Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/04940-A/025 [Rivedere l'attuale disposizione in materia di liberalizzazioni nel settore del commercio]
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/4940-A/25 presentato da MASSIMO BITONCI testo di martedì 13 marzo 2012, seduta n.603
La Camera,
premesso che:
la crisi economica internazionale, manifestatasi negli ultimi anni in tutti Paesi d'Europa, ha avuto gravi ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano, colpendo in particolar modo il settore del commercio, e quello della distribuzione medio-piccola in particolare, che da mesi manifesta ormai segnali evidenti di diminuzione del volume di fatturato;
il settore del commercio è uno dei punti di forza dell'economia italiana, e per il flusso economico che ogni anno genera, e perché, nei piccoli centri storici, è parte integrante del tessuto urbano ed economico delle città italiane;
l'articolo del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, che prevede liberalizzazione degli orari per gli esercizi commerciali mette a grave rischio la sopravvivenza dei negozi al dettaglio, i quali rischiano di scomparire, soverchiati dagli operatori della grande distribuzione i quali, a differenza dei piccoli negozi a conduzione famigliare, possono usufruire del turn-over del personale;
alcune Regioni italiane, tra le quali il Veneto che, dopo aver preventivamente consulta le associazioni di categoria, ha approvato nel mese di dicembre 2011 la legge regionale n. 30 del 2011 che l'articolo 3, comma 4, stabilisce come «Le attività di commercio al dettaglio derogano all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 2 nel mese di dicembre, nonché, in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso dell'anno, scelte dai comuni interessati entro il 30 novembre dell'anno precedente, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 e favorendo la promozione di iniziative di marketing territoriale concertate con la piccola, media e grande distribuzione, finalizzate alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano»; hanno impugnato il provvedimento governativo, sulla base del fatto che la Costituzione italiana, all'articolo 117, delega alle regioni stesse il commercio interno come materia di competenza esclusiva delle regioni medesime;
numerosi comuni veneti avevano da subito recepito la normativa regionale, emanando apposite ordinanze sindacali per regolamentare il commercio fisso nel proprio territorio comunale ed appoggiando così le istanze delle associazioni di categoria dei negozianti;
la norma rischia di creare un grave danno proprio al principio della libera concorrenza, ovvero quel principio che intende invece sostenere, danneggiando i piccoli esercizi commerciali e la loro pluralità di offerta di servizio che rappresentano invece una ricchezza, ed avvantaggiando così la sola grande distribuzione,
impegna il Governo
a rivedere l'attuale disposizione in materia di liberalizzazioni prevedendo, in ragione della stessa, la formulazione di una norma apposita e specifica, di concerto con le associazioni di categoria e gli enti locali, in grado di prevedere una graduale revisione del principio delle liberalizzazioni degli orari nel settore del commercio.
9/4940-A/25.Bitonci, Bragantini.