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Atto a cui si riferisce:
S.1/00619 [Iniziative per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del Fuoco]



Atto Senato

Mozione 1-00619 presentata da FILIPPO SALTAMARTINI
giovedì 19 aprile 2012, seduta n.713

SALTAMARTINI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, CANTONI, RAMPONI, ALBERTI CASELLATI, ALICATA, ALLEGRINI, AMATO, ASCIUTTI, BALBONI, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, BIANCHI, BIANCONI, BORNACIN, BOSCETTO, BUTTI, CALIENDO, CAMBER, CARUSO, CASOLI, CASTRO, COMPAGNA, COSTA, D'ALI', DE ECCHER, DE FEO, DE LILLO, DI GIACOMO, ESPOSITO, FANTETTI, FLUTTERO, GALLO, GALLONE, GAMBA, GHIGO, GIORDANO, GIOVANARDI, GIULIANO, GRAMAZIO, LATRONICO, LAURO, LENNA, LICASTRO SCARDINO, MALAN, MANTICA, MANTOVANI, MAZZARACCHIO, NESSA, PARAVIA, PASTORE, PICHETTO FRATIN, PISCITELLI, PONTONE, POSSA, SACCOMANNO, SANCIU, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCIASCIA, SERAFINI Giancarlo, SIBILIA, SPADONI URBANI, TOFANI, TOMASSINI, TOTARO, VICARI, ZANETTA - Il Senato,

premesso che:

l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 deve essere armonizzato l'ordinamento del trattamento di quiescenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché del comparto del Soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";

il personale del comparto Sicurezza e Difesa gode, seppur non astrattamente applicabile al procedimento normativo regolamentare in argomento, di una "garanzia parlamentare" e di un'autonomia contrattuale limitata quanto all'esercizio dei diritti sindacali fondamentali per il divieto di esercizio del diritto di sciopero ai primi e del divieto assoluto di adesione e formazione di organismi sindacali quanto ai militari di talché "Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni [contrattuali] non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti" ex art. 7, comma 13, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

l'intervento regolamentare deve rispondere al principio di proporzionalità, principio generale del diritto, e deve essere limitato esclusivamente ai limiti di età del personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco nei trattamenti di quiescenza e anticipati;

la normazione regolamentare cosiddetta di secondo livello non può valicare quella primaria della legge nonché la previsione costituzionale di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione in forza del quale la mancanza di altro espresso criterio si traduce in un'arbitraria discriminazione di questo personale a ordinamento speciale in ragione dei peculiari compiti e dei rispettivi status;

i limiti di età per tali trattamenti previsti per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco degli altri Stati europei risultano di larga massima inferiori a quelli già stabiliti per l'omologo personale italiano;

il principio di specificità del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico che si prevede che debba essere attuato attraverso successivi provvedimenti ha lo scopo precipuo di garantire la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a condizioni di impiego operativo altamente rischioso che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche;

per diretto effetto di tali attività operative ed addestrative, i requisiti anagrafici e di età che risultano direttamente connessi all'idoneità al servizio pongono la regolamentazione di cui trattasi nella necessità di operare in un'attenta considerazione della specificità dei comparti Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico;

la norma sulla specificità, pur nel suo tratto programmatico, prevede un ruolo concertativo dei sindacati e del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), ruolo che non può essere pretermesso dall'Esecutivo nell'esercizio del potere regolamentare di cui al comma 18 dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Dalle notizie che sono infatti emerse al riguardo, la bozza regolamentare proposta dal Governo contiene una serie di vizi di eccesso di delega, di straripamento di potere e di eccesso di potere da cui si può presumere possa scaturire un intenso contenzioso giurisdizionale con questo meritorio personale;

lo Stato costituzionale di diritto è caratterizzato non solo dall'affermazione del principio di uguaglianza, quanto e soprattutto, come nel caso di specie, dalla declinazione di tale principio nel senso del divieto di discriminazioni al contrario, cosiddetta reverse discrimination,

impegna il Governo:

1) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;

2) a garantire, con disposizioni transitorie, la certezza dei rapporti giuridici già consolidati o in via di maturazione che, per esigenze funzionali, potranno essere prolungati solo su base volontaria;

3) ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con i sindacati rappresentativi ed il Cocer per giungere ad un regolamento condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;

4) ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, le procedure di concertazione atte all'avvio di forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, anche attraverso il ricorso al possibile utilizzo di parte dei nuovi risparmi derivanti dalle disposizioni contenute nel richiamato regolamento di armonizzazione;

5) ad avviare un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo - coordinata con la gradualità dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione - e che assicuri la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.

(1-00619 p. a.)