C. 4989 Proposta di legge trasmessa dal Senato il 22 febbraio 2012
Atto a cui si riferisce:
C.4989 Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4989 |
Pag. 1
Pag. 2
1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) al convivente more uxorio anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tal caso entrambi i soggetti hanno diritto alle elargizioni di cui al comma 1»;
b) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:
«f-bis) in assenza dei familiari di cui alle lettere da a) a f), ai parenti entro il terzo grado»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettera f), qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000, di cui al comma 2, è aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente more uxorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».