• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/05109-AR/0 ... [Carenze di organico dirigenziale nelle Agenzie fiscali]



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5109-AR/95 presentato da GIOVANNI PALADINI testo di giovedì 19 aprile 2012, seduta n.624

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 24, del provvedimento al nostro esame stabilisce che:
«24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
la previsione suscita non pochi dubbi e porta con sé un'evidente contraddizione giacché se, da un lato, impone alle Agenzie fiscali di attuare le procedure selettive previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per la copertura dei posti vacanti di Dirigente, dall'altro lato, la autorizza a continuare ad abusare del suo potere non soltanto facendo salvi gli incarichi già conferiti ma, cosa più grave, attribuendo incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con il riconoscimento agli stessi del trattamento economico dei Dirigenti;
viene, quindi, stabilito proprio quanto è stato recentemente dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza amministrativa, che ha annullato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con cui era stata bandita una selezione-concorso per il reclutamento di personale dell'Amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, compreso quello delle Agenzie fiscali, che può avvenire «con modalità speciali», con ciò, l'Amministrazione, adducendo di aver trovato una soluzione per "sanare" la posizione di una serie di suoi funzionari che, da svariati anni, svolgono «egregiamente» «incarichi dirigenziali» (T.A.R. Lazio, Sez. II, Sentenza n. 07636/2011) e che ha annullato la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate con cui era stato modificato l'articolo 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, consentendo il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei Dirigenti, di incarichi dirigenziali (che, secondo i giudici amministrativi, non si configurano come «incarichi di temporanea reggenza»), in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, motivando che «l'espletamento di mansioni superiori da parte di dipendenti pubblici, al di fuori di ipotesi tassativamente previste, è vietato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 56, nel testo sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, articolo 25, e successivamente modificato prima dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, articolo 15 e poi dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 52, con conseguente nullità dell'atto di conferimento illegittimo» (T.A.R. Lazio, Sezione II, n. 06884/2011);
il principio posto a fondamento delle menzionate sentenze e che, invece, appare negato dal decreto-legge, oggetto del nostro esame, è quello consacrato dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che stabilisce il principio secondo il quale «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione»;
si può, quindi, affermare che la norma non fa che consentire all'Amministrazione di continuare, indisturbata, a conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari sprovvisti dei requisiti per accedere alla Dirigenza, laddove, viceversa, da tempo, l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto risolvere i problemi relativi alle carenze di organico dirigenziale con il doveroso riconoscimento del diritto di accesso alle funzioni dirigenziali a quei suoi dipendenti, che, in quanto appartenenti ai ruoli più elevati della carriera direttiva ordinaria, ed a quelli che già Vicedirigenti, appartenendo all'VIII qualifica funzionale o alla VII con una certa anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 109 della legge n. 312 del 1980, avevano ed hanno il diritto di ricoprire i posti di Dirigente;
il T.A.R. Lazio ha dichiarato l'illegittimità del conferimento di incarichi dirigenziali in quanto contrastanti con la normativa citata ed inficiati da svariate figure di eccesso di potere, il decreto-legge in argomento vanifica il principio affermato dalla giurisprudenza e consente all'Agenzia delle Entrate di conferire, a suo piacimento, incarichi dirigenziali a chi Dirigente non è. Il che lede i diritti di coloro che, per le ragioni esposte, hanno il diritto di ricoprire i posti di Dirigente, con il conseguente ed inevitabile proliferare di azioni giudiziari con un inutile dispendio di denaro pubblico;
l'estensione della facoltà di espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti anche air Agenzia del Territorio, delle Dogane e Amministrazione autonoma dei Monopoli, difficilmente potrà avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica così come sostiene la clausola di invarianza degli oneri inserita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare sì che le Agenzie fiscali risolvano i problemi relativi alle carenze di organico dirigenziale con il doveroso riconoscimento del diritto di accesso alle funzioni dirigenziali a quei suoi dipendenti, che, in quanto appartenenti ai ruoli più elevati della carriera direttiva ordinaria, ed a quelli che già Vice dirigenti, avevano ed hanno il diritto di ricoprire i posti di dirigente.
9/5109-AR/95.(Testo modificato nel corso della seduta).Paladini, Aniello Formisano.