Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
S.1/00576 [Riequilibrio rappresentanza politica]
Atto Senato
Mozione 1-00576 presentata da MARILENA ADAMO
giovedì 1 marzo 2012, seduta n.684
ADAMO, ADERENTI, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCONI, BIONDELLI, BLAZINA, BOLDI, BONFRISCO, CARLINO, CARLONI, CASTIGLIONE, CHIAROMONTE, COLLI, CONTINI, DE FEO, DE LUCA Cristina, DELLA MONICA, DONAGGIO, FINOCCHIARO, FIORONI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALLONE, GARAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, GHEDINI, GIAI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, LICASTRO SCARDINO, MAGISTRELLI, MARAVENTANO, MARINARO, MAURO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, POLI BORTONE, PORETTI, RIZZOTTI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, SPADONI URBANI, THALER AUSSERHOFER, VICARI - Il Senato,
premesso che:
a tutt'oggi non è stata data concreta attuazione al principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione in materia di promozione di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, al fine di costruire una seria democrazia paritaria, capace di riconoscere una realtà sociale nella quale le donne siano sempre più protagoniste e di garantire loro un'adeguata rappresentanza nella politica;
ad una presenza maggioritaria delle donne nel corpo elettorale e ad un alto e qualificato indice di partecipazione alla vita professionale, culturale e sociale del Paese non corrisponde, infatti, un adeguato riconoscimento delle stesse nell'ambito delle assemblee elettive;
la questione delle «quote rosa» è stata a lungo oggetto di polemiche in particolar modo nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma del sistema elettorale che ha portato all'approvazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»): a lungo ed inutilmente si è posta la questione di prevedere un meccanismo che garantisse nel Parlamento un'adeguata rappresentanza femminile;
premesso inoltre che:
la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»), ha stabilito che le Regioni ad autonomia speciale devono promuovere condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, e la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (recante «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione»), ha introdotto nella Costituzione la norma per cui la Repubblica promuove le pari opportunità fra donne e uomini, al fine dell'accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici ed alle cariche elettive;
l'articolo 117, settimo comma, introdotto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (recante «Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione»), dispone che le leggi regionali «rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso alle cariche elettive»;
nell'ambito di tale mutato contesto ordinamentale, con la sentenza n. 49 del 2003 la Consulta ha ritenuto legittime alcune norme introdotte nella legislazione elettorale della Regione Valle d'Aosta, in virtù delle quali le liste elettorali devono comprendere candidati di entrambi i sessi, a pena di inammissibilità;
la Corte ha poi ricordato che le norme impugnate vanno interpretate anche in relazione all'intercorsa evoluzione del quadro costituzionale, che ormai considera doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle cariche elettive. Azione promozionale che, in questo caso, è realizzata attraverso la misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi;
ancora più incisiva in questo senso deve considerarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2010 concernente la disposizione della legge elettorale della Regione Campania in base alla quale, nel caso di «espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena l'annullamento della seconda preferenza» indicata dall'elettore;
la Corte costituzionale, affrontando il problema della legittimità della "preferenza di genere", ha anzitutto evidenziato che la finalità della «nuova regola elettorale», che è «dichiaratamente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale», si pone in sintonia con i princìpi dell'ordinamento;
infatti, il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato - ha rilevato la Corte - al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;
considerato che:
la Comunità europea ha da sempre riconosciuto la partecipazione equilibrata di uomini e donne al processo decisionale come elemento determinante nel conseguimento di una parità effettiva e come requisito fondamentale della democrazia;
con specifico riferimento alla materia delle pari opportunità fra i sessi nell'accesso alle cariche elettive, si ricordano la Convenzione sui diritti politici delle donne, adottata a New York il 31 marzo 1953 (e ratificata dalla legge n. 326 del 1967), e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, adottata anch'essa a New York il 18 dicembre 1979 (e ratificata dalla legge n. 132 del 1985). Tali convenzioni internazionali prevedono per le donne il diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini;
con riferimento all'ordinamento comunitario, l'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea annovera fra i compiti dell'Unione quello di promuovere la parità tra fra donne e uomini. L'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza) stabilisce che "la parità fra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi";
nell'ambito della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 21 settembre 2010, recante "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM (2010) 491 definitivo), uno dei temi affrontati riguarda la «parità nel processo decisionale», dal momento che le donne, nella maggior parte degli Stati membri, continuano ad essere sottorappresentate, in particolare ai livelli più alti, nonostante costituiscano quasi la metà della forza lavoro e più della metà dei nuovi diplomati universitari nell'Unione. Nonostante i progressi compiuti per raggiungere un equilibrio fra donne e uomini in campo politico, ha ricordato la Commissione, in media solo uno su 4 deputati dei Parlamenti nazionali e Ministri dei Governi nazionali è una donna;
nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 5 marzo 2010, intitolata «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini - Carta per le donne - Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale della donna 2010» (COM (2010) 78 definitivo), dopo aver considerato che "Le donne continuano a non avere pieno accesso alla condivisione del potere e della capacità decisionale", viene affermato "l'impegno a perseguire l'obiettivo di una più equa rappresentazione di donne e uomini nelle posizioni di potere nella vita pubblica e nell'economia";
considerato inoltre che:
l'esame dei disegni di legge di riforma del sistema elettorale presso la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato rappresenta l'opportunità per l'introduzione doverosa, necessaria e non più rinviabile, nell'ambito della legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di un principio di non discriminazione finalizzato a garantire la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive;
garantire alle donne il diritto ad un'effettiva rappresentanza politica è indice di una democrazia paritaria, più forte e più coesa,
impegna il Governo a sostenere, nel corso dell'esame dei disegni di legge di riforma del sistema elettorale, iniziative parlamentari finalizzate all'introduzione di un principio di non discriminazione che assicuri un'equilibrata rappresentanza di entrambi i generi e consenta il superamento di criteri improntati alla discrezionalità dei partiti.
(1-00576)