• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00458 [Verificare l'operato del TAR Calabria]



Atto Senato

Interpellanza 2-00458 presentata da CLAUDIO FAZZONE
mercoledì 18 aprile 2012, seduta n.711

FAZZONE, NESSA, VICECONTE, MAZZARACCHIO, AMATO, IZZO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che:

a causa delle evidenti e gravose illegittimità riscontrate, la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 17095/2010, ha annullato in autotutela una procedura concorsuale (approvata ai sensi dell'ari. 5 della legge regionale n. 36 del 2008, con decreto dirigenziale n. 22874 del 31 dicembre 2008) indetta per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà;

con decreto dirigenziale n. 18606/2010, la Regione Calabria ha approvato il nuovo bando di concorso secondo diversi criteri, in stretta osservanza dell'indefettibile principio di buon andamento dell'azione amministrativa e di ripristino della legalità;

alla nuova procedura selettiva, comportante un ragguardevole piano di investimenti complessivamente pari a 155.000.000 di euro, hanno partecipato ben 215 soggetti pubblici e privati;

avverso l'operato dell'amministrazione regionale, hanno proposto ricorso, innanzi al TAR per la Calabria di Catanzaro, alcune ditte che avevano partecipato al primo bando, annullato in autotutela;

la Il sezione del TAR Calabria (presidente Fiorentino), nel delibare la vicenda in sede cautelare, ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, affermando perentoriamente che il provvedimento di autoannullamento risulta adeguatamente motivato, essendo stati rappresentati i numerosi aspetti di illegittimità in cui è incorsa la procedura annullata e le ragioni per cui l'interesse pubblico alla legittimità dell'azione amministrativa sia stato considerato prevalente rispetto all'affidamento dei soggetti destinatari del finanziamento (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II Ord. Cautelare n. 38/2011 pronunciata nel ricorso n. 1485/2010; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, Ord Cautelare n. 94/2011 pronunciata nel ricorso n. 31/2011);

poco tempo dopo, alla guida della Il sezione del TAR calabrese, al posto del presidente Vincenzo Fiorentino, è stato designato il presidente Massimo Luciano Calveri;

nonostante la chiarezza dei percorso argomentativo fin lì seguito, la II sezione del TAR Calabria, con un repentino mutamento di rotta rispetto alla decisione assunta in sede cautelare, ha accolto nel merito i ricorsi di alcuni soggetti partecipanti al richiamato bando di edilizia sociale, annullando il decreto n. 17095 del 2010 con cui la Regione Calabria aveva ritirato in autotutela l'originario bando e gli atti della relativa procedura selettiva, nonché il decreto n. 18606/2010 di approvazione del nuovo bando di concorso;

la Regione Calabria ha prontamente interposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2011, ha sospeso l'esecutività delle sentenze impugnate al fine di consentire il completamento della nuova procedura (ordinanze n. 4468/2011; 4469/2011; 4470/2011; 4471/2011; 4472/2011; 4473/2011; 4474/2011; 4475/2011);

l'Ente ha dato così corso alla nuova procedura e, all'esito, la Commissione - nominata con procedura ad evidenza pubblica - ha redatto le graduatorie degli aspiranti;

nelle more, il Consiglio di Stato, con successive ordinanze istruttorie (per tutte la n. 1141/2012), ha consentito alla Regione Calabria di formalizzare in favore delle imprese utilmente collocate in graduatoria la concessione del relativo finanziamento;

è evidente, quindi, che il Consiglio di Stato ha apprezzato favorevolmente la posizione giuridica della Regione Calabria, consentendole di adottare gli ulteriori atti procedimentali tali da condurre alla conclusione della vicenda contenziosa ed alla risoluzione della problematica dell'housing sociale in Calabria;

nonostante il puntuale intervento del Consiglio di Stato, l'impresa Gatto Costruzioni SpA di Catanzaro, il cui gravame non è stato ancora deciso nel merito dal TAR Calabria, ha continuato a proporre ricorsi, con richiesta di adozione di misure cautelari, avverso ogni singola iniziativa procedurale assunta, al riguardo, dalla Regione Calabria;

l'anomalia della vicenda è che l'impresa Gatto non ha prodotto domanda di partecipazione al nuovo bando, sicché non ha alcun interesse a censurare gli atti della procedura selettiva;

sta di fatto che il TAR Calabria, sezione Il (Presidente facente funzioni Iannini), con decreto n. 165 del 27 marzo 2012, ha respinto una prima richiesta cautelare presentata dall'impresa Gatto;

in data 13 aprile 2012, però, la medesima sezione del TAR (presidente Calveri), ha accolto la richiesta cautelare, depositata appena il giorno prima, della Gatto Costruzioni SpA, di sospensione di tre decreti di finanziamento emessi in favore di imprese utilmente collocatesi nella nuova graduatoria;

in sostanza, in contrasto con le statuizioni del Consiglio di Stato, che aveva consentito alla Regione di completare l'iter procedurale e senza valutare che l'impresa Gatto non poteva reclamare alcuna esigenza cautelare non avendo partecipato al nuovo bando, il presidente Calveri che peraltro, a quanto è dato sapere, fino a quel momento era assente per ragioni personali dal Tar catanzarese) ha, ugualmente, sospeso l'erogazione dei finanziamenti in favore di tre imprese calabresi che, allo stato, non potranno dare seguito ad una iniziativa imprenditoriale che pure è stata vagliata da apposita e qualificata Commissione che ne ha attestato la meritevolezza;

a quanto detto va aggiunto che l'iniziativa del Presidente del TAR Calabria appare illogica e disancorata dal quadro fattuale e normativo di riferimento, se solo si considera che la Regione Calabria, allo stato, ha già emanato una ventina di decreti di finanziamento, sicché l'iniziativa giurisdizionale (limitata a bloccare solo tre decreti) appare non già ancorata alla tutela dell'interesse pubblico, ma sostenuta evidentemente da differenti e oscure motivazioni;

ciò che non appare tollerabile nella vicenda è il rischio che provvedimenti giurisdizionali, frettolosamente e superficialmente adottati, possano creare tensioni e ulteriore sfiducia nell'imprenditoria calabrese che aspetta, da tempo, il rilancio del settore edilizio, attuabile proprio attraverso il piano di investimenti, complessivamente pari a 155.000.000 di euro, messo in campo dalla Regione Calabria con la procedura in questione,

si chiede di sapere se non si ritenga che ricorrano le condizioni per disporre un'ispezione presso il citato plesso giurisdizionale, tenuto conto dell'esigenza di verificare il rispetto delle regole processuali e l'osservanza dei principi dell'ordinamento nell'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del Presidente della II sezione del TAR Calabria di Catanzaro.

(2-00458)