• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/03066/072/ ... [Soppressione di INPDAP e ENPALS]



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/3066/72/0506 presentato da ANNA BONFRISCO
martedì 20 dicembre 2011, seduta n. 027

Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1,
la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative
funzioni a INPS, a decorrere dallo gennaio 2012;
il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato
alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla
data di approvazione del bilancio di chiusura;
lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie
rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse
quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388/2000, identificate nel
personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale
soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo
n. 265/2001 e s.m.i.;
inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione
del personale anche di qualifica dirigenziale, .nella misura del 10%
prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31
marzo 2012;
il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti
decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo
e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando una
riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;
la prospettiva del personale in eccedenza e` quella di essere posto in
mobilita` e in disponibilita` per un biennio all'80% della retribuzione e successivamente
licenziato, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. - espressamente richiamato dal decreto-
legge 201/2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e
sociale;
il costo di tale personale collocato in disponibilita` continuerebbe a
gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza
conseguenti risparmi per la spesa pubblica;
considerato che:
tale complessa operazione, che riguarda una quota consistente dei
pubblici dipendenti, richiede misure piu` socialmente sostenibili ed una
gradualita` che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori esistenti
e di agevolare l'uscita di quelli piu` vicini alla maturazione del diritto
a pensione, pur senza venire meno all'impianto del progetto di riordino
disegnato dal decreto-legge in questione e senza determinare problematiche
occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni
di turbativa negli enti interessati;
tale obiettivo e` raggiungibile attraverso una proroga del termine
previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31.12.2012 e l'attivazione
di un piano di "accompagnamento" all'uscita del personale che
raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013
e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto
alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante
un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto
alla pensione;
tale soluzione non comporterebbe aggravi per i saldi di finanza
pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico
dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi
soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico
di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio
consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesI dalla manovra;
pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di
funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno
2012 dal comma 8 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011 per effetto
della proroga e` ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per
effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente
anno;
impegna il Governo:
ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinche':
siano prorogati i termini contenuti nell'articolo 21, almeno fino al 31 dicembre
2012, per assicurare una gradualita` e una piu` efficace realizzazione
dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione
del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio,
in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012-2014 al ridimensionamento
occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto
legge n. 201/2011.
(0/3066/72/0506)
Bonfrisco