• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/05109-AR/1 ... [Legame tra Consob e Banca d'Italia]



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5109-AR/121 presentato da ALBERTO GIORGETTI testo di giovedì 19 aprile 2012, seduta n.624

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 7, capoverso 2, prevede che ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
la relazione illustrativa posta a corredo del provvedimento evidenzia che trattasi di una disposizione volta a chiarire il rapporto funzionale che intercorre tra le attività di elencazione di enti e soggetti a fini statistici da parte di ISTAT e le manovre di finanza pubblica che riflettono i loro effetto anche su tali enti e soggetti;
pertanto viene specificato che la disposizione in esame chiarisce che tra i soggetti interessati dalle manovre di finanza pubblica rientrano anche le Autorità indipendenti e in ogni caso l'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001;
è necessario, tuttavia, chiarire che anche a seguito della disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, capoverso 2, resta comunque fermo il legame con la Banca d'Italia che l'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, fissa per la Consob prevedendo che «il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti (...) in base ai criteri fissati dai contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione.»;
tale condizione si traduce in un'autonomia organizzativa, istituzionale e funzionale della Consob - sancita dalla legge istitutiva e a tutt'oggi preservata - che trova piena legittimazione, oltre che nell'adeguato svolgimento della proprie competenze a tutela del pubblico risparmio, anche in una sana, efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie occorrenti per il proprio funzionamento;
in tal senso ha avuto modo di esprimersi, con riguardo a tale ultimo profilo, anche la Presidenza del Consiglio che, con nota prot. DAGL/178/2009/1 del 3 febbraio 2011 - in relazione ad una serie di questioni interpretative emergenti da disposizioni contenute nella manovra finanziaria di cui al decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 - ha rilevato che «benché la CONSOB rientri fra gli enti cui fa riferimento il citato articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001, non può non considerarsi che io legge istitutiva della CONSOB, con riferimento alla disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale e dell'ordinamento delle carriere, ha previsto una sostanziale omogeneizzazione tra la Commissione e la Banca d'Italia. In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 95/74, convertito dalla legge n. 216/74, ha stabilito che la CONSOB con proprio regolamento disciplini i predetti ambiti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia...», quest'ultimo essendo il parametro normativo di riferimento con riguardo al trattamento giuridico-economico ed all'ordinamento delle carriere del personale di questo Istituto;
né ciò potrebbe essere inteso quale segnale di scarsa attenzione istituzionale all'attuale perdurante grave congiuntura economica del Paese, essendo infatti la Consob fortemente impegnata nel porre in essere efficaci misure di contenimento delle proprie spese di funzionamento ancorché di non diretto e immediato impatto a beneficio delle finanze pubbliche. Sul punto è sufficiente evidenziare da un lato che, comunque, la Consob, in sede di recepimento delle analoghe iniziative assunte in Banca d'Italia, ha già recepito l'applicazione di talune misure di contenimento della spesa pubblica vigenti, come ad esempio il taglio degli stipendi per la quota eccedente gli importi di 90 mila euro e 150 mila euro per il triennio 2011/2013, e dall'altro che il bilancio di previsione 2012, approvato dalla Consob nel dicembre scorso, ha comportato tagli alla spesa corrente per 9,76 milioni, con un decremento nell'ordine del 10 per cento rispetto all'omologo dato 2011, riflettutosi in una riduzione della pressione contributiva a carico degli operatori di mercato di oltre l'8 per cento rispetto al precedente esercizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che anche alla luce della disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, capoverso 2, resta comunque ed in ogni caso fermo il legame con la Banca d'Italia che l'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, fissa per la Consob, prevedendo che «il trattamento giuridico ed economico dei personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti (...) in base ai criteri fissati da contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione.».
9/5109-AR/121.(Testo modificato nel corso della seduta).Alberto Giorgetti.