Testo interrogazione a risposta orale
Atto a cui si riferisce:
C.3/02128 [Credito di imposta per incrementare l'occupazione nel Mezzogiorno]
GERMANÀ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per la coesione territoriale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 2 introduce il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, una sorta di «bonus assunzioni» a favore dei neo assunti con contratto a tempo indeterminato, ora prorogato fino al maggio 2013;
il decreto-legge si ricollega alle procedure previste nell'ambito del cosiddetto «semestre europeo», in base al quale la sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali si articola in una serie di fasi che prevedono, tra l'altro, la presentazione contestuale da parte degli Stati membri, dei Programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei Programmi nazionali di riforma (PNR), i quali diventano i principali documenti della programmazione economico-finanziaria dei singoli Stati, che si impegnano, dunque, ad adottare tutte le misure necessarie per stimolare la competitività e l'occupazione, concorrere alla sostenibilità delle finanze pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria;
il credito d'imposta è coperto a valere su risorse comunitarie e nazionali, previo consenso della Commissione europea che il 6 ottobre 2011 ha comunicato il suo bene placet al provvedimento, che si inserisce nell'ambito delle azioni per attuare gli obiettivi della Strategia europea 2020, con particolare riguardo all'aumento del tasso di occupazione, passando per una coerente e naturale interlocuzione con le
Regioni meridionali per la definizione delle modalità operative di attivazione dello strumento e della relativa copertura finanziaria sui programmi nazionali e regionali del Fondo sociale europeo;
dopo aver delineato il contesto europeo generale all'interno del quale si colloca il provvedimento, occorre analizzare nel dettaglio l'articolo 2, che trova la sua ratio ed il suo riferimento normativo nelle disposizioni di cui al Regolamento della Commissione europea n. 800 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e che sono esenti dall'obbligo di notifica ad hoc prevista per gli aiuti di Stato, ovvero gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti alla ricerca, sviluppo ed innovazione, mentre sono esclusi gli aiuti per i settori della pesca, navali, industria siderurgica, per l'attività agricola nelle fasi di produzione e commercializzazione e per l'acquacoltura, esplicitando all'articolo 40 le condizioni per la concessione di aiuti alle assunzioni, tra le quali il limite dell'intensità di aiuto fissata al 50 per cento dei costi sostenibili, ed infatti la misura del credito d'imposta prevista dal decreto-legge n. 70 del 2011 coincide esattamente con quella prevista dal regolamento comunitario;
in particolare, l'articolo 2 istituisce il credito d'imposta, che comunque non rileva né alla formazione del reddito, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno e, segnatamente Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, ossia a decorrere dal 14 maggio 2011, termine attualmente prorogato al maggio 2013;
è quindi evidente che il nostro Paese dispone di un meccanismo di sostegno all'occupazione particolarmente favorevole non solo nei confronti delle imprese, poiché l'agevolazione, svincolandosi dal riferimento al solo mondo dell'impresa, viene riconosciuta a tutti i soggetti rientranti nella definizione di datore di lavoro: dai commercianti, artigiani e professionisti ai soggetti non sostituti d'imposta che assumono colf e badanti;
inoltre, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione;
va altresì rilevato che ulteriore conditio sine qua non contestuale all'assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile nella fattispecie che l'assunzione stessa riguardi e favorisca i lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», la definizione dei quali è recata dall'articolo 2, numeri 18 e 19, del predetto regolamento (CE) n. 800 del 2008 ai sensi del quale si considera:
1) «lavoratore svantaggiato»:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
2) «lavoratore molto svantaggiato» colui che è privo di lavoro da più di 24 mesi;
l'agevolazione è pari ad un bonus fiscale che equivale al 50 per cento dei costi salariali sostenuti, intendendosi tali la retribuzione lorda prima delle imposte,
i contributi obbligatori, oneri previdenziali ed assicurativi, i contributi assistenziali per figli e familiari, per ogni nuovo lavoratore nei 12 mesi successivi all'assunzione e nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore molto svantaggiato, il beneficio vige nei 24 mesi successivi, e sarà fruibile in compensazione sul modello di pagamento F24 entro tre anni dalla data di assunzione;
infine, allo scopo di delineare il quadro in maniera esaustiva e esauriente, è opportuno ricordare che il diritto a fruire del credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure nel caso in cui il datore di lavoro non abbia mantenuto i posti di lavoro creati per tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese;
un'altra ipotesi di decadenza del credito d'imposta si verifica nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
infine, in caso di mancata conservazione dei posti di lavoro per 2 o 3 anni, ed in caso di violazioni fiscali e contributive in materia di lavoro dipendente, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta già fruito;
tuttavia, per l'effettivo utilizzo del credito occorre l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, che, oltre a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni, dovrà stabilire le disposizioni di attuazione, così come stabilito dal comma 8 dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 -:
quando presumibilmente verrà emanato il richiamato decreto ministeriale di cui in premessa, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta;
quali iniziative si intendano assumere per rendere effettivo il credito d'imposta, meccanismo, come già evidenziato, indispensabile per incrementare l'occupazione nel Mezzogiorno e strumento idoneo a favorire la competitività e la produttività dell'intero Paese;
se siano allo studio misure aggiuntiva, che permettano di arginare il divario Nord-Sud acuito anche dal gravissimo gap infrastrutturale ed occupazionale, affinché si ponga definitivamente fine all'odioso fenomeno dell'«Italia a due velocità».
(3-02128)