• Testo interrogazione a risposta scritta

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Atto a cui si riferisce:
C.4/14327 [Presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo per il pagamento del trattamento di fine rapporto]



BERRETTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Cesame spa, è un'azienda che, fino ad alcuni anni fa, era una delle più floride realtà dell'economia catanese. Purtroppo, nel 2009, l'azienda è stata dichiarata fallita e, da allora, i lavoratori sono rimasti senza un'occupazione stabile, ricevendo il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria sino al 13 settembre 2010 e solo in tale data, successiva al fallimento, sono stati licenziati;
a seguito del licenziamento, i lavoratori hanno presentato domanda di ammissione allo stato passivo per il pagamento del trattamento di fine rapporto;
tuttavia, il giudice delegato non ha ammesso tali crediti al fallimento, sull'assunto che lo stato passivo del fallimento è divenuto esecutivo in data 17 novembre 2009 e, pertanto, in applicazione dell'articolo 101, comma 1, della legge fallimentare, il termine ultimo per la presentazione delle domande di insinuazione sarebbe scaduto il 17 novembre 2010;
le domande, pertanto, secondo tale interpretazione, sarebbero state presentate oltre il termine ultimo previsto dalla legge. I lavoratori, dunque, pur essendo creditori privilegiati sono rimasti senza alcuna tutela dei crediti maturati;
i lavoratori sono stati ammessi al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria fino alla data del 13 settembre 2010 e, solo in tale data, è cessato il rapporto e pertanto appare logico che a decorrere dalla suddetta data, avrebbero potuto presentare le domande di ammissione al passivo del fallimento per i crediti maturati e, in casi analoghi, il termine annuale previsto dall'articolo 101, comma 1, dovrebbe decorrere non dal deposito dello stato passivo, bensì dal momento in cui il credito è sorto ed è divenuto esigibile per i lavoratori (nella fattispecie, a decorrere dal 13 settembre 2010);

tale vicenda evidenzia, ad avviso dell'interrogante, una lacuna nell'ordinamento quantomeno con riferimento ai lavoratori per i quali, alla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il rapporto di lavoro è sospeso, perché si trovano in Cassa integrazione guadagni straordinaria -:
se non ritenga di assumere iniziative normative, anche di interpretazione autentica, che sanciscono il principio in base al quale, per i crediti dei lavoratori che decorrono al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il termine di dodici mesi per la presentazione della domanda non può che iniziare a decorrere dalla data in cui il diritto alla pretesa creditoria diviene esigibile.
(4-14327)