C. 5035 Proposta di legge presentata il 7 marzo 2012
Atto a cui si riferisce:
C.5035 Modifiche all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5035 |
Pag. 1
La presente proposta di legge modifica pertanto l'articolo 23-ter del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, traducendo in norme l'indicazione contenuta nel parere richiamato, definendo puntualmente l'ambito e le modalità applicative della norma stessa.
Pag. 2
1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come limite massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento
Pag. 3
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le regioni adeguano i propri ordinamenti alle norme di cui al presente articolo».