• C. 5043 Proposta di legge presentata il 9 marzo 2012

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Atto a cui si riferisce:
C.5043 Disposizioni concernenti la realizzazione di impianti da golf per la valorizzazione del paesaggio e la promozione del turismo sportivo



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5043


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FAENZI, BECCALOSSI, MAZZONI, MASSIMO PARISI, PAOLO RUSSO

Disposizioni concernenti la realizzazione di impianti da golf per la valorizzazione del paesaggio e la promozione del turismo sportivo

Presentata il 9 marzo 2012


      

Onorevoli Colleghi! — Nonostante la fase attuale di crisi economica e finanziaria a livello nazionale ed europeo, che coinvolge inesorabilmente anche il nostro Paese, il settore del turismo sportivo, secondo i più recenti dati diffusi dalla Borsa del turismo sportivo, non conosce crisi. Le cifre indicano che oltre 10 milioni di viaggi e 60 milioni di pernottamenti all'interno di strutture ricettive italiane, che determinano un giro d'affari complessivamente stimato in 6,3 miliardi di euro (fonte Econstat), confermano come la promozione dei territori italiani legati da un filo comune rappresentato dal turismo attivo, sportivo e del benessere, costituiscono un segmento decisamente importante dell'economia nazionale.
      Com’è del resto ampiamente noto, l'Italia, con le sue bellezze naturali, il suo patrimonio artistico e culturale, la sua tradizione eno-gastronomica, offre già di per sé una rinomata attrazione turistica da parte di visitatori di tutto il mondo. All'interno del binomio tra offerta turistica e attività sportiva s'inserisce, integrandosi perfettamente, ciò che è considerato a livello nazionale potenzialmente un grande business, rappresentato dalla pratica sportiva del golf.
      Sebbene il nostro Paese non abbia ancora raggiunto un adeguato livello di sviluppo comparabile a quello di altri Paesi a noi vicini per storia e per attitudini culturali, tuttavia il golf, sotto il profilo economico e turistico, può interpretare un volano per l'economia nazionale, anche perché, esercitando un forte richiamo durante tutti i mesi dell'anno, consente di destagionalizzare l'offerta turistica, in particolare in una fase come quella attuale, di gravi turbolenze sociali che affliggono Paesi, come il nord-Africa, meta tipica degli amanti del cosiddetto «green».
 

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      Occorre inoltre evidenziare che la capacità di spesa del turismo golfista risulta il doppio di quella media, confermando le enormi potenzialità economiche e occupazionali, in termini di prospettive positive, che da tale pratica sportiva possono derivare anche dall'indotto, costituito principalmente dal settore immobiliare, da quello alberghiero e dalle aziende produttrici di attrezzature.
      Ciononostante, le capacità del settore interessato sono tuttora inespresse, a causa delle difficoltà di carattere burocratico e della mancanza di una politica volta a delineare in maniera precisa le procedure e i contesti in cui costruire nuovi campi da gioco, nonché, a determinate condizioni, a creare adeguati incentivi affinché l'imprenditoria privata sia motivata a investire in questa importante attività del turismo sportivo.
      La convinzione sempre più diffusa è che sia necessario diffondere con maggiore vigore la cultura del gioco del golf tra il pubblico e le istituzioni pubbliche per accrescere ulteriormente il binomio sicuramente vincente tra il settore turistico tradizionale e quello sportivo.
      All'interno del suesposto scenario, s'inserisce conseguentemente la presente proposta di legge, le cui finalità mirano alla riqualificazione e all'arricchimento dell'offerta turistica del nostro Paese attraverso la pratica sportiva, assicurando al contempo la diffusione del gioco del golf in appositi impianti da realizzare.
      Le disposizioni indicate dal provvedimento, avente carattere sia sociale che economico, intendono contribuire a garantire in Italia l'avvio di un'offerta di notevole gradimento turistico, con effetti diretti e indotti sul tessuto economico regionale e locale.
      Risulta inoltre importante evidenziare come la pratica sportiva golfistica, in Italia, garantisca piena occupazione dal punto di vista professionale per oltre 4.000 soggetti e generi un volume d'affari di circa 350 milioni di euro.
      L'articolo 1 della proposta di legge detta i princìpi e le finalità.
      In particolare il comma 1 prevede che il provvedimento, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente tra Stato e regioni, intende promuovere e incrementare l'offerta turistica sportiva in ambito nazionale e internazionale, attraverso la promozione e la diffusione della pratica sportiva del golf, mediante la realizzazione di impianti da golf. Il successivo comma 2 stabilisce che per il perseguimento delle suddette finalità il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con gli altri Ministri direttamente coinvolti dalla materia e d'intesa con le regioni, approva il piano per la promozione del turismo sportivo, contenente criteri e indirizzi per la localizzazione, il dimensionamento e l'accessibilità degli impianti, ivi compresi i presupposti e le dotazioni necessarie per la realizzazione degli impianti sportivi dedicati alla pratica del golf, previa valutazione ambientale strategica.
      L'articolo 2 detta disposizioni per l'individuazione e lo sviluppo delle aree per la realizzazione di impianti da golf. In particolare, il comma 1 prevede che entro due anni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 1, sulla base dei criteri e degli indirizzi previsti dal comma 2 del citato articolo 1, le regioni, d'intesa con altri soggetti interlocutori direttamente interessati dalla realizzazione di impianti da golf, individuano i siti più idonei a costituire area di sedime degli impianti, verificando altresì la qualità e la varietà dell'offerta ricettiva e considerando in particolare gli incentivi al turismo e all'occupazione che tale pratica sportiva può produrre.
      L'articolo 3 stabilisce una serie di requisiti e di vincoli per la realizzazione di impianti da golf. Più specificatamente, i commi 1 e 2 stabiliscono, rispettivamente, che le regioni, nell'ambito delle attività agrituristiche e alberghiere le cui strutture hanno una recettività non inferiore a 30 posti letto, possono realizzare impianti da golf, qualora le aree aperte collegate alle attività ricettive non siano frazionate, siano di unica proprietà e abbiano un'estensione minima di 40 ettari; la superficie adibita a tappeto erboso non può
 

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superare il 10 per cento dell'intera proprietà con un massimo di 5 ettari e non più del 50 per cento deve derivare dalla riduzione o dalla trasformazione di terreno agricolo coltivato; inoltre i servizi annessi, edificati o non ancora edificati, non possono superare un ulteriore 0,5 per cento dell'intera superficie della proprietà con un massimo di 250 metri quadrati. Il comma 3 precisa che gli impianti destinati all'attività sportiva del golf sono realizzati in conformità alle norme di legge, con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, di sicurezza delle costruzioni compreso l'uso sostenibile della risorsa idrica, di igiene, di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, nonché delle norme tecniche per le costruzioni e delle norme in materia di impiantistica sportiva e di percorsi di golf stabilite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla Federazione italiana golf e dalla International Golf Federation (IGF). Il successivo comma 4 precisa, altresì, che gli impianti sono realizzati assicurando la loro compatibilità con le infrastrutture e con i servizi eventualmente esistenti nel territorio, nonché il rispetto delle esigenze connesse all'accessibilità e alla fruibilità dei diversi spazi, in relazione al tipo di destinazione e di utenza previste. Il comma 5 dispone che qualora l'impianto da golf sia collocato, se compatibile, in aree a rischio idrogeologico, le strutture ricettive connesse possono essere realizzate solo in aree prive di vincoli, purché contigue o prossime all'impianto medesimo.
      L'articolo 4 prevede che per la realizzazione degli impianti da golf e delle strutture adibite ai servizi direttamente o indirettamente collegati ad essi è garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico.
      L'articolo 5, con i commi 1 e 2, prevede ulteriori caratteristiche specifiche di ricezione turistica collegate all'impianto da golf, stabilendo che non possono essere alienate parzialmente né adibite ad altre funzioni nei cinque anni successivi all'inizio dell'attività, se non in favore di soggetti privati che compartecipino finanziariamente alla gestione e alla manutenzione dell'impianto, e che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono individuare ulteriori servizi di supporto al fine di ottimizzare la qualità.
      L'articolo 6 infine, attraverso il comma 1, reca una serie di disposizioni volte a semplificare e a snellire le procedure burocratiche e amministrative che, com’è purtroppo noto, rallentano fortemente nel nostro Paese ogni iniziativa economica, commerciale e turistica in grado di determinare sviluppo e competitività nei diversi settori del «sistema-Paese». Il successivo comma 2 precisa che l'applicazione delle deroghe alla legislazione vigente di cui al comma 1 è subordinata alla realizzazione di impianti da golf con un percorso minimo di diciotto buche, rispondenti a criteri di flessibilità che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello, nonché di strutture di ricezione turistica collegate agli impianti medesimi. Il comma 3 prevede, inoltre, che le disposizioni si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
      La proposta di legge non comporta alcun onere per la finanza pubblica poiché le sue disposizioni apportano modifiche di carattere acceleratorio e di semplificazione al quadro normativo vigente, nella consapevolezza che rendere più snelle e veloci le pratiche amministrative per le autorizzazioni, le concessioni e i permessi nell'ambito dei differenti ambiti legislativi statali, nonché per diffondere su tutto il territorio nazionale le potenzialità della ricettività turistica derivante dalla pratica sportiva golfistica possa costituire un effetto moltiplicatore dal punto di vista economico e sociale dalle dimensioni considerevoli.
      In definitiva, il presente provvedimento, oltre agli obiettivi precedentemente esposti, mira a promuovere anche investimenti immobiliari di tipo residenziale e iniziative turistiche organizzate per l'offerta di una molteplicità di servizi ricreativi collegati al golf per consentire all'Italia di concorrere nella competizione internazionale, diventata fortissima nel bacino del Mediterraneo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente tra Stato e regioni, promuove l'offerta turistica sportiva in ambito nazionale e internazionale, attraverso la diffusione della pratica sportiva del golf, mediante la realizzazione di appositi impianti.
      2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il piano per la promozione del turismo sportivo, contenente criteri e indirizzi per la localizzazione, il dimensionamento e l'accessibilità degli impianti, ivi compresi i presupposti e le dotazioni necessarie per la realizzazione degli impianti da golf. È fatta salva l'applicazione della disciplina vigente in materia di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.
(Individuazione delle aree per la realizzazione di impianti da golf).

      1. Sulla base dei criteri e degli indirizzi del piano di cui al comma 2 dell'articolo 1, entro due anni dall'approvazione del medesimo, le regioni, sentiti gli enti locali o su proposta dei medesimi, nonché i

 

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privati interessati, d'intesa con gli enti parco nazionali e con gli enti gestori delle aree marine protette, individuano i siti più idonei a costituire area di sedime degli impianti da golf, verificando altresì la qualità e la varietà dell'offerta ricettiva e considerando in particolare gli incentivi al turismo e all'occupazione che tale pratica sportiva può produrre.
Art. 3.
(Realizzazione degli impianti da golf).

      1. Le regioni, nell'ambito delle attività agrituristiche e alberghiere le cui strutture hanno una recettività non inferiore a 30 posti letto, possono realizzare impianti da golf qualora le aree aperte collegate alle attività ricettive non siano frazionate, siano di unica proprietà e abbiano un'estensione minima di 40 ettari. La superficie adibita a tappeto erboso non può superare il 10 per cento dell'intera proprietà con un massimo di 5 ettari, anche individuabili in un percorso naturalistico e non più del 50 per cento di tale superficie deve derivare dalla riduzione o dalla trasformazione di terreno agricolo coltivato.
      2. I servizi annessi agli impianti, edificati o non ancora edificati, non possono superare lo 0,5 per cento dell'intera superficie della proprietà con un massimo di 250 metri quadrati.
      3. Gli impianti da golf sono realizzati in conformità alle norme di legge, con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, di sicurezza delle costruzioni compreso l'uso sostenibile della risorsa idrica, di igiene, di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, nonché delle norme tecniche per le costruzioni e delle norme in materia di impiantistica sportiva e di percorsi di golf stabilite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla Federazione italiana golf e dalla International Golf Federation (IGF).
      4. Gli impianti di cui al comma 3 sono realizzati assicurando la loro compatibilità

 

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con le infrastrutture e con i servizi eventualmente esistenti nel territorio, nonché il rispetto delle esigenze connesse all'accessibilità e alla fruibilità dei diversi spazi, in relazione al tipo di destinazione e di utenza previste.
      5. Qualora l'impianto da golf sia collocato, se compatibile, in aree a rischio idrogeologico, le strutture ricettive connesse possono essere realizzate solo in aree prive di vincoli, purché contigue o prossime all'impianto medesimo.
Art. 4.
(Disposizioni per il risparmio energetico).

      1. Per la realizzazione degli impianti da golf e delle strutture adibite ai servizi direttamente o indirettamente collegati ad essi è garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico.

Art. 5.
(Caratteristiche delle strutture di ricezione turistica).

      1. Le strutture di ricezione turistica collegate all'impianto da golf non possono essere alienate parzialmente né adibite ad altre funzioni nei cinque anni successivi all'inizio dell'attività, se non in favore di soggetti privati che compartecipano finanziariamente alla gestione e alla manutenzione dell'impianto.
      2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono individuare ulteriori servizi di supporto delle strutture di ricezione turistica collegate all'impianto da golf al fine di ottimizzarne la qualità.

Art. 6.
(Semplificazione delle procedure urbanistiche e amministrative).

      1. Allo scopo di agevolare la realizzazione nel territorio nazionale di nuovi impianti da golf nell'ambito del piano di

 

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cui all'articolo 1, comma 2, sono previste le seguenti deroghe alla legislazione vigente:

          a) gli impianti da golf possono essere realizzati nell'ambito delle aree sottoposte alle prescrizioni di tutela indiretta previste dall'articolo 45 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere favorevole della competente soprintendenza;

          b) gli impianti da golf possono essere realizzati nell'ambito delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, previo nulla osta dell'ente parco nazionale e dell'ente gestore delle aree marine protette;

          c) per la realizzazione degli impianti da golf in caso di necessaria adozione dell'autorizzazione paesaggistica, si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

          d) gli impianti da golf possono essere realizzati nell'ambito delle aree comprese nei piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previo parere favorevole della competente autorità di bacino.

      2. L'applicazione delle deroghe alla legislazione vigente di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla realizzazione di impianti da golf con un percorso minimo di diciotto buche, rispondenti a criteri di flessibilità che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello, nonché di strutture di ricezione turistica collegate agli impianti medesimi.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.