C. 4092 Proposta di legge presentata il 17 febbraio 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4092 Agevolazioni fiscali in favore dei pensionati ultrasettantenni
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4092 |
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La proposta di legge nasce da alcune osservazioni.
La prima è che una considerazione di carattere sociale, e non meramente fiscale, delle imposte vorrebbe interventi di politica fiscale più a misura del contribuente. Una differenziazione qualitativa del contribuente, relativa alla sua condizione esistenziale, che incide in maniera significativa sulla sua capacità contributiva e non invece, o non soltanto, quantitativa, fondata sul reddito posseduto, nonché la contestuale garanzia dell'eguaglianza sostanziale, si concretano nella differenziazione della composizione della base imponibile e dell'entità dell'imposta comprese deduzioni e detrazioni.
Le ultime stime rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a gennaio 2011 sui principali indicatori demografici relativi all'anno 2010 forniscono un quadro aggiornato della situazione demografica del Paese: la vita media aumenta, raggiungendo 79,1 anni per gli uomini e 84,3 anni per le donne; all'età di
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Si assiste, inoltre, a una progressiva dilatazione dell'area dell'evasione e del sommerso (275 miliardi di euro), alla cui formazione non concorrono certamente i redditi da pensione.
Non va dimenticato poi che la rilevanza dell'adozione di misure del tipo di quelle prospettate si palesa anche in dipendenza di un'anomalia del nostro sistema tributario che porta in sostanza a un più oneroso trattamento fiscale dei redditi di pensione rispetto a quelli di lavoro dipendente. Infatti, il sistema di tassazione dei pensionati è allineato a quello dei dipendenti (articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); di fatto, però, ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 del medesimo testo unico, che prevede che alcuni trattamenti riservati ai dipendenti non concorrono alla formazione del reddito, con conseguente aumento della retribuzione di fatto, i titolari dei redditi di pensione non possono usufruire di questa agevolazione. In altre parole, mentre alla non formazione del reddito di questi ultimi concorrono benefìci e servizi spesso di rilevante spessore, i pensionati (che ricadono anche nel sistema del casellario unico delle pensioni, che di fatto anticipa la tassazione complessiva nel periodo d'imposta in cui affluiscono e non già in sede dichiarativa) non godono di agevolazioni.
È opinabile che mentre pensioni finanziate con contributi obbligatori per legge tendono a scontare tendenzialmente un'aliquota del 40-43 per cento, le pensioni erogate dai fondi pensione scontano un'imposta secca del 15 per cento (non concorrendo alla formazione del reddito complessivo). Vi sono poi pensioni che sono agevolate fiscalmente (assicurazione vecchiaia e superstiti, assegni di Campione d'Italia) e che possono lasciare perplessi quanto alla loro ragionevolezza. Non va ancora dimenticato che alcune categorie di lavoratori a reddito medio-alto hanno scontato contributi obbligatori che non hanno fruttato a fini pensionistici, essendo destinati al finanziamento di interventi sociali generali (più un'imposta speciale che una contribuzione).
Vi è infine un'altra osservazione che non può essere trascurata. Il regime vigente tiene solo assai marginalmente conto dell'età del contribuente; ignora cioè lo
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Talvolta si pensa a una duplice scala di aliquote dell'IRPEF quale «panacea» di tutti i mali. A dire il vero, invece, il ricorso alla contrazione della base imponibile sembra assicurare una maggiore duttilità di sistema, per il quale ben può pensarsi al mantenimento di un sistema di detrazioni d'imposta che ha il «difetto» di essere ancorato al raggiungimento di un dato livello di reddito.
Alla luce delle finalità richiamate, le misure specificamente previste dalla proposta di legge sono quelle di:
a) adottare un abbattimento dell'imponibile derivante dai trattamenti pensionistici nella misura del 10 per cento con un limite massimo di 7.500 euro (articolo 1);
b) rendere integralmente detraibili gli oneri sostenuti, per i quali attualmente è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 2);
c) disporre che alla formazione del reddito complessivo imponibile non concorrerà più il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze (articolo 3).
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1. Ai soli fini fiscali, l'importo delle pensioni obbligatorie erogate per legge agli aventi diritto, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età, concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del 90 per cento.
2. L'ammontare complessivo delle somme percepite a titolo di pensione non rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali non può eccedere nel periodo d'imposta il limite di 7.500 euro.
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età, gli oneri stabiliti dalle lettere c), c-ter), f) e i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal presente articolo, relativo alla detrazione per oneri, sono detraibili dal reddito complessivo del soggetto passivo dell'Irpef.
2. Alla lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «non superiore a 2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.000 euro»;
b) le parole: «non supera 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non supera 60.000 euro».
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1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge non concorre alla formazione del reddito complessivo il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, individuate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri deducibili.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, è abrogata. Le mance ivi previste concorrono alla formazione del reddito nel loro ammontare complessivo.
1. A decorrere dai pagamenti operati a partire dal 1o gennaio 2012, al comma 3 dell'articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «del 12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 13 per cento».
1. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole da: «ridotta» fino a «6 punti percentuali» sono soppresse;
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b) alla lettera b), le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «del 23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».