C. 4813 Proposta di legge presentata il 30 novembre 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4813 Disciplina dei contratti di compravendita di frutta e verdura fresche nonché istituzione di un Fondo per la promozione del consumo di frutta e verdura
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4813 |
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Tali relazioni hanno la necessità di essere accompagnate da un nuovo riconoscimento del ruolo del mondo agricolo in un contesto di sviluppo sostenibile di tutta la filiera, ma anche e soprattutto dei territori di produzione, sia sotto il profilo economico che ambientale e sociale, come tra l'altro previsto nella proposta di legge degli stessi primi firmatari, atto Camera n. recante «Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina dei mercati agroalimentari», che si pone l'obiettivo organico di ampio respiro di rivisitazione e di modernizzazione delle normative vigenti concernenti la tematica della cosiddetta «regolazione di mercato».
Un primo esempio di riferimento, evidentemente da adeguare alla diversa realtà italiana, può essere rappresentato dalla recente normativa francese n. 2010-874 del 27 luglio 2010, che ha incisivamente modificato il codice rurale di quel Paese.
Altri espliciti elementi sono, parimenti, da prendere in debita considerazione:
1) il Gruppo di alto livello europeo sulla competitività ha previsto, tra le sue trenta raccomandazioni (2009), la necessità
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2) la Commissione politiche agricole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'approvazione di uno specifico ordine del giorno nel dicembre 2009, ha già sollecitato il Governo a definire un codice di condotta per eliminare comportamenti negativi e per favorire buone prassi;
3) gli strumenti normativi attualmente a disposizione sono parziali, poco utilizzati e sostanzialmente inefficaci, ad esempio, il n. 102 del 2005, da adeguare su diversi fronti, che prevede la possibilità di stabilire intese di filiera e contratti quadro in maniera volontaria, e il decreto legislativo n. 231 del 2002 che prevede misure per la lotta ai ritardi di pagamento nei rapporti tra imprese stabilendo il termine obbligatorio di sessanta giorni oltre il quale scattano gli interessi per i prodotti deperibili (ora da aggiornare alla luce della nuova direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011).
La proposta di legge si pone i seguenti obiettivi:
1) salvaguardare la competitività di un settore, quello ortofrutticolo, che rappresenta una realtà economicamente rilevante per molte regioni italiane;
2) rendere maggiormente trasparente il percorso commerciale, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, ma soprattutto dei consumatori;
3) perseguire un miglioramento della competitività del sistema complessivo, garantendo una più equa distribuzione del valore tra i soggetti della filiera;
4) costituire un primo modello commerciale da verificare ed, eventualmente, da estendere ad altri settori.
La proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce l'obbligo di sottoscrizione del contratto scritto tra produttori e acquirenti, le situazioni nelle quali non è richiesta la sottoscrizione e definisce il campo di applicazione nel territorio nazionale per tutta l'ortofrutta qualunque sia l'origine.
L'articolo 2, al comma 1, indica le condizioni che devono prevedere i contratti e, al comma 2, il raccordo e l'adeguamento con le intese di filiera ed i contratti approvati dall'organizzazione interprofessionale previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari del settore. In mancanza di accordi, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni possono intervenire per favorire le intese di filiera e di contratti quadro tra tutti i soggetti della filiera ortofrutticola.
Con l'articolo 3, al comma 1, si stabilisce la sanzione a cui tutti gli acquirenti sono soggetti quando acquistano prodotti ortofrutticoli senza la sottoscrizione del contratto; al comma 2, le sanzioni aggiuntive previste per le aziende di distribuzione al dettaglio ed i poteri assegnati ai sindaci e, infine, al comma 3, l'attribuzione agli organi di polizia amministrativa municipale dei compiti di controllo e di emissione delle sanzioni nonché l'obbligo per gli altri soggetti pubblici deputati di comunicare tempestivamente al sindaco le violazioni alla presente legge riscontrate nell'ambito delle rispettive attività di controllo.
L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per la promozione del consumo di frutta e di verdura al quale vengono versati il 50 per cento dei proventi delle sanzioni e le eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero. Le risorse disponibili vengono utilizzate annualmente, con bando pubblico, per il finanziamento di progetti di promozione del consumo di frutta e di verdura.
All'articolo 5 viene fissata l'entrata in vigore della legge nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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1. Nei passaggi di acquisto e di vendita di frutta e di verdura freschi è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto scritto tra produttori e acquirenti. Fanno eccezione:
a) i trasferimenti diretti tra produttore e consumatore;
b) i trasferimenti destinati a enti di beneficenza per la preparazione di pasti per soggetti indigenti;
c) i trasferimenti tra socio e cooperativa, a condizione che lo statuto ovvero il regolamento interno della stessa preveda condizioni in materia di conferimento del prodotto e di sua remunerazione analoghe a quelle indicate all'articolo 2.
2. I contratti di cui al comma 1 sono obbligatori per tutta l'ortofrutta consegnata sul territorio dello Stato italiano, qualunque sia la sua origine.
1. I contratti di cui all'articolo 1 sono sottoscritti prima del trasferimento della merce e devono prevedere:
a) il volume e le caratteristiche qualitative dei prodotti da consegnare, tenendo conto delle norme obbligatorie in materia di commercializzazione;
b) le eventuali variazioni possibili in più o in meno per volumi e per caratteristiche qualitative;
c) le eventuali modalità di raccolta o di fornitura;
d) i criteri e le modalità di determinazione del prezzo, dei termini e dei tempi
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e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto e i tempi di preavviso per la disdetta;
f) il riconoscimento di eventuali cause di forza maggiore che possono condizionare il rispetto del contratto;
g) la definizione delle iniziative promozionali nei punti vendita, con riferimento almeno alla durata, alle tipologie merceologiche e alle relative quantità dedicate, nonché allo sconto sul prezzo ordinario contrattato;
h) le condizioni di conciliazione o di arbitrato in caso di controversie;
i) il divieto per gli acquirenti e per i committenti:
1) di attuare pratiche commerciali successive alla stipula del contratto o della fatturazione;
2) di applicare oneri aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di imballaggi, di logistica e di procedure di selezione dei prodotti nelle piattaforme di distribuzione;
3) di attuare vendite sottocosto, salvo effettuare un'adeguata comunicazione in conformità alle normative di riferimento;
4) di restituire ai produttori o ai commercianti i prodotti che hanno accettato al momento della consegna; tale divieto non si applica nel caso di prodotti non conformi alle norme di legge o regolamentari.
2. I contratti di cui all'articolo 1 tengono conto e si adeguano alle intese di filiera e ai contratti approvati dall'organizzazione interprofessionale, nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche normative comunitarie del settore dell'Unione europea, e possono prevedere contratti di programmazione di carattere annuale o pluriennale al fine di definire i volumi
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1. Coloro che, soggetti all'obbligo di cui all'articolo 1, acquistano prodotti ortofrutticoli senza sottoscrivere il contratto previsto al medesimo articolo sono assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro.
2. Le aziende di distribuzione al dettaglio che incorrono nella sanzione di cui al comma 1 sono obbligate al pagamento del costo della pubblicazione su due quotidiani, uno nazionale e uno locale, della notizia della violazione in cui sono incorse, da effettuare a cura del sindaco entro quindici giorni dall'accertamento. A partire dalla seconda violazione riscontrata nell'arco di dodici mesi, con ordinanza del sindaco, l'esercizio è sottoposto a tre giorni consecutivi di chiusura dell'attività commerciale.
3. I compiti di controllo e di emissione delle sanzioni sono attribuiti agli organi di polizia amministrativa municipale. Gli altri soggetti pubblici che nel corso dello svolgimento della propria attività di controllo riscontrano violazioni alla presente legge sono obbligati a darne tempestivamente comunicazione al sindaco.
1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione del consumo di
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2. Le risorse del Fondo sono annualmente utilizzate con bando pubblico per il finanziamento di progetti di promozione del consumo di frutta e di verdura sulla base dei criteri e degli obiettivi definiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Il Fondo è finanziato mediante il versamento del 50 per cento delle sanzioni erogate dai comuni ai sensi dell'articolo 3 e delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.