Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/04829-A/009 [Contratti di leasing per l'acquisto degli immobili,sedi di Uffici giudiziari]
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/4829-A/9 presentato da MAURIZIO IAPICCA testo di venerdì 16 dicembre 2011, seduta n.562
La Camera,
premesso che:
la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;
essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle corti e sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo l siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;
ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;
sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del leasing per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,
impegna il Governo
a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possano essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392 del 1941 relativo alle pigioni.
9/4829-A/9.Iapicca, Grimaldi, Fallica, Stagno D'Alcontres, Miccichè, Terranova, Pugliese, Soglia.