• C. 4824 Proposta di legge presentata il 2 dicembre 2011

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4824 Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di sospensione del processo ovvero del procedimento con messa alla prova dell'imputato



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4824


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FERRANTI, ANDREA ORLANDO, CAVALLARO, CIRIELLO, MELIS, PICIERNO, ROSSOMANDO, SAMPERI, BELLANOVA, BOCCI, BRANDOLINI, CENNI, CODURELLI, GHIZZONI, FRONER, LARATTA, MARCHI, MOTTA, RUBINATO, SCHIRRU, VELO, ZUCCHI
Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di sospensione del processo ovvero del procedimento con messa alla prova dell'imputato
Presentata il 2 dicembre 2011


      

Onorevoli Colleghi! — L'attuale condizione delle carceri italiane contraddice radicalmente l'intento del recupero del reo delineato nella Carta fondamentale. Le condizioni di sovraffollamento sono ormai un dato notorio e con esso la politica, la società civile, la magistratura, ma – soprattutto – i detenuti si trovano a convivere ogni giorno in modo drammatico. Tra i molti sintomi di disagio non si può non segnalare che il tasso di suicidi riscontrabile in carcere è di gran lunga superiore a quello registrato tra tutta la popolazione residente in Italia. Nelle comunicazioni sull'amministrazione della giustizia del gennaio 2010, il Ministro della giustizia aveva affermato di aver chiesto la deliberazione, da parte del Consiglio dei ministri, dello stato di emergenza per tutto l'anno 2010, al fine di «provvedere ad interventi strutturali di medio e lungo periodo, che consentano di rispettare il precetto dell'articolo 7 della Costituzione, secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Tale stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2011, pubblicato
 

Pag. 2

nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011. Dal suddetto stato di emergenza derivano, secondo quanto dichiarato dal Ministro lo scorso gennaio 2010, tre «pilastri» fondamentali: il primo riguarda gli interventi di edilizia penitenziaria per la costruzione di 47 nuovi padiglioni e successivamente di otto nuovi istituti, che aumenterebbero di 21.709 unità i posti, arrivando a un totale di 80.000, per la cui realizzazione sono stati stanziati 500 milioni di euro nella legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e 100 milioni del bilancio del Ministero della giustizia; il secondo riguarda gli interventi normativi che introdurrebbero misure deflattive, introducendo la possibilità della detenzione domiciliare per chi deve scontare un anno di pena residua e la messa alla prova delle persone imputabili per reati fino a tre anni; il terzo, infine, prevede l'assunzione di 2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria. In realtà il piano carceri è rimasto inattuato.
      La presente proposta di legge è volta a introdurre nel codice penale un istituto che ha dato un esito estremamente positivo nel processo minorile: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato. L'istituto entra a pieno titolo nell'ambito degli istituti di probation, nati e sviluppati negli ordinamenti anglosassoni. Com’è noto, nelle legislazioni di diversi Paesi è possibile individuare diversi tipi di probation: probation di polizia; probation giudiziale nella fase istruttoria, modello appunto adottato in Italia nel processo minorile (articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 27 delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, di cui al decreto legislativo n. 272 del 1989, in cui la messa in prova non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna); probation giudiziale nella fase del giudizio con sospensione dell'esecuzione della condanna, disciplinata nel nostro ordinamento solo con riferimento alle pene detentive contenute nel limite dei tre anni nei confronti di soggetti a piede libero (articolo 656 del codice di procedura penale, ma disciplinata dall'ordinamento penitenziario e gestita dalla magistratura di sorveglianza); probation penitenziaria, soluzione adottata in Italia dal legislatore del 1975 e tuttora vigente (articoli 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975 e articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).
      In attesa di un'organica riforma della complessa disciplina della messa alla prova dell'imputato e dei suoi rapporti con l'istituto della sospensione condizionale della pena, si è ritenuto di recuperare, per i reati di criminalità «medio-piccola», un ruolo importante alla probation giudiziale con sospensione del procedimento, ancorandola alla richiesta dell'imputato, in funzione deflativa del numero dei procedimenti, inserendo, con l'articolo 1 della proposta di legge, l'articolo 168-bis del codice penale (sistematicamente, dopo la sospensione condizionale della pena, tra le cause estintive del reato). La sua concessione, in assenza di una pena concretamente irrogata dal giudice, deve essere ancorata a parametri edittali. Si è quindi pensato di prevederne l'applicabilità per i reati per i quali è comminata in astratto la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) ovvero una pena edittale detentiva (reclusione o arresto) non superiore ai due anni, sola o congiunta con pena pecuniaria, onde confinare l'istituto entro un perimetro di reati di non grave allarme sociale e in grado di assorbire in gran parte l'area contravvenzionale. In caso di pene alternative si farà riferimento solo alla pena edittale massima detentiva. Sono, però, espressamente esclusi dall'applicabilità dell'istituto i reati previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (reati edilizi), dall'articolo 173-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dall'articolo 2621 del codice civile (reati di false comunicazioni sociali); l'elevato disvalore
 

Pag. 3

sociale all'interno di un settore quale quello economico, da un lato, e l'estrema difficoltà di ripristino dello status quo ante che le caratterizza, dall'altro, hanno infatti imposto nei confronti dei loro autori un trattamento differenziato in relazione all'istituto dell'affidamento in prova. L'articolo 2 prevede poi la disciplina processuale dell'istituto, con l'introduzione nel codice di rito degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies; in particolare, la concessione del beneficio è subordinata a specifica richiesta da parte dell'imputato, da formulare prima dell'inizio della discussione, nonché alla presentazione da parte del medesimo di un programma di reinserimento sociale concordato con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale preveda:

          a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

          b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato;

          c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione dell'imputato con la persona offesa.

      Il beneficio è concesso quando il giudice ritiene che l'imputato si astenga dal commettere ulteriori reati. L'impostazione seguita prevede, sul modello di alcuni Paesi europei (Spagna e Norvegia, ad esempio), che il giudice, nel mettere alla prova il condannato, possa impartire ulteriori obblighi e prescrizioni comportamentali. Al fine di decidere se concedere il beneficio ovvero al fine di determinare i contenuti del programma, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le informazioni relative alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tale norma appare necessaria nell'ottica di una individualizzazione della pena e degli istituti di reinserimento sociale. L'esito positivo della prova estingue il reato. Il nuovo articolo 420-octies prevede che, in caso di esito negativo della prova, di grave violazione delle prescrizioni e degli obblighi imposti, nonché in caso di commissione di reati durante il periodo di prova, l'ordinanza di sospensione sia revocata e il processo riprenda il suo corso. Il periodo di prova viene, in tal caso, scomputato dalla pena inflitta, sulla base di un'apposita tabella di conversione (dieci giorni di prova equivalgono a un giorno di pena detentiva o a 75 euro di pena pecuniaria); l'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede, infatti, una modifica in tal senso del codice di rito, con l'introduzione dell'articolo 651-bis. Si prevede, altresì, la ricorribilità per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro il provvedimento che decide sull'istanza di sospensione, nonché la previsione della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata della prova. È stata poi inserita dall'articolo 3 una norma all'interno delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989 (articolo 191-bis), che precisa che le funzioni di servizio sociale, in caso di messa alla prova, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Sono poi disciplinati le modalità di predisposizione del programma di reinserimento sociale, gli obblighi di informazione periodica all'autorità giudiziaria procedente e la relazione finale sulla prova.

 

Pag. 4


PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 168-bis del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 168-bis. – (Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato). – Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 173-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché dall'articolo 2621 del codice civile.
      La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.
      L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 420-quinquies sono inseriti i seguenti:
      «Art. 420-sexies. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato,

 

Pag. 5

prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:

          a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

          b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

          c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

      2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.
      3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

          a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

          b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

 

Pag. 6

      4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
      5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
      6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

      Art. 420-septies. – (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). – 1. Quando è presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sensi dell'articolo 420-sexies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarle, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.
      2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.
      3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

 

Pag. 7


      4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
      5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

      Art. 420-octies. – (Esito della prova. Revoca). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato.
      2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
      3. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato è revocata:

          a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

          b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

      4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato può essere riproposta»;

          b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:
      «Art. 491-bis. – (Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato). – 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi

 

Pag. 8

abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies»;

          c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:
      «Art. 657-bis. – (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.
      2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
      «Art. 191-bis. – (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
      2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del

 

Pag. 9

procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
      3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
      4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
      5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».