Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/03066/028 [Definire congrue misure di natura compensativa a favore delle emittenti locali per la cessione delle risorse frequenziali]
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/3066/28 presentato da GIANVITTORE VACCARI
giovedì 22 dicembre 2011, seduta n. 651
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame reca anche misure a favore delle piccole e medie imprese, particolarmente colpite dalla crisi economica che sta vivendo l'intero Paese e che sta decretando la cessazione dell'attività di molte piccole realtà imprenditoriali; le emittenti televisive locali, che impiegano oltre 20.000 addetti, hanno ceduto le proprie frequenze a favore degli operatori dei servizi mobili in larga banda ma le compensazioni di natura economica previste dal comma 9 dell'articolo 1 della 220 (legge di stabilità 2011) risultano insufficienti legge 13 dicembre 2010 n. e soprattutto non proporzionate agli incassi della gara di cui alla stessa legge; il comma 13-bis dell'articolo 1 della medesima legge affronta il tema di contenzioso giurisdizionale derivante dalla gara per la banda larga e della tempistica di acquisizione dei proventi, demandando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi sulla gara e sulle procedure e inoltre, nel suddetto comma viene escluso che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di liberazione delle frequenze possa comportare la reintegrazione in forma specifica, andando contro ogni basilare norma del diritto che prevede che all'annullamento di un atto corrisponda il ripristino della situazione preesistente; per di più, viene disposto che l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente e questo, nei fatti, priverebbe le emittenti televisive locali dalla possibilità di accedere ad altre frequenze eventualmente disponibili come indennizzo, privando così l'intero Paese del ruolo fondamentale che le emittenti televisive locali svolgono per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale; viene anche previsto che la tutela cautelare sia limitata al pagamento di una provvisionale, senza specificare alcun criterio direttivo, per cui anche un'emittente che prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze avesse un largo bacino di utenza e offrisse quindi un servizio pubblico gratuito al territorio, potrebbe avere diritto ad una provvisionale minima, che ne decreterebbe l'inevitabile fine dell'attività,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di definire congrue misure di natura compensativa a favore delle emittenti locali per la cessione delle risorse frequenziali.
(numerazione resoconto Senato G127)
(9/3066/28)
VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO