C. 4800 Proposta di legge presentata il 25 novembre 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4800 Norme in materia di adozione degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4800 |
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Il tema riguarda l'adozione degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono.
Da un censimento effettuato dall'Istituto superiore di sanità (ISS) a seguito del decreto del Ministro della salute 4 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 2004, risulta che gli embrioni abbandonati ammonterebbero a 3.415.
Questo numero, però, non tiene conto degli altri embrioni, di fatto abbandonati, appartenenti a coppie irrintracciabili, quantificabili in alcune migliaia.
Lo stesso decreto stanziava 50.000 euro destinati all'ISS per la realizzazione del censimento e 400.000 euro per istituire presso l'Ospedale maggiore di Milano una bio-banca nazionale adibita a ricevere gli embrioni «orfani» provenienti da tutte le regioni d'Italia. L'opera è stata realizzata, i fondi sono stati rendicontati già nel 2005, ma attualmente nessun embrione risulta pervenuto presso la struttura milanese.
L'insuccesso della bio-banca nazionale suggerisce una semplificazione del problema, evitando la centralizzazione degli embrioni crioconservati, che rimangono presso i centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) a disposizione di un'eventuale richiesta di adozione.
Prima di illustrare gli articoli della proposta di legge, desidero evidenziare su quali princìpi essa si fonda.
Anzitutto, gli articoli 2 e 32 della Costituzione con cui si stabilisce, in sintesi, che la Repubblica riconosce e tutela la vita umana fin dal momento del concepimento.
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Inoltre, i pareri espressi dal Comitato nazionale per la bioetica, in particolare quello del 18 novembre 2005, dal titolo «L'adozione per la nascita (APN) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita (PMA)».
La prima osservazione del Comitato nazionale per la bioetica è che la legge n. 40 del 2004 sulla PMA nulla dice in positivo sul futuro destino degli embrioni congelati e abbandonati, lasciando ipotizzare al massimo che essi, nel loro stato di crioconservazione, debbano essere custoditi fino al momento della loro estinzione naturale (momento peraltro allo stato attuale indeterminabile da parte della scienza).
Secondo il Comitato è necessario colmare quindi questa lacuna della legge n. 40 del 2004. Ecco quindi la prima ragione di questa proposta di legge.
Il Comitato fa delle importanti puntualizzazioni sul tema, che qui riassumo.
Se gli embrioni sono vite umane a pieno titolo è giusto dare ad essi la possibilità di nascere, anche attraverso la pratica dell'adozione.
Il diritto alla nascita non può che prevalere su ogni considerazione etica e giuridica in senso contrario.
Un altro principio alla base di questa proposta di legge riguarda la non utilizzazione dell'embrione ai fini della ricerca scientifica.
In sintonia con quanto espresso dal Comitato, noi aderiamo al principio del diritto alla vita.
Fin dal concepimento l'embrione è vita umana personale e, di conseguenza, i pur legittimi interessi della ricerca scientifica non possono prevalere sul suo «diritto alla vita».
Un'adeguata e ragionevole soluzione bioetica deve misurarsi con il complesso problema dello statuto dell'embrione umano.
A questo riguardo richiamo il parere del Comitato del 12 luglio 1996, «Identità e statuto dell'embrione umano», in cui, pur a fronte di differenze di opinioni, si riscontra una base comune di pensiero che considera l'embrione vita umana, che merita rispetto e tutela fin dal suo inizio.
Questo riconoscimento trova ampia conferma nel nostro ordinamento giuridico se si considera la pronunzia con cui la Corte costituzionale ha interpretato la legalizzazione dell'aborto (legge n. 194 del 1978), fondandola sullo stato di necessità e non sulla negazione dell'identità umana del concepito (sentenza n. 27 del 1975, ribadita dalla Corte nella sentenza n. 35 del 1997).
Ne consegue che se l'embrione deve essere considerato vita umana, alla quale l'ordinamento giuridico è tenuto a garantire le condizioni più favorevoli allo sviluppo e alla nascita, sono da escludere nei suoi confronti comportamenti che vengono avvertiti come discriminatori se riferiti a individui umani.
In questo senso si è espresso anche il Papa Benedetto XVI, ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al convegno internazionale sulla ricerca sulle cellule staminali promosso dal Pontificio consiglio della cultura.
Il Papa ha espresso «l'apprezzamento della Santa Sede per tutto il lavoro che viene fatto da varie istituzioni per promuovere iniziative culturali e formative dirette a sostenere la ricerca scientifica al massimo livello sulle cellule staminali adulte e a esplorare le implicazioni culturali, etiche e antropologiche del loro uso».
Ma Benedetto XVI ha messo in guardia contro il «grave rischio che la dignità unica e l'inviolabilità della vita umana possano essere subordinate a considerazioni puramente utilitaristiche». L'uomo, ha avvertito, può essere «oggetto della ricerca», ma «la sua dignità trascendente gli dà il diritto di rimanere sempre il beneficiario finale della ricerca scientifica e mai di essere ridotto a suo strumento». In questo senso, «i potenziali benefìci della ricerca sulle cellule staminali adulte sono molto considerevoli, poiché essa apre le possibilità per curare malattie croniche degenerative riparando il tessuto danneggiato e ripristinando la sua capacità di rigenerazione».
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Il Papa ha anche avvertito che il desiderio di scoprire cure per le malattie degenerative può spingere gli scienziati e i politici a «spazzare via le obiezioni etiche e a dirigersi verso qualsiasi ricerca sembri offrire la prospettiva di una svolta». «Quelli che difendono la ricerca sulle cellule staminali embrionali nella speranza di raggiungere tale risultato – ha detto ancora il Papa – compiono il grave errore di negare l'inalienabile diritto alla vita di tutti gli esseri umani dal momento del concepimento alla morte naturale». Secondo il Pontefice, «la distruzione anche di una sola vita umana non può mai essere giustificata in termini di beneficio che essa potrebbe plausibilmente portare ad un'altra».
Vi sono poi significativi pronunciamenti sul tema da parte dell'Europa. La più recente è la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 ottobre 2011 in cui si afferma che sono sanzionati penalmente la fecondazione artificiale di ovuli per uno scopo diverso dall'induzione di gravidanza della donna da cui provengono, la vendita di embrioni umani concepiti in provetta o prelevati da una donna prima della fine del processo di annidamento nell'utero o la loro cessione, acquisto o utilizzazione per uno scopo che non sia la conservazione degli stessi, nonché lo sviluppo in provetta di embrioni umani per scopi diversi da quello di indurre una gravidanza.
La Corte precisa, inoltre, che costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi.
In sostanza, l'embrione deve essere protetto e salvaguardato con la finalità primaria dell'ottenimento della nascita (valore prioritario rispetto ad altri valori).
Un altro punto che è opportuno chiarire e che il Comitato nazionale per la bioetica affronta in modo molto preciso il rischio che attraverso l'APN si legittimi comunque, anche se indirettamente, la PMA eterologa, una pratica che la legge n. 40 del 2004 ha esplicitamente dichiarato illecita. Questa obiezione non tocca, ovviamente, coloro che ritengono moralmente giustificabile tale forma di procreazione. A coloro che la ritengono moralmente inaccettabile va ribadito che esiste una significativa differenza formale bioeticamente consistente tra PMA eterologa e APN.
Infatti, mentre nella PMA eterologa è la fecondazione che si realizza con l'apporto (genetico) di una persona esterna alla coppia che intende generare, nell'APN l'intervento della persona esterna non incide sulla fecondazione, bensì consente che quanto con la fecondazione medesima ha avuto inizio possa procedere nel suo sviluppo.
Si tratta, dunque, di un intervento esterno molto precoce e coinvolgente, in quanto, a differenza dell'adozione post-natale, implica non soltanto l'assunzione verso l'adottato degli impegni riferibili alla sfera affettiva e al mantenimento, bensì anche la disponibilità biologica da parte della donna a consentire, attraverso il suo corpo, che l'embrione adottato giunga alla nascita: ma, in ogni caso, si tratta di un intervento che non ha a che fare con il progetto procreativo che ha dato luogo alla fecondazione.
Nemmeno si può parlare di una sovrapponibilità dell'APN con la surrogazione di maternità: se infatti in entrambe le ipotesi la gestazione è effettuata da una donna diversa da quella il cui ovocita è stato fecondato, nell'APN la donna effettua la gestazione per assumere il ruolo genitoriale e senza che il suo intervento sia stato progettato all'atto della fecondazione. Anche l'intenzione soggettiva di chi accede a queste pratiche è profondamente diversa: chi vuol accedere alla PMA eterologa è mosso primariamente dal desiderio di avere comunque un figlio biologico; chi si dichiara disposto ad una APN è piuttosto mosso dal desiderio di sottrarre una vita umana embrionale all'ipotesi di un congelamento a tempo indeterminato.
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Tale differenza può essere negata da chi consideri un male in sé, indipendentemente dalle sue finalità e dalle intenzioni di chi la ponga in essere, anche la sola fase di trasferimento degli embrioni nell'utero di una donna una volta che sia già avvenuta la fecondazione. Chi sostiene – anche tra coloro che mantengono riserve morali nei confronti della PMA – la plausibilità bioetica dell'APN muove invece dal presupposto che lo scongelamento dell'embrione e il suo trasferimento nell'utero di una donna diversa da quella che ha richiesto la fecondazione dell'ovocita risultino abbondantemente giustificati dal fatto che solo in tal modo embrioni già esistenti (altrimenti destinati al congelamento a tempo indeterminato o, peggio ancora, alla distruzione) possono pervenire alla nascita.
Una volta definiti, con l'articolo 1, i princìpi e le finalità della presente proposta di legge, che ho illustrato ampiamente, l'articolo 2 dà la definizione di che cosa si intenda per «oggettivo abbandono».
Gli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono sono quelli la cui madre biologica abbia comunicato al centro di PMA che li custodisce l'impossibilità di procedere al trasferimento in utero, a causa del verificarsi di alcune precise condizioni, come il raggiungimento di un'età per la quale non possa più essere considerata potenzialmente fertile; il sopravvenuto impedimento fisico, tale da rendere impossibile il trasferimento in utero dell'embrione; il sopravvenuto pericolo permanente per la sua salute, tale da far ritenere che non vi siano ragionevoli possibilità di instaurare la gravidanza o di portarla a termine senza gravi rischi per lei stessa o per il concepito.
Ma queste condizioni come possono essere comprovate? Il comma 2 dell'articolo 2 precisa che per provare l'oggettivo abbandono sono necessari due certificati medici, rilasciati rispettivamente dal medico curante della madre biologica e da un medico operante presso il centro di PMA in cui l'embrione è stato prodotto.
Sono altresì considerati in stato di oggettivo abbandono gli embrioni crioconservati per i quali sia accertato il decesso della madre biologica. Il decesso può essere comunicato ai centri di PMA dai parenti fino al terzo grado della madre biologica o dal padre biologico, allegando il certificato di morte (comma 4).
L'articolo 3 prevede la redazione degli elenchi degli embrioni in stato di oggettivo abbandono custoditi presso ogni centro di PMA. Viene quindi soppressa la bio-banca nazionale.
L'articolo 4 disciplina l'istituzione del registro nazionale degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono e le funzioni del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze per la vita nell'ambito delle procedure di adozione.
L'articolo 5 precisa i requisiti necessari per poter accedere all'adozione dell'embrione.
L'articolo 6 regola le procedure di adozione.
L'articolo 7 reca le disposizioni per affrontare il trasferimento endouterino dell'embrione.
Per quanto riguarda il consenso informato, materia particolarmente complessa, si è cercato, con l'articolo 8, di indicare precise disposizioni. Sottolineo che al comma 2 si prevede che la volontà degli adottanti può essere revocata fino al momento del trasferimento endouterino dell'embrione.
L'acquisizione della genitorialità e dello stato di figlio legittimo è normata dall'articolo 9. In particolare, si precisa che i genitori biologici dell'embrione non acquisiscono alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non possono far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolari di obblighi.
L'articolo 10 stabilisce che l'attuazione della legge non comporta alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio dello Stato.
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1. Sulla base dei princìpi espressi dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, la Repubblica riconosce e tutela la vita umana fin dal momento del suo concepimento.
2. Al fine di tutelare l'interesse alla nascita degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono, è consentita la loro adozione da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, alle condizioni, con le modalità e agli effetti individuati dalla presente legge.
3. L'adozione degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono è disposta garantendo gli interessi, la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
1. Ai fini della presente legge, sono considerati in stato di oggettivo abbandono gli embrioni crioconservati la cui madre biologica ha comunicato al centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) che li custodisce l'impossibilità di procedere al trasferimento in utero, a causa del verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) il raggiungimento di un'età per la quale la donna non può essere considerata potenzialmente fertile;
b) un sopravvenuto impedimento fisico della donna, tale da rendere impossibile il trasferimento in utero dell'embrione;
c) un sopravvenuto pericolo permanente per la salute della donna, tale da far ritenere che non vi siano ragionevoli possibilità di instaurare la gravidanza o di
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2. Ciascuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è attestata da due certificati medici, rilasciati rispettivamente dal medico curante della madre biologica e da un medico operante presso il centro di PMA in cui l'embrione è stato prodotto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 vale quale espressa rinuncia all'impianto endouterino da parte della madre biologica.
4. Sono altresì considerati in stato di oggettivo abbandono gli embrioni crioconservati per i quali è accertato il decesso della madre biologica. Il decesso può essere comunicato ai centri di PMA dai parenti fino al terzo grado della madre biologica o dal padre biologico, allegando il certificato di morte.
1. Ciascun centro di PMA trasmette copia delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'articolo 2 al Comitato nazionale per la biosicurezza, la biotecnologia e la scienza della vita, di seguito denominato «Comitato», e, sulla base delle stesse, redige l'elenco degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono da esso custoditi.
1. Presso il Comitato è istituito il registro nazionale degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono, ordinato secondo l'ordine cronologico del momento in cui essi assumono tale stato.
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2. Per determinare l'ordine cronologico di cui al comma 1, si considerano le date di sottoscrizione delle comunicazioni e dei decessi di cui rispettivamente all'articolo 2, commi 1 e 4.
3. Nell'ambito delle procedure di adozione, il Comitato esercita le funzioni di accertamento specificate dall'articolo 7.
1. L'adozione di embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono è consentita a coniugi maggiorenni e in età potenzialmente fertile, uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere gli embrioni che intendano adottare.
3. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 si considera realizzato anche quando i coniugi hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
1. Le domande di adozione degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono sono presentate dalle coppie interessate al tribunale per i minorenni competente, corredate dei certificati volti ad attestare i requisiti di cui all'articolo 5.
2. Il tribunale per i minorenni, verificata previamente la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, salvo quello dell'età potenzialmente fertile, che è accertato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare
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3. Qualora le indagini di cui al comma 2 del presente articolo si concludano con esito positivo, il tribunale per i minorenni richiede al Comitato di comunicare i dati utili a identificare il primo embrione sottoponibile ad adozione in base all'ordine cronologico del registro di cui all'articolo 4.
4. Ricevute le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo, il tribunale per i minorenni invia i dati anagrafici e i recapiti della coppia di cui è stata accolta la domanda di adozione al centro di PMA che custodisce l'embrione da adottare e dispone che sia avviata la procedura di cui all'articolo 7.
1. Ricevuta la disposizione del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 6, comma 4, il centro di PMA che custodisce l'embrione crioconservato in stato di oggettivo abbandono da adottare invia i dati relativi a quest'ultimo al Comitato che, entro trenta giorni dalla loro ricezione, svolge appositi accertamenti finalizzati a verificare che l'embrione sia stato prodotto e crioconservato nel rispetto di tutti i requisiti di qualità, di sicurezza e di tracciabilità stabiliti dalla normativa vigente. I dati di cui al presente comma sono specificati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nell'ambito delle operazioni di accertamento di cui al comma 1, il Comitato
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3. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, il centro di PMA convoca la coppia interessata per procedere al trasferimento endouterino dell'embrione.
4. Tutte le operazioni relative all'accertamento della potenziale fertilità della coppia interessata all'adozione, all'eventuale preparazione farmacologica della donna, nonché quelle relative al trasferimento endouterino dell'embrione, sono svolte dal centro di PMA che custodisce l'embrione stesso.
5. Ove nell'ambito delle operazioni di cui al comma 4 si verifichino impedimenti tali non consentire più il trasferimento in utero dell'embrione, il centro di PMA ne dà comunicazione al tribunale per i minorenni competente e al Comitato, illustrandone i motivi. Analoga comunicazione è data nel caso in cui la gravidanza si interrompa per qualsiasi motivo.
1. Prima di procedere alle operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 7, il medico responsabile del centro di PMA informa la donna in maniera dettagliata sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici da essi derivanti, sulle loro probabilità di successo e sui loro rischi, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna stessa, per l'uomo e per il nascituro.
2. La volontà di entrambi i soggetti di adottare l'embrione crioconservato in stato di oggettivo abbandono, acconsentendo alle operazioni di cui al comma 1, è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile del centro di PMA, secondo modalità definite con decreto dei
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1. Dal momento dell'avvenuto trasferimento endouterino dell'embrione crioconservato in stato di oggettivo abbandono, effettuato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 7, la coppia acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi al ruolo genitoriale nei confronti del nascituro, comprese le responsabilità relative all'andamento della gravidanza.
2. Il bambino nato a seguito dell'applicazione delle operazioni di cui all'articolo 7 è riconosciuto come figlio legittimo della coppia, a tutti gli effetti di legge. I genitori biologici dell'embrione non acquisiscono alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non possono far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolari di obblighi.
3. La nascita del bambino è comunicata al tribunale per i minorenni competente e al Comitato.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.