Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/04940-A/089 [Sui tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi]
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/4940-A/89 presentato da SEBASTIANO FOGLIATO testo di martedì 13 marzo 2012, seduta n.603
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene, con 63 articoli, raggruppati in tre titoli, in materia di semplificazioni e sviluppo;
al Titolo I, l'articolo 1 reca modifiche alla legge n. 241 del 1990, intervenendo in materia di silenzio dell'amministrazione e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti e responsabili di tutte le pubbliche amministrazioni al fine sia garantito il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
la norma citata in particolare prevede che nel caso non siano rispettati i tempi previsti di conclusione del procedimento amministrativo, sia attivato un meccanismo sostitutivo con l'assegnazione ad altro dirigente del potere di intervento e maturazione di responsabilità dirigenziale, amministrativa e disciplinare in capo agli inadempienti;
se l'intento manifestato dal Governo è quello di rafforzare le forme di tutela offerte ai cittadini ed alle imprese e di responsabilizzare maggiormente i dirigenti e responsabili delle pubbliche amministrazioni, tuttavia, nel loro effetto pratico, queste disposizioni presentano non pochi problemi applicativi;
se da un lato si rende più facile l'accertamento delle varie forme di responsabilità che maturano in capo a dirigenti e responsabili e si determina maggiore certezza sui tempi di effettiva conclusione dei procedimenti, per contro si obbligano le amministrazioni ad individuare il dirigente o responsabile cui è attribuito il compito di surrogazione;
per quanto riguarda gli enti locali, la disposizione citata prevede che questa individuazione venga compiuta «dall'organo di governo» e tuttavia non è chiaro se, nei comuni, tale competenza spetti al sindaco, in quanto organo che conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, ovvero alla giunta, in quanto organo dotato delle competenze residuali, cioè di tutte le attribuzioni che non sono espressamente attribuite ai sindaci ed ai consigli;
nel caso in cui l'ente ometta di effettuare tale scelta, si dispone che il potere sostitutivo si consideri attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, il che sembra voler dire che negli enti locali questa attribuzione deve intendersi assegnata al segretario;
in considerazione di ciò, è inevitabile si determinino notevoli ripercussioni nei comuni di piccole dimensioni, dove manca anche la figura del dirigente preposto ad un settore o servizio;
si deve sottolineare che la disciplina introdotta stabilisce comunque la presenza di un unico sostituto individuato per tutto l'ente e in molte realtà comunali tale sostituto non può che coincidere con al figura del segretario comunale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a rivedere la formulazione della disposizione introdotta laddove prevede l'attivazione di un meccanismo sostituivo, in caso di inadempienza nei termini, ai fini dell'assegnazione ad altro dirigente del potere di intervento e maturazione di responsabilità amministrativa e disciplinare in capo agli inadempienti, poiché, per quanto concerne gli enti locali, non è innanzitutto chiaro se tale responsabilità spetti al sindaco o ai presidente della provincia ovvero alla giunta comunale o provinciale e, in secondo luogo, nel caso in cui l'individuazione non sia dai medesimi effettuata, assegna un tale potere di intervento in capo al segretario comunale o provinciale, determinando di fatto un'indebita espropriazione di una prerogativa che deve competere all'organo di governo dell'ente.
9/4940-A/89.Fogliato, Caparini, Gidoni, Rainieri, Consiglio, Meroni.