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Atto a cui si riferisce:
S.1/00589 [Nomina del nuovo consiglio di amministrazione Rai]



Atto Senato

Mozione 1-00589 presentata da FELICE BELISARIO
martedì 20 marzo 2012, seduta n.695

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA - Il Senato,

premesso che:

il 28 marzo 2012 ha termine il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA;

l'articolo 20, comma 5, della legge n. 112 del 2004 prevede che la nomina del presidente della RAI, che compete al socio di maggioranza detentore del capitale sociale, divenga efficace solo dopo il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, espresso a maggioranza dei due terzi;

il medesimo articolo 20, al comma 7, stabilisce che, fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze presenti in assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione, una lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato; tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare di vigilanza e delle indicazioni del Ministero dell'economia;

l'articolo 20, al comma 9, prevede altresì che, fino a che le azioni della RAI di proprietà statale alienate non superino il 10 per cento del capitale, la Commissione elegga sette membri della lista di candidati per il consiglio d'amministrazione. Le modalità di elezione dei candidati per il consiglio d'amministrazione della RAI da parte della Commissione sono definite dall'articolo 12-bis (approvato il 19 aprile 2005) del regolamento interno;

l'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, stabilisce che la RAI, cui è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per quanto non diversamente previsto dal medesimo Testo unico, è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Ai sensi del comma 3, ed il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Ai sensi del comma 4, possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta;

la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (articolo 49, comma 5);

l'elezione degli amministratori della RAI avviene mediante voto di lista (articolo 49, comma 6). Il rappresentante del Ministero dell'economia nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta un'autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9 (articolo 49, comma 7). Tale comma stabilisce che fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

ai sensi del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana SpA è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea ed il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio (articolo 49, comma 11);

considerato che:

alla luce degli appelli e delle richieste che provengono da molteplici settori dell'opinione pubblica e della società civile, vi è la necessità di imprimere urgentemente al servizio pubblico radiotelevisivo una decisa inversione di rotta, che lo liberi dal peso e dalle interferenze sempre più soffocanti dei partiti e dei Governi e da ogni forma di conflitto di interessi, attribuendo ai cittadini che lo finanziano con il canone e la fiscalità generale un reale potere di intervento nella definizione degli organi di governo;

nelle more di una riforma profonda delle norme vigenti che disciplinano la governance della RAI e la nomina del consiglio di amministrazione, è necessario evitare che un puro e semplice rinnovo con le regole attuali si traduca nell'automatica ripetizione di quanto accaduto in passato o che, in alternativa, si finisca per prorogare gli attuali assetti di vertice della RAI. Al contrario, è ancora possibile dare al Paese un importante segnale di discontinuità, mettendo in primo piano l'esigenza di una forte trasparenza nel procedimento di nomina rispetto ai rituali e ai conciliaboli che sono stati da sempre lo strumento attraverso cui Governi, partiti e potentati si sono garantiti il controllo della RAI;

è auspicabile procedere al rinnovo del consiglio d'amministrazione della RAI secondo modalità analoghe a quelle previste dal Parlamento europeo per l'esame dei candidati designati a membri della Commissione europea. A tal fine, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi dovrebbe essere posta in condizione di esaminare, previa selezione delle candidature pervenute, i curricula di esponenti provenienti dalla società civile, procedendo con audizioni al fine di verificare che i candidati siano in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza, esperienza, autorevolezza e prestigio, e che i medesimi non si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico che sarebbero chiamati a ricoprire. Analoghe procedure di terzietà e trasparenza dovrebbe seguire il Governo per le nomine di propria competenza;

in tale contesto appare altresì improcrastinabile un impegno di tutti i soggetti interessati affinché non siano indicate a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della RAI persone che ricoprano, o abbiano ricoperto, incarichi politici, parlamentari o di Governo;

ritenendo pertanto indispensabile l'avvio, in tempi rapidi e nelle opportune sedi parlamentari, di una procedura selettiva delle candidature per il rinnovo del consiglio di amministrazione della RAI aperta a tutti i cittadini aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, a personalità di riconosciuto prestigio e competenza professionale nel settore e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali, valutando l'opportunità di escludere quanti, in ogni caso, abbiano ricoperto o ricoprano incarichi partitici, parlamentari o governativi, onde dare un segnale chiaro di un passo indietro della politica dalla RAI,

impegna il Governo, e in particolare il Ministro dell'economia e delle finanze nella sua qualità di azionista della RAI, ad adottare con sollecitudine iniziative atte a consentire, in tempi brevissimi, la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione nella composizione prevista dalla legge n. 112 del 2004 e secondo le modalità di esame trasparente delle candidature di cui in premessa.

(1-00589)