Testo mozione
Atto a cui si riferisce:
C.1/00984 [Applicazione dell'IMU ai fabbricati rurali]
La Camera,
premesso che:
nell'ambito della seconda fase delle politiche economiche proposte dal Governo, volte in particolare a prefigurare interventi di semplificazione in materia tributaria nonché di riequilibrio della pressione fiscale tra i differenti cespiti di imposta, il comparto primario deve acquisire la necessaria centralità strategica e l'interconnessione con gli altri settori economici e produttivi, riconoscendogli quel valore aggiunto che tale settore determina sulla crescita del Paese;
non è più rimandabile un'innovazione culturale che riscopra e riconosca il valore fondamentale della produzione agricola nel medio e lungo periodo proiettando - da oggi - per l'Italia del futuro, strategie di politica economica a sostegno delle produzioni italiane agroalimentari di qualità;
risulta, pertanto, necessario tutelare i beni patrimoniali del comparto da eccessive erosioni fiscali che potrebbero comprometterne la funzione primaria nella produzione di beni pubblici, facendoli divenire non remunerativi per gli agricoltori e determinandone, quindi, l'abbandono o lo sfruttamento speculativo;
invece, il decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto nell'ordinamento
una robusta imposta patrimoniale, che incide pesantemente sui beni immobili del settore agricolo - quali terreni e fabbricati rurali - e modifica la fiscalità applicata al settore primario e, in particolare, ai beni funzionali all'esercizio dell'attività agricola, che vengono assimilati, in buona parte, a puro e semplice patrimonio;
in particolare il citato decreto-legge 201 del 2011 ha stabilito l'anticipazione - in via sperimentale - dal 1° gennaio 2012 - dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 fissandone il presupposto nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
è apparsa subito evidente la forte penalizzazione per il settore agricolo derivante dall'entrata in vigore della nuova imposta municipale unica in considerazione del fatto che tale patrimoniale incide due volte sui beni produttivi agricoli, con la tassazione dei terreni e con la tassazione dei fabbricati rurali abitativi e strumentali all'attività di impresa;
in particolare, si ricorda che in vigenza dell'ICI, i fabbricati strumentali ed abitativi aventi i requisiti di ruralità - di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge n. 557 del 1993 - non erano assoggettati all'imposta al fine di evitare una doppia imposizione, in quanto la relativa rendita risultava «assorbita» in quella dei terreni su cui insistono;
la stessa norma, ha stabilito, inoltre, che i fabbricati rurali ancora oggi iscritti al catasto terreni, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con la procedura «Docfa» per l'aggiornamento catastale e l'attribuzione della rendita, presupposto necessario per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale unica;
risulta quindi impossibile ad oggi quantificare il complessivo gettito atteso dall'applicazione dell'imposta municipale unica sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali in quanto, come dichiarato il 21 marzo 2012 dal direttore dell'Agenzia del territorio in audizione al Senato sulle questioni connesse all'IMU agricola, non sono disponibili dati ufficiali in ragione del fatto che l'amministrazione avrà un quadro complessivo della situazione solo dopo il 30 novembre 2012, quando si saprà l'effettiva base imponibile IMU;
sulla questione è in corso un deleterio braccio di ferro sull'attendibilità o meno di dati forniti dalle varie associazioni di categoria e quelli forniti dall'amministrazione finanziaria che indica un impatto molto meno oneroso per il settore di quanto denunciato dagli addetti ai lavori;
in assenza di dati ufficiali, come accertato dall'Agenzia del territorio, ogni affermazione rischia di apparire pura speculazione;
alcuni parziali esempi di applicazione dell'imposta municipale unica confrontati con il precedente regime impositivo ICI che l'agenzia del territorio ha fornito a mero titolo esemplificativo evidenziano che per un terreno agricolo - di tipo seminativo irriguo di 1 ettaro - l'incremento di imposta potrebbe variare da un minimo dell'84 per cento ad un massimo del 119 per cento, a seconda della soggettività del possessore del terreno, mentre per i fabbricati rurali, nel regime precedente in esenzione di imposta, si prospetta un pesante aggravio proprio per i fabbricati strumentali all'attività dell'azienda agricola;
ai sensi della nuova imposta patrimoniale saranno tassati similmente a un qualsiasi immobile, le stalle, i fienili o, addirittura, le strutture degli alpeggi, utilizzate, per ragioni assolutamente evidenti e indipendenti dalla volontà degli allevatori, per una piccola parte dell'anno;
è stato calcolato che il peso dell'imposta patrimoniale sul settore agricolo sia sperequato rispetto all'incidenza generale che sarebbe pari all'1,3 per cento del
prodotto interno lordo (21,8 miliardi di euro di gettito su circa 1.600 miliardi di euro di prodotto interno lordo); infatti, risulterebbe un gettito dell'imposta municipale unica agricola tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro che rapportati al valore aggiunto agricolo di circa 28 miliardi di euro comporterebbe un'incidenza del 4,3 per cento;
come rilevato dallo stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nei prossimi anni il settore primario gioca l'importante partita della redditività economica recuperando margini di reddito dall'attività di impresa al fine divenire una attività produttiva remunerativa e di qualità che le giovani generazioni possono finalmente tornare a praticare;
purtroppo, la rilevazione ISMEA del quarto trimestre del 2011 delinea uno scenario di generale preoccupazione tra gli agricoltori con sfumature più o meno marcate a seconda del settore di appartenenza indicando che la crisi riduce i consumi alimentari e ad accusarne i colpi, risalendo a ritroso lungo filiera, sono anche le aziende agricole, strette tra i costi di produzione sempre più alti e la domanda di beni intermedi e finali ormai asfittica;
il Parlamento si è già ripetutamente espresso in merito alle problematiche attinenti all'imposta municipale unica sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, con pareri sui provvedimenti del Governo in cui ha inserito specifiche condizioni sulla materia e con ordini del giorno con cui ha impegnato il Governo a rivedere l'onere della patrimoniale sul settore agricolo;
da ultimo la Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno approvato un ordine del giorno per chiedere al Governo la revisione della disciplina IMU per il settore agricolo prevedendo, in particolare, l'esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale dall'applicazione della nuova imposta patrimoniale;
l'imposta municipale unica colpisce l'agricoltura nel suo aspetto più debole costituito dalla forte immobilizzazione di capitali a bassissima redditività e anche la prevista applicazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale di un aliquota ridotta allo 0,2 per cento, che i comuni potranno ridurre dello 0,1 per cento non eviterà il prodursi di effetti devastanti, in considerazione del fatto che, a base del calcolo vengono inseriti anche i terreni;
l'aumento del prelievo dell'imposta municipale unica è, inoltre, in contrasto con l'esigenza attuale di ridurre i costi gravanti sulle imprese agricole, soprattutto con riferimento alle produzioni di qualità. Si evidenzia, infatti, il pericolo che un elevato carico fiscale possa produrre un disincentivo alla continuazione dell'attività in tale settore che rappresenta l'eccellenza del made in Italy agroalimentare;
pur non sottovalutando il carattere di eccezionalità della manovra finanziaria e il particolare periodo che stiamo vivendo, emerge una forte preoccupazione circa gli effetti che l'applicazione di questa nuova imposta potrà avere su un settore strutturalmente fragile, dal punto di vista economico, ed alle prese con gli effetti di una crisi particolarmente grave;
il settore agricolo non intende sottrarsi in alcun modo ai propri obblighi e alle proprie responsabilità, fornendo il proprio contributo rispetto alle difficoltà finanziarie del Paese, ma non si può sottovalutare la forte preoccupazione sugli effetti che l'applicazione di questa nuova imposta potrà avere sul comparto primario che, in un momento di forte rallentamento della crescita economica, penalizzerà maggiormente le imprese agricole che hanno effettuato investimenti per strutturarsi e per innovare la produzione;
la pesante patrimoniale sui beni immobili strumentali all'attività agricola appare non pienamente analizzata dal Governo nelle ricadute effettive sull'agricoltura italiana ed appare non allineata alle posizioni assunte in ambito europeo in relazione alla politica agricola comune;
il rischio è di una accelerazione del processo di abbandono dei terreni e dell'attività
agricola che l'ultimo censimento ha chiaramente indicato in declino;
al fine di attenuare l'impatto dell'imposta municipale unica nei confronti delle imprese agricole riconoscendo, anche sotto il profilo fiscale, il ruolo strategico svolto dalle stesse nella produzione di alimenti e di beni pubblici, nonché per sostenere la capacità innovativa e competitiva sul mercato del sistema agroalimentare italiano e per evitare che nel medesimo anno le aziende agricole siano costrette a sostenere gli oneri finanziari derivanti dal previsto e obbligatorio accatastamento dei fabbricati rurali e dalla nuova e pesante imposta patrimoniale,
impegna il Governo:
in considerazione di quanto dichiarato ufficialmente il 21 marzo 2012 nella commissione agricoltura del Senato dal direttore dell'Agenzia del territorio, circa l'impossibilità di fatto di avere, prima del 30 novembre 2012, dati certi sulla base imponibile Imu in relazione ai fabbricati rurali - a prorogare, per il solo anno 2012, l'entrata in vigore dell'imposta regionale propria così come stabilita dal decreto-legge n. 201 del 2011, per i soli fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e per i terreni agricoli, applicando per l'anno in corso, i previgenti regimi fiscali;
chiarire definitivamente e con la massima urgenza, in sede parlamentare, il gettito derivante dalla nuova patrimoniale sui beni immobili agricoli ed, in particolare su quelli strumentali, al fine di valutare con chiarezza se si tratti di un aggravio fiscale a carico del settore agricolo non sperequato rispetto all'incidenza dell'imposta patrimoniale sugli altri comparti, ovvero se tale imposta risulti eccessivamente onerosa;
nell'ambito delle procedure di rivalutazione delle rendite catastali dei terreni, ad accentuare la distinzione, già operata nel citato decreto-legge 201 del 2011, delle modalità di calcolo della base imponibile, incidendo in maniera minore nei confronti dei soggetti «professionali» che utilizzano i terreni agricoli esclusivamente per produrre reddito e per i quali il fattore terra rappresenta strumento fondamentale per l'esercizio della propria attività imprenditoriale.
(1-00984)
«Oliverio, Zucchi, Fiorio, Brandolini, Servodio, Sani, Marco Carra, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cenni, Cuomo, Trappolino, Dal Moro, Agostini».