• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/03066/199 [Liberalizzazione delle edicole]



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/3066/199 presentato da GIANVITTORE VACCARI
mercoledì 21 dicembre 2011, seduta n. 650

Il Senato,
l'articolo 34 del decreto-legge in discussione, tende a promuovere
una sostanziale liberalizzazione delle attivita` economiche: imprenditoriali,
commerciali, artigianali e autonome;
analogamente alla norma sul commercio, contenuta nell'articolo 3
del decreto-legge n. 223 del 2006, l'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, in esame elenca, al comma 3, le tipologie di restrizione
che, ove contenute in preesistenti normative di settore, sono da considerarsi
abrogate, tra cui:
il divieto di esercizio di un'attivita` economica al di fuori di una
certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una
determinata area;
l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi
deputate all'esercizio di una attivita` economica;
il divieto di esercizio di un'attivita` economica in piu` sedi oppure in
una o piu` aree geografiche;
l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di
beni o servizi;
la norma in commento e` sicuramente deleteria per le rivendite di
giornali;
a tutt'oggi, l'apertura di una rivendita .di giornali e` subordinata al
rilascio di una licenza da parte del Comune interessato, in base al numero
di abitanti, nonche' alla distanza geografiche tra le differenti "edicole";
pur condividendo i presupposti e princi`pi costituzionali e comunitari,
costituiti dalla liberta` di concorrenza in condizioni di pari opportunita`
e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonche' dall'esigenza di
garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e
servizi sul territorio nazionale, al fine di rendere il mercato piu` competitivo
e favorendo in questo modo l'acquirente finale, il prodotto in vendita
nelle edicole ha un prezzo imposto, stabilito dall'editore, da cui il rivenditore
non puo` assolutamente derogare;
tutto cio` premesso, appare decisamente impossibile favorire la concorrenza
tra rivenditori di giornali che operino nella medesima area geografica;
l'Accordo nazionale per la rivendita di quotidiani e periodici che
regola la categoria prevede difatti che "il rivenditore finale venga pagato
in percentuale sul venduto e che tale percentuale possa variare in base alla
tipologia del prodotto";
la norma contenuta nell'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, esclude invece l'imposizione di prezzi minimi o commissioni
per l'acquisizione di beni mediante l'applicazione di un coefficiente
di profitto o di un qualsiasi calcolo percentuale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunita` di disapplicare, con successi o provvedimento
legislativo, la descritta disciplina di liberalizzazione alla categoria
che opera nel serre della rivendita dei giornali.
(numerazione resoconto Senato G34.101)
(9/3066/199)
Vaccari, Massimo Garavaglia