C. 4797 Proposta di legge presentata il 24 novembre 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4797 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di organizzazione e di durata dell'ufficio del giudice di pace
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4797 |
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Bisogna ritenere, infatti, che solo la previsione di una certa continuità dei mandati, mediante conferme quadriennali, possa assicurare le necessarie autonomia e indipendenza ai giudici di pace, com’è accaduto nel 2005 per i magistrati tributari e nel 2010 per i magistrati onorari minorili. La proposta di legge permetterebbe di realizzare un sistema eminentemente meritocratico, con valutazione quadriennale dell'esercizio dell'attività giurisdizionale dei giudici di pace da parte del Consiglio superiore della magistratura (CSM) e del consiglio giudiziario di appartenenza, rimuovendo il limite dei tre
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Del resto, appare del tutto ragionevole e opportuno evitare che professionalità formatesi in anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali vadano disperse in un moto concorsuale senza soluzione di continuità. Lo stesso codice disciplinare valorizza la professionalità del giudice di pace, il quale – secondo una recente delibera del CSM – è soggetto ai medesimi doveri dei magistrati di carriera e deve improntare la propria attività giurisdizionale ai medesimi valori della magistratura professionale, anche in relazione alla crescente considerazione del ruolo della magistratura onoraria nel nostro sistema giudiziario che impone una necessaria uniformità di disciplina tra giudici di pace e magistrati professionali. Recentemente le sezioni unite della Corte di cassazione hanno rilevato come il giudice designato dal legislatore nel 1991 – a metà tra onorarietà e professionalità e investito, ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile, di una competenza ben più che bagatellare, come osserva un'attenta dottrina – abbia assorbito l'intera competenza per valore del conciliatore e del pretore, oltre a incunearsi in materie statisticamente assai rilevanti per il contenzioso civile con l'obiettivo primario di ridurre l'enorme carico di lavoro della magistratura togata, gravemente compromissivo della credibilità e dell'effettività dell'amministrazione della giustizia civile.
I giudici di pace meritano, pertanto, un riconoscimento dell'importanza del lavoro che svolgono attraverso la realizzazione di una certa continuità nell'esercizio delle funzioni, ravvisabile nella previsione di tre ulteriori mandati quadriennali che garantiscano loro una minima stabilità di ruolo.
A fronte di tali modifiche si propone, peraltro, la riduzione del numero dei giudici di pace previsti in pianta organica dagli originari 4.690 della legge n. 374 del 1991 a 3.200: tale riduzione condurrebbe a risparmi di spesa pari a circa 5 milioni di euro, derivanti dalla retribuzione e dal mancato investimento di fondi per i relativi concorsi e corsi di formazione obbligatori di 1.490 giudici in meno.
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1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.200 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili».
1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quinquies. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
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