• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
C.9/05109-AR/0 ... [Iniziative per i rivenditori dei prodotti petroliferi]



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5109-AR/87 presentato da ROBERTO MENIA testo di giovedì 19 aprile 2012, seduta n.624

La Camera,
premesso che:
la proposta per una revisione dell'attuale disciplina del privilegio in materia di accise, nasce dalla esigenza di eliminare delle situazioni riscontrabili nella normativa vigente, che penalizzano ingiustificatamente i rivenditori all'ingrosso dei prodotti petroliferi;
l'attuale status di tali operatori è infatti una sorta di «ibrido» che, da un lato, li parifica alle compagnie petrolifere e, di conseguenza, li sottopone ad una serie di controlli stringenti da parte dell'amministrazione finanziaria e di obblighi in materia di tenuta di contabilità, senza riconoscere loro, dall'altro lato, i medesimo benefici, tra cui il riconoscimento del privilegio in materia di accisa;
la disciplina fiscale che attualmente interessa il settore è contenuta nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il privilegio è riconosciuto esclusivamente a favore dei soggetti che materialmente assolvono il tributo (accise) al momento dell'immissione del prodotto (Compagnie Petrolifere);
analogo privilegio non è invece riconosciuto ai rivenditori dei prodotti petroliferi, i quali, pur essendo i soggetti nei confronti dei quali si perfeziona l'immissione in consumo, non possono certamente essere considerati consumatori finali. In altre parole al Rivenditore (esercente di deposito commerciale), pur trattandosi di soggetto che, al pari delle compagnie petrolifere, consente all'erario di attuare il meccanismo impositivo delle accise, essendo uno degli anelli della filiera di commercializzazione, non è riconosciuta alcuna tutela differenziata. Emerge quindi una situazione di ingiustificata discriminazione a danno dei rivenditori dei prodotti energetici che espongono il sistema ad una evidente censurabilità, almeno sotto due profili;
a) in primo luogo, l'attuale quadro normativo crea una disparità di trattamento che si pone in parte violazione dell'articolo 3 Cost., violando il generale principio di pari trattamento a fronte di situazione meritevole di analoga tutela;
b) in secondo luogo, e sotto altro profilo, il meccanismo attuale comporta inoltre una violazione delle regole della concorrenza in contrasto con gli indirizzi di politica legislativa forniti dall'Unione Europea.
l'introduzione di tale privilegio a favore degli operatori commerciali condurrebbe alla eliminazione delle discriminazioni richiamate e eviterebbe di creare una situazione di concorrenza falsata a favore delle società petrolifere. D'altra parte, si sottolinea che una simile previsione non creerebbe alcun aggravio a carico dell'erario statale essendo totalmente neutro per il bilancio dello Stato. Inoltre, attribuendo a questo privilegio un grado di secondo livello, 1 crediti dello Stato nelle procedure concorsuali avrebbero in ogni caso la priorità per il loro soddisfacimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti legislativi e/o d'interpretazione autentica al fine di assicurare che il privilegio di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sia applicato altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto.
9/5109-AR/87.(Testo modificato nel corso della seduta) Menia, Di Biagio.