• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06811 [Conflitto di interessi del dottor Michele Di Bari]



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06811 presentata da GIUSEPPE CAFORIO
mercoledì 8 febbraio 2012, seduta n.672

CAFORIO, GIAMBRONE, BELISARIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

nell'anno 2009, il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Foggia, dottor Michele Di Bari, ricopriva l'incarico di commissario della Croce Rossa Italiana (CRI), Comitato provinciale di Foggia;

nell'anno 2009 il Comitato Provinciale della CRI della provincia di Foggia è soggetto gestore, con convenzione di affidamento diretto da parte della Prefettura, della gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo (CDA-CARA) di Borgo Mezzanone, sito in provincia di Foggia;

la Prefettura di Foggia, in data 19 gennaio 2009, procedeva alla pubblicazione dell'evidenza pubblica di affidamento triennale del servizio di gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo (CDA-CARA) di Borgo Mezzanone sito in provincia di Foggia;

il Presidente della Commissione di aggiudicazione di suddetta gara risulta essere il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Foggia, il dottor Michele Di Bari;

alla gara partecipano, oltre al Comitato provinciale di Foggia della CRI, il consorzio Connecting People, la cooperativa Albatros 1973, Consorzio cooperative sociali SISIFO, Arciconfraternita del S.S. Sacramento e di S. Trifone, Consorzio cooperative sociali Opus, CooperativaAuxilum e Eriches 29;

la Prefettura di Foggia, in data 2 dicembre 2009, procedeva alla redazione dell'apposita graduatoria con aggiudicazione definitiva, ex articolo 11 del codice dei contratti pubblicai di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore del consorzio Connecting People, mentre il Comitato provinciale della CRI di Foggia risultava secondo in graduatoria;

considerato che:

a seguito dell'aggiudicazione della gara, la Prefettura ritardava la stipula del contratto di gestione del Centro che avveniva solo in data 28 gennaio 2010;

dopo la procedura di aggiudicazione, il comitato provinciale della CRI di Foggia ha presentato ricorso amministrativo al fine di pervenire all'annullamento di detta procedura di aggiudicazione della gara;

il 10 febbraio 2010 il TAR Puglia, sezione di Bari, con ordinanza n. 111, rigettava l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati dalla CRI, cosicché il 23 febbraio il Consorzio Connecting people subentrava nella gestione del centro di Borgo Mezzanone;

atteso che:

dal 19 gennaio 2009 al 23 febbraio 2010, le attività di gestione del centro continuavano ad essere svolte dal Comitato provinciale della CRI di Foggia secondo i parametri individuati nella convenzione di gestione diretta, precedentemente sottoscritta con la stessa prefettura di Foggia;

a seguito dell'insediamento nella gestione del CARA, il Consorzio Connecting People ha ricevuto numerose ispezioni da parte della Prefettura di Foggia, dalle quali non è emersa alcuna disfunzione o inadempienza nella gestione del centro;

nel marzo del 2010 il commissario straordinario della CRI, avvocato Francesco Rocca, con ordinanza commissariale n. 99, considerata la situazione di potenziale conflitto di interessi del dottor Michele Di Bari, procedeva alla sostituzione dello stesso avocando a sé l'incarico;

a seguito di un lungo contenzioso amministrativo, il Consiglio di Stato, in data 21 dicembre 2011, con sentenza dichiarava l'inefficacia del contratto stipulato tra la Prefettura di Foggia ed il consorzio Connecting People;

la prefettura di Foggia, in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, deve provvedere alla aggiudicazione definitiva e al subentro nel contratto del Comitato provinciale della CRI di Foggia, previa verifica dell'insussistenza a carico della stessa CRI di Foggia di ogni eventuale impedimento alla stipula;

considerato inoltre che:

la Prefettura di Foggia ha proceduto alla aggiudicazione definitiva ed al subentro nella gestione, come specificamente previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato;

in data 15 luglio 2010 il TAR del Lazio, con la sentenza n. 32649, ha escluso la possibilità per la CRI di sottostare a procedure di evidenza pubblica con altri soggetti avendo essa la capacità giuridica di assumere la veste di parte in un rapporto instaurato con altro soggetto pubblico, ma solo a mezzo delle convenzioni all'uopo previste dal suo statuto tra le quali non può ritenersi che possa rientrare anche l'appalto di servizi, potendo il rapporto convenzionale configurarsi in vari modi, ma non come appalto di servizi, postulante una natura imprenditoriale della stessa estranea alla CRI (che non ha scopo di lucro ed ignora il rischio di impresa);

la suddetta decisione del TAR Lazio è stata impugnata dalla CRI, ma è stata pienamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. III, il 9 agosto 2011, sentenza n. 4720;

nella succitata sentenza, depositata dal Consiglio di Stato in data 9 agosto 2011, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che: «lo statuto vigente della C.R.I., approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 (atto normativo di livello regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 400/1988) all'articolo 2, comma 1, prevede un istituto diverso dal contratto di appalto quale strumento della collaborazione della C.R.I. con le pubbliche amministrazioni, per l'espletamento dei servizi sociali, assistenziali e sanitari. Ciò che lo statuto preclude, insomma, non è la partecipazione alle gare in sé e per sé, ma la stipulazione di contratti di appalto»;

in data 20 gennaio 2012 la Prefettura di Foggia, in (apparente) ottemperanza al pronunciamento del Consiglio di Stato, aveva stipulato apposita convenzione con la CRI per la gestione del CARA di Foggia; e tuttavia, dalla lettura di tale atto si aveva modo di verificare che la stessa Prefettura di Foggia (dando seguito ai proclami di CRI) aveva consentito la modifica dell'art. 5 della convenzione, dapprima ribadendo che l'ente gestore garantisce, altresì, l'osservanza delle disposizioni in tema di trattamento giuridico ed economico del personale, dettate dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per quel che riguarda la posizione del personale impiegato dalla ditta cessante l'appalto in corso, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dipendente da imprese che esercita servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, sottoscritto in data 25 maggio 2001 e sue successive modifiche, in tema di acquisizione del personale facente capo all'impresa cessata, ma immediatamente dopo premurandosi di asteriscare il punto e precisare che: *la previsione dell'art.5 relativa all'assunzione del personale impiegato è così modificata secondo quanto precisato in merito dal Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, con nota in data 20 gennaio 2012: l'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti del Consorzio Connecting People produce effetti ex tunc. Ciò esclude che possa parlarsi di un "subentro" da parte della CRI nel servizio prestato da codesto gestore, non sussistendo, quindi, in capo alla CRI alcun obbligo, in particolare le assunzioni di personale;

il contenuto dell'articolo 5 della convenzione era contenuto nel capitolato speciale di appalto ed era elemento non modificabile in quanto ciascun partecipante si era impegnato a sottoscrivere in caso di aggiudicazione,

si chiede di sapere:

se, a giudizio del Ministro in indirizzo, non rappresenti un palese conflitto di interesse la posizione del vice prefetto vicario dottor Michele Di Bari, il quale pur ricoprendo l'incarico di commissario del comitato provinciale della CRI, presiedeva la commissione di aggiudicazione per la gestione triennale del CDA-CARA di Borgo Mezzanone;

con quali iniziative e controlli si intenda approfondire la sussistenza di tali conflitti di interesse ed evitare che in futuro possano essere riproducibili tali situazioni di intrecci tra prestazioni di servizi e organismi di controllo sugli stessi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, a seguito della sentenza n. 32649 del TAR del 15 luglio 2010 e del conseguente pronunciamento del Consiglio di Stato, la prefettura di Foggia non avrebbe potuto procedere alla stipula del contratto di appalto in favore della CRI, per la gestione triennale del CDA-CARA di Borgo Mezzanone;

come la Prefettura di Foggia abbia potuto modificare l'articolo 5 della convenzione, visto l'impegno sottoscritto da ciascun partecipante in fase di gara;

se non ritenga, in considerazione di quanto illustrato in premessa e dell'ulteriore contenzioso, che potrebbero essere avviate, a carico della prefettura di Foggia, iniziative volte a verificare la correttezza delle procedure di gara e di aggiudicazione;

se non reputi utile promuovere iniziative per giungere ad una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione del CDA-CARA di Borgo Mezzanone sito in provincia di Foggia.

(4-06811)