Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/06606 [Truffe subite dai cittadini da parte delle banche]
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-06606 presentata da ELIO LANNUTTI
mercoledì 18 gennaio 2012, seduta n.658
LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia - Premesso che:
si apprende da notizie di stampa che ci sarebbe una svolta nell'indagine della procura di Trani sui derivati venduti dall'ex banco di Napoli e Monte dei Paschi di Siena; si legge su un articolo dell'agenzia di stampa AGI diffuso il 16 gennaio 2012 che la Procura «ha incriminato l'inerte e contiguo ufficio di Vigilanza di Bankitalia a cominciare dalla vice direttore generale Anna Maria Tarantola ed altri 7 ispettori della Banca d'Italia, tra cui Simonetta Iannotti e il capo Stefano Mieli, coinvolti nell'indagine che ha portato al sequestro dei prodotti finanziari "tossici" messi sul mercato dal Banco di Napoli, oggi Intesa San Paolo, e dal Monte dei Paschi di Siena, per aver appioppato derivati avariati a decine di imprese, tipo "interest rate swap", tra i più moderni strumenti fraudolenti artefici della crisi sistemica e di fallimenti a catena di piccole e medie imprese e del dissesto finanziario di enti locali»;
si legge ancora che la Banca d'Italia avrebbe affermato di aver svolto gli approfondimenti del caso «fornendone puntuale informativa all'autorità giudiziaria e alla Consob, sull'operatività dei derivati di tipo "swap" oggetto dell'indagine della Procura di Trani commercializzati dalle banche alle imprese, con l'auspicio che la Magistratura accerterà la piena insussistenza degli addebiti ipotizzati a carico di propri esponenti e dipendenti, perché l'azione della vigilanza sarebbe improntata all'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali, nel pieno rispetto della legge, oltre alla signora Tarantola la Procura di Trani (...) deve allargare il suo orizzonte alla Consob, che invece di vigilare sui derivati avariati appioppati a piene mani dalle banche, sanzionava rappresentanti di consumatori, come Adusbef, che denunciava proprio alla magistratura quei comportamenti criminali, configurando un abuso di potere»;
si apprende inoltre che il filone dell'inchiesta vede «61 funzionari indagati a vario titolo per truffa aggravata ed estorsione, con gli ispettori di Bankitalia, i quali nonostante sapessero dei rischi che derivavano dalla commercializzazione dei derivati del tipo "swaps", avrebbero favorito la loro vendita anche tramite ispezioni relative agli anni 2006 e 2008, con le quali la stessa signora Tarantola, nella sua qualità di direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria, scriveva: "Questo istituto non ha ravvisato, per i profili di competenza, aspetti di rilievo sanzionatorio amministrativo", senza impedire l'aggravarsi dei danni che tale attività ha arrecato alla clientela»;
considerato che:
si apprende inoltre dalla lettura di un articolo di "AndriaLive.it" del 13 gennaio che i militari della tenenza della Guardia di finanza di Molfetta (Bari) «hanno sottoposto a sequestro contratti finanziari derivati di tipo "interest rate swaps" per un valore di oltre 220 milioni di euro e la somma complessiva di circa 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro equivalenti all'ingiusto profitto sinora percepito dagli istituti di credito e circa 6 milioni di euro relativi ai prevedibili futuri flussi derivanti dai contratti in itinere. Gli strumenti derivati su tassi d'interesse o interest rate swap (irs) sono contratti in cui due parti si accordano di scambiarsi reciprocamente, a scadenze prestabilite, flussi finanziari, periodici o una tantum, il cui ammontare è determinato di volta in volta, applicando i parametri di riferimento previsti dallo schema contrattuale. Essi possono essere utilizzati a fini di copertura, per fronteggiare la variabilità dei tassi di interesse sulle operazioni finanziarie, o a fini speculativi, per ottenere profitti economici. Generalmente allo "swap" ricorrono le imprese (ma anche gli enti pubblici) per eliminare l'incertezza di un contratto a tassi variabili. L'impresa (o l'ente) si impegna a pagare un tasso fisso e riceve un tasso variabile, la differenza la paga (o l'incassa) l'impresa. Tuttavia, la ventilata copertura dall'eventuale rischio rialzo dei tassi di interesse mediante sottoscrizione di contratti su strumenti derivati, proposta a soggetti indebitati (cd. clientela "corporate"), si rivela spesso un autentico raggiro in cui la società finisce per pagare molto più di quanto non incassi dallo scambio. In particolare le società vengono indotte dalla propria banca a sottoscrivere "contratti derivati" attraverso artifizi consistenti nella mendace rappresentazione di un prodotto finanziario che consentirebbe al debitore di "proteggersi dal rialzo dei tassi". Questo lo scenario disvelato dalle indagini condotte dalle Fiamme gialle di Molfetta, che hanno interessato oltre 200 imprese operanti nella provincia di Barletta, Andria e Trani, alle quali gli istituti di credito avevano proposto ed in alcuni casi imposto la sottoscrizione di contratti "interest rate swaps", descrivendoli come innocui prodotti di tipo bancario/assicurativo idonei a proteggere la posizione debitoria dell'azienda dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, sottacendo agli ignari sottoscrittori la vera natura speculativa delle operazioni. Il meccanismo truffaldino ordito ha finito per aggravare le condizioni finanziarie delle imprese sottoscrittrici, molte delle quali, giunte sull'orlo del fallimento, hanno denunciato tale sistema fraudolento, innescando l'intervento della Guardia di finanza e della Magistratura. Pertanto, oltre a sequestrare la somma di 4 milioni di euro che rappresenta l'illecito profitto sinora conseguito dalle banche in danno alle diverse aziende, la misura cautelare si è resa necessaria anche per evitare l'ulteriore aggravio di interessi passivi a carico delle imprese per ulteriori 6 milioni di euro, ovvero le rate che sarebbero maturate fino alla scadenza dei contratti ancora in essere. Le condotte illecite perpetrate hanno determinato a carico di direttori e funzionari delle diverse filiali interessate - l'ipotesi di reato della truffa aggravata e, a carico di alcuni di essi anche il reato di estorsione, in quanto la sottoscrizione dei contratti derivati veniva posta quale vincolo per la concessione di mutui o finanziamenti nel frattempo chiesti dall'impresa. Inoltre è stato acclarato che taluni funzionari bancari hanno svolto di fatto l'attività di promotore finanziario pur non essendo iscritti all'albo, in violazione alle specifiche norme previste dal Testo Unico della Finanza. Le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori aspetti sottostanti alla commercializzazione di "strumenti derivati" ed al loro collocamento da parte del Banco di Napoli che ha già avviato una consistente azione transattiva con i clienti danneggiati»;
l'Associazione dei consumatori, Adusbef, si è costituita parte civile contro la signora Anna Maria Tarantola e la Banca d'Italia e chiederà l'incriminazione della Consob;
premesso che a giudizio dell'interrogante:
anche il caso descritto - in cui gli organi ispettivi non avrebbero impedito l'aggravarsi dei danni che tale attività ha arrecato alla clientela lasciando che a riceverne vantaggi, invece, fosse il Banco di Napoli, del gruppo Intesa SanPaolo - è espressione della continua omissione di controllo delle colluse autorità vigilanti;
è inutile, indecente e controproducente, che tali autorità continuino a respingere responsabilità rispetto a truffe subite dai cittadini come evidenzia la sacrosanta azione penale del pubblico ministero Savasta della Procura della Repubblica di Trani e del Procuratore Capo dottor Carlo Maria Capristo,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di un'incriminazione della Consob per omessa vigilanza, le cui responsabilità sul commercio dei derivati a giudizio dell'interrogante appaiono evidenti;
se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione delle operazioni finanziarie fortemente speculative proposte dalle banche, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle aziende truffate, insieme a quelli di molti altri enti locali e società a controllo pubblico fortemente danneggiati dalla gestione spregiudicata dei prodotti derivati;
se non ritenga fraudolenti le clausole capestro imposte dalle banche con i suddetti strumenti di finanziamento delle imprese che offrono ai clienti la possibilità di pagare un tasso fisso, ricevendo in cambio un tasso variabile, pagando o incassando la differenza, mentre la ventilata copertura dell'eventuale rischio del rialzo dei tassi di interesse si rivela un autentico raggiro e il cliente paga molto di più rispetto a quanto non incassato dallo scambio;
quali iniziative urgenti vorrà intraprendere per evitare che aziende e enti locali possano essere frodati da condizioni capestro imposte dagli istituti bancari approfittando della buona fede dei clienti quando queste, come nel caso in premessa, hanno gettato sul lastrico gli imprenditori del nord barese convinti di aver sottoscritto contratti di assicurazioni non speculativi;
se non intenda attivarsi per quanto di competenza presso gli istituti di credito italiani e le autorità indipendenti, come Consob e Banca d'Italia, che peraltro a quanto risulta all'interrogante non hanno attivato alcuna iniziativa per impedire una colossale truffa a danno di centinaia di aziende, affinché si arrivi ad un annullamento di contratti capestro, truffaldini ed illegali, proposti con l'unica finalità di guadagni certi ai manager bancari e di perdite ancor più sicure per i contraenti;
se risulti che le banche italiane, che a giudizio dell'interrogante sembrano godere di inusitati privilegi dalle autorità vigilanti, continuino a collocare sul mercato i contratti sotto accusa, gli "interest rate swap".
(4-06606)