• C. 4989 Proposta di legge trasmessa dal Senato il 22 febbraio 2012

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Atto a cui si riferisce:
C.4989 Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4989


 

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PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 febbraio 2012 (v. stampato Senato n. 2750)
d'iniziativa dei senatori
GRANAIOLA, MARCUCCI, BALDINI
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 febbraio 2012
 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
      «f) al convivente more uxorio anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tal caso entrambi i soggetti hanno diritto alle elargizioni di cui al comma 1»;

          b) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:
      «f-bis) in assenza dei familiari di cui alle lettere da a) a f), ai parenti entro il terzo grado»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettera f), qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000, di cui al comma 2, è aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente more uxorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

          d) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».