• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04999-A/034 [Commercializzazione dei sacchetti biodegradabili ]



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4999-A/34 presentato da JONNY CROSIO testo di giovedì 15 marzo 2012, seduta n.605

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, del decreto-legge proroga fino all'emanazione di un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, l'entrata in vigore del divieto di commercializzare i sacchetti per l'asporto delle merci non biodegradabili, limitando pertanto tale periodo di proroga solo agli imballaggi compostabili in quanto realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, ed a quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, a quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi. Il predetto decreto micron se dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2012, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea;
anche per semplificare la disciplina che verrà a delinearsi e soprattutto per evitare spiacevoli ricorsi da parte dei produttori tradizionali di sacchetti per l'asporto delle merci che certamente adiranno ai vari tribunali amministrativi se non addirittura alla Corte di Giustizia UE per le discriminazioni ingiustificate che l'attuale decreto prevede soprattutto in materia di spessori e di tipologia di imballaggi biodegradabili che si possono commercializzare, appare corretto che li predetto decreto ministeriale fissi criteri sulla composizione e sulle caratteristiche dei sacchetti biodegradabili che potranno essere commercializzati, maggiormente conformi alle normative europee sul commercio e sugli imballaggi,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2 del provvedimento, da emanare entro il 31 dicembre 2012, consenta, oltre la commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, anche di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi con le seguenti: di quelli riutilizzabili, anche realizzati con altri polimeri, purché certificati da enti accreditati come biodegradabili in conformità ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva 94/62/CE, che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 30 micron se destinati all'uso alimentare e 40 micron se destinati ad altri usi.
9/4999-A/34.Crosio, Caparini, Gidoni, Rainieri, Consiglio, Bitonci.