della sanità in Molise]



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15962 presentata da ANTONIO DI PIETRO
martedì 8 maggio 2012, seduta n.628
DI PIETRO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:

con il provvedimento n. 465/2010 del direttore generale dell'ASREM (azienda sanitaria regione Molise) è stata data applicazione alla risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro dei dirigenti di tutti i ruoli (in primis di quelli di struttura) che avrebbe dovuto ridurre gli incarichi dirigenziali e generare nel medio termine economie di spesa;

negli ultimi anni, circa 150 dirigenti dell'ASREM hanno beneficiato, nell'ambito dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di un'indennità supplementare, oltre alla liquidazione ordinaria, anche di 24 mensilità e fino a circa 200.000 euro; chiunque abbia fatto richiesta di accesso al beneficio in questione ne ha avuto il riconoscimento, senza una preventiva valutazione degli effetti sul bilancio, sull'organizzazione e sull'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali;

l'articolo 22 del CCNL del sistema sanitario ha previsto che:

«1. L'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze;

3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'articolo 6, lettera b);

4. In applicazione dei commi precedenti, l'azienda può erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennità può variare fino a un massimo di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, dell'indennità di specificità medico - veterinaria e di esclusività del rapporto in godimento, degli assegni personali o dell'indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto»;

il provvedimento n. 465/2010 è in contrasto con la disciplina contrattuale ex articolo 22 sopracitato quando afferma che l'azienda deve provvedere ad adeguare la propria organizzazione in corrispondenza alle risoluzioni consensuali»;


nel nostro sistema sanitario, dove esiste, una suddivisione del lavoro in funzione delle specializzazioni mediche, non è possibile utilizzare il criterio stabilito e, inoltre, altro contrasto con la disciplina contrattuale si evidenzia nella violazione del principio secondo il quale l'azienda può erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa, dal momento che l'ASREM è in regime commissariale per il rientro dal deficit sanitario;

l'ASREM ha violato l'obbligo, contenuto nel provvedimento del direttore generale n. 85 del 2 marzo 2006, che ha previsto che i posti di struttura complessa - resi vacanti dai dirigenti che avevano aderito all'istituto della risoluzione consensuale - fossero trasformati in struttura semplice;

quanto sinora esposto sta generando un doppio aumento di spessa sia per il pagamento delle mensilità aggiuntive al personale dimissionario sia per le retribuzioni del nuovo personale assunto per ricoprire i posti vacanti, in contrasto con l'articolo 2, comma 76, lettera b) della legge 23 dicembre 2009 n. 191 - secondo cui gli atti emanati e i contratti stipulati In violazione del blocco delle assunzioni sono nulli per le regioni in squilibrio economico - nonché di alcune sentenze del TAR del Molise che hanno bloccato gli atti per la ristrutturazione e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Molise; questo istituto è stato quindi utilizzato al solo fine di arricchire pochi a tutto svantaggio per la pubblica amministrazione e la collettività;

è stato presentato un esposto alla Corte dei conti per evidenziare una palese incongruenza relativa al sistema adottato dall'ASREM per la quantificazione dell'indennità supplementare che secondo gli interroganti si pone in contrasto con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità contemplati dalla legge n. 241/90 e provoca un grave danno erariale;

la regione Molise, con determinazione dirigenziale n. 30 del 22/04/2010 «Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigenziale regionale» ha disposto che l'indennità sia pari al 50 per cento del numero dei mesi intercorrenti tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica ovvero, qualora periodo più breve, tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione del quarantesimo anno di contribuzione complessiva. Nonostante ciò, ci sono stati numerosi casi di dirigenti con anzianità contributiva di 39 anni ed età anagrafica di 61 anni a cui sono state riconosciute 24 mensilità di indennità. Ciò appare ancor più grave alla luce della legge n. 102 del 3 agosto 2009, la quale all'articolo 17 comma 35-novies stabilisce che per gli anni 2009, 2010 e 2011 le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, anche del personale dirigenziale;

dalla riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza della regione Molise, tenutasi lo scorso 3 aprile 2012, «... risulta che la direzione aziendale dell'Asrem abbia stipulato diversi contratti di attribuzione di incarichi ex articolo 15-septies, comma 1, decreto legislativo 502/92, nonché abbia autorizzato l'istituto del comando per più volte in contrasto con quanto osservato dai Ministeri affiancanti e in violazione del blocco del turn over nonché della legislazione vigente. Si ricorda, relativamente ai comandi, che questi sono assimilabili ad assunzioni che la azienda non può effettuare a norma di legge. Tutte le assunzioni autorizzare in violazione del comma 174 della legge 311 sono nulle»;

ancora si legge nella stessa: «Sono pervenute delle note di chiarimento da parte del subcommissario Rosato nelle quali si continua a evincere un comportamento di totale autonomia degli atti dell'azienda rispetto a quanto previsto dal Piano di rientro, ed in contrasto con la vigente normativa. In particolare nella nota il sub commissario (prot. 41-A-2012) dichiara l'illegittimità della procedura di attribuzione di tali incarichi non conforme alla normativa e chiede chiarimenti all'azienda. L'azienda al riguardo ha risposto che tali incarichi sono stati attribuiti per far fronte a carenze determinatesi nelle strutture apicali, a seguito della procedura di pre-pensionamento. In proposito si rileva l'incongruenza tra la volontà dell'azienda di agevolare l'uscita di personale, da una parte, e, dall'altra parte, la necessità di coprire strutture apicali lasciate scoperte. Non si comprende quale sia il piano di ristrutturazione industriale cui sottosta la procedura di pre-pensionamento che, tra l'altro, non fa riferimento ad alcuna fonte normativa ma individua la procedura nel dettato dell'articolo 22 del CCNL 1998-2001 per l'Area dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale»;

inoltre si legge: «... si ribadisce la richiesta di conoscere l'importo degli oneri legati agli incentivi attributi al personale che ha usufruito di tale possibilità, anche ai fini della valutazione del configurarsi di un possibile danno erariale;

inoltre si evidenzia come gli incarichi in questione appaiono elusivi del regime di blocco delle assunzioni anche con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato per i quali il PO prevede il divieto di stipula di nuovi contratti» -:

quali iniziative intenda adottare alla luce della già grave situazione di dissesto finanziario che ha reso necessario il regime commissariale per il rientro dal deficit della sanità molisana, con riferimento a quanto descritto in premessa. (4-15962)