Testo interrogazione a risposta scritta
Atto a cui si riferisce:
C.4/14398 [Mobilità professionale del personale ATA]
ANTONINO RUSSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il personale A.T.A (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola ha partecipato alla mobilità professionale nell'anno 2010 attraverso un iter che ha previsto ben tre prove (test di ammissione, corso modulare e prova finale);
il suddetto personale è stato inserito in specifiche graduatorie; solo il 50 per cento di tale personale è stato nominato a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2010/2011;
in data 14 luglio 2011 è stata siglata una pre-intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sindacati al fine di prorogare la validità delle graduatorie della mobilità professionale del personale ATA definite per effetto dell'articolo 9 del CCNI del 3 dicembre 2009 da utilizzare nel contesto del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato;
si è trattato di un giusto riconoscimento per quei lavoratori che si sono sottoposti a prove selettive e che per anni hanno garantito la funzionalità delle scuole svolgendo di fatto mansioni superiori al loro profilo, che ora possono occupare a pieno titolo, liberando in molti casi posti per i precari, come, ad esempio, gli assistenti amministrativi che svolgono le funzioni di Direttore dei servizi generali e amministrativi;
inoltre, la mobilità professionale è ininfluente ai fini delle immissioni in ruolo: il personale vincitore del concorso riservato, infatti, lascia un posto libero che automaticamente viene aggiunto al contingente annuale per le immissioni in ruolo;
l'utilizzo di tali graduatorie oltre a rispondere ad un principio di corretto e pieno utilizzo delle risorse finanziarie già impegnate nelle procedure concorsuali espletate, salvaguarda l'interesse generale e collettivo dell'efficacia ed efficienza dell'azione didattica ed amministrativa delle istituzioni scolastiche, in quanto, come già ribadito, il personale in questione svolge da anni le mansioni del ruolo superiore per il quale ha superato la prova selettiva della mobilità professionale;
la precedente amministrazione ha sostenuto che avrebbe proceduto alla nomina in ruolo di 36 mila unità ATA, ma questo non è avvenuto, poiché sui posti accantonati e destinati alla mobilità non si è provveduto alle nomine a tempo indeterminato;
pertanto, il suddetto personale è rimasto in attesa di veder certificata la pre-intesa, ma in data 20 dicembre 2011, nel corso di una riunione informativa svolta presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'amministrazione ha illustrato i contenuti di una nota del dipartimento della funzione pubblica che sostanzialmente afferma che l'accordo del 14 luglio 2011 sulla proroga della validità delle graduatorie disciplinate dal precedente contratto integrativo nazionale del 3 dicembre 2009 non può avere ulteriore corso. A tale comunicazione si accompagna una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, pur evidenziando le criticità relative alla applicazione della, mobilità verticale tra le aree ATA, nel quadro normativo introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, riconosce alla procedura criteri di rigore oggettività e selettività e - soprattutto - piena compatibilità economica-finanziaria -:
quali siano le ragioni per cui l'accordo del 14 luglio 2011 sulla proroga della validità delle graduatorie disciplinate dal precedente contratto integrativo nazionale del 3 dicembre 2009 non può avere ulteriore corso, sottolineando il carattere di specialità del reclutamento del personale ATA rispetto ad ogni altra pubblica amministrazione;
se il Ministro intenda effettuare, nel più breve tempo possibile tutti gli approfondimenti normativi del caso per individuare uno strumento che consenta di dare seguito alla mobilità professionale ATA.
(4-14398)