Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/03066/021 [Tutelare le piccole e medie imprese che avevano attività in Libia]
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/3066/21 presentato da GIANVITTORE VACCARI
giovedì 22 dicembre 2011, seduta n. 651
Il Senato,
esaminato il provvedimento in titolo;
premesso che:
numerose imprese italiane, a causa della grave crisi politico-istituzionale che ha colpito la Libia, hanno evidenti difficoltà a seguito della mancata riscossione dei crediti maturati per forniture di beni e servizi effettuate in quel Paese;
tali crediti, già iscritti, in adempimento agli obblighi civilistici e fiscali, a bilancio, risultano attualmente inesigibili;
la difficoltà di riscossione dei crediti medesimi, aggravata anche dalla contingente situazione economico-finanziaria, determina una condizione di grave difficoltà per le imprese interessate, specie se di piccole e medie dimensioni, anche alla luce del rischio per le stesse di subire un duplice danno consistente, per un verso, nella mancata acquisizione dei crediti maturati e, per altro verso, nella impossibilità di dar corso al loro pagamento per la crisi in corso che le espone a sanzioni anche di tipo penale;
il legislatore ha disciplinato fattispecie quali quella in oggetto con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, consentendo con tale norma la rimessione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di obblighi tributari in ragione del fatto che, l'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari non sarebbe sotto alcun profilo ascrivibile a responsabilità delle imprese in questione, ma anzi alla mancata corresponsione dei debiti contratti, per lo più da amministrazioni pubbliche, in relazione all'instabilità dei paesi interessati;
nell'aprile del 2011 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) ha approvato una risoluzione, che riguarda i problemi delle imprese che operavano nei Paesi del Mediterraneo in crisi, e successivamente l'onorevole Gidoni ha presentato una proposta di legge in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto;
sui temi dei pagamenti dei crediti maturati e della sospensione delle imposte il precedente Governo ha accolto vari ordini del giorno trai quali il n. 9/04551/001 9/4612/159 con cui si chiedeva all'esecutivo di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della legge n. 212 del 2000, stabilendo inoltre una posticipazione delle scadenze ad una data successiva alla liquidazione dei crediti maturati in Libia;
per quanto riguarda la liquidazione dei crediti maturati è stato effettuato un censimento dal quale risulta che le aziende che richiedono la liquidazione sono circa 80 e l'importo è di circa 230 milioni di euro;
le risposte ad alcune interrogazione (Angelilli, Cancian, ecc. E-008353/2011 risposta 14.11.2011, una dall'onorevole Serracchiani E-007827/2011 risposta del 25 ottobre 2011) presentate al Consiglio Europeo consentono di liquidare i crediti maturati con i fondi libici congelati specialmente a quelle società che operavano con enti pubblici o ad essi equiparabili;
è urgentissimo ed improrogabile che il Ministero degli Affari esteri proceda, senza ulteriori perdite di tempo, direttamente o tramite altri soggetti, alla verifica della documentazione presentata dalle società che operavano in Libia per consentire la immediata liquidazione degli importi accertati al fine di consentire, specialmente alle aziende medie e piccole, di salvarsi dal fallimento e riprendere le attività che avevano in corso in Libia;
la liquidazione di tali somme può essere effettuata con i fondi libici congelati (7 miliardi) o con i fondi del Trattato di Amicizia Italo Libico (5 miliardi) che dovrà essere sicuramente ritrattato (infatti domani c'è un incontro tra il Presidente Napolitano ed il leader del Cnt libico Mustafa Abdul Jalil ) e, quindi, senza far ricorso al bilancio dello Stato,
impegna il Governo
ad avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della citata legge n. 212 del 2000 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a differire con proprio decreto i termini per il pagamento dei tributi, stabilendo una posticipazione delle prossime scadenze ad una data successiva, comunque entro l'anno in corso, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, darmi gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.
a valutare l'opportunità di concedere indennizzi o anticipi sui crediti maturati in Libia, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative, a favore delle imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrino, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente, nonché a favore delle imprese operanti in Italia in qualità di loro subappaltatori, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, a copertura:
a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;
b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;
c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;
d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.
(numerazione resoconto Senato G120)
(9/3066/21)
VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO