Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
S.4/05019 [Operazione di dismissioni del patrimonio immobiliare dell'Ensarco denominata piano "Mercurio"]
Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 144
all'Interrogazione 4-05019
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione con cui si chiedono notizie in merito alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Enasarco, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare che, in linea generale, le Casse privatizzate in materia di gestione e disposizione del proprio patrimonio immobiliare, nel quadro legislativo delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 101, hanno piena autonomia gestionale da esercitarsi al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e del contenimento del rischio della gestione del proprio attivo, in un'ottica della tutela degli interessi previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle stesse e, quindi, del perseguimento della funzione pubblica ad esse affidata dall'articolo 38 della Costituzione.
Ciò premesso, si rileva che il decreto 10 novembre 2010 ("Disciplina delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati") del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, all'articolo 2 ("Piani di investimento") prevede che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istat, comunichino ai Ministeri vigilanti un piano triennale di investimento "che evidenzi, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari".
È stata inoltre predisposta dai Ministeri vigilanti la direttiva 10 febbraio 2011 ("Direttiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122") dove, al paragrafo 3, si evidenzia che "i suddetti piani di investimento [di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78], al fine di consentire la valutazione degli impatti sui saldi strutturali di finanza pubblica degli stessi, dovranno scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio. Questo per aver contezza della circostanza che tali piani siano parte di una strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dovute, ovvero, per le Casse privatizzate, all'equilibrio di bilancio richiamato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e, pertanto, al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica". La medesima direttiva rileva che "Una prima verifica di tale rispetto sarà il confronto del rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli di Stato italiani, dovendosi attentamente valutare, sul piano economico-finanziario, la presenza di rendimenti del patrimonio, corretti per il rischio, inferiori al costo di finanziamento dello stato. Il punto di partenza della redazione dei suddetti piani è, quindi, un'analisi integrata delle poste dell'attivo e del passivo, che comprenda una valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto dei profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di riferimento potrebbero generarsi in base alle proiezioni contenute nel bilancio tecnico. Ciò richiede, ove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo di indicatori di rischio - per i quali occorre fissare limiti massimi - non solo per gli investimenty, ma anche per tutte le voci che vanno a formare il bilancio tecnico".
Il contenuto di quanto sopra va correlato con quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che, nel disciplinare la vigilanza sugli enti privati da parte del Ministero del lavoro e degli altri Ministeri competenti, prevede la possibilità di formulare motivati rilievi su "i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo".
Quanto ai profili più strettamente finanziari, la fondazione Enasarco, con nota del 30 luglio 2010, ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano 2010-2012 di dismissioni immobiliari e relativo impiego delle somme rivenienti, ai fini della verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che il Dipartimento del tesoro hanno ritenuto valide le impostazioni generali contenute nel piano dell'ente, sia per le procedure di dismissione del patrimonio, sia per la strategia di allocazione della liquidità ottenuta con la vendita degli immobili basata su tecniche di asset liability management (ALM).
Ad avviso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di dismissione è coerente con la necessità di assicurare alla fondazione il riequilibrio dei conti economici e la stabilità del bilancio tecnico ultratrentennale, così come richiesto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e in linea con le richieste formulate dal Collegio sindacale, dai Ministeri vigilanti e dalla Corte dei conti nell'ambito dell'analisi dei dati emersi dal bilancio di previsione 2007, di "rendere più razionale l'allocazione del patrimonio (asset allocation) anche migliorando la gestione degli immobili e ottimizzandone il rendimento". Per quanto sopra, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha valutato che le operazioni prospettate nel piano dell'ente non comportano un peggioramento dei saldi strutturali di finanza pubblica. Alla luce di ciò, è stato emanato il decreto interministeriale 24 novembre 2010 di approvazione del piano di dismissioni e reimpiego delle somme rivenienti registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2011.
Con riferimento al quesito sulle misure urgenti da attuare in considerazione delle dismissioni e per un maggior controllo sugli investimenti delle somme da essi derivanti, la fondazione Enasarco ha rappresentato che già dal 2010 ha iniziato a porre in essere una struttura organizzativa finalizzata all'attivazione di processi finanziari tali da incrementare l'efficacia, la trasparenza e il livello di controllo sulle scelte di investimento mobiliare. La fondazione ha sei livelli di controllo sugli investimenti ed un sistema di controlli modellato su quello delle società di gestione del risparmio (SGR), soggette al controllo della Banca d'Italia. La gestione delle attività finanziarie deve avvenire tenendo conto dei vincoli delle passività della fondazione, ovvero principalmente del debito pensionistico. L'asset allocation strategica e la durata degli assets devono essere definiti e monitorati tenendo conto del debito pensionistico e della previsione delle scadenze in cui questo si manifesterà con l'obiettivo di minimizzare il rischio di non pagare pensioni, o non pagarle in misura adeguata.
Sinteticamente, alla base dei processi di investimento vi è l'attivazione dell'ALM che ha come obiettivo quello di: a) riformulare le previsioni relative alle passività previdenziali e alle contribuzioni, con orizzonte temporale pari a quello del bilancio tecnico (30-50 anni), tenendo conto di input interni e di proiezioni sull'ambiente esterno, di carattere demografico e macroeconomico; b) evidenziare e valutare le componenti di rischio presenti nelle passività e nel portafoglio di attività in essere e indicare le linee guida per la copertura di tali rischi; c) definire il budget di rischio del patrimonio da impiegare nella determinazione dell'asset allocation strategica; d) evidenziare, eventualmente, situazioni in cui si renda necessario un intervento di carattere regolamentare per introdurre delle variazioni strutturali all'andamento di contributi e prestazioni, ove interventi sul portafoglio degli assets finanziari e sul profilo di rischio e rendimento non risultino sufficienti a garantire la sostenibilità a lungo termine.
Sulla base delle sue proiezioni, occorre coordinare la produzione o l'aggiornamento di un'asset allocation strategica che definisca l'allocazione ottimale degli assets nel medio periodo. Una volta approvata l'asset allocation strategica, occorre redigere un piano di investimento che, con orizzonte temporale di un anno, deve tenere conto degli indicatori macroeconomici e finanziari e delle previsioni a breve termine. Il piano deve altresì specificare gli importi da investire nelle diverse tipologie di strumenti finanziari e descriverne le caratteristiche. Nella realizzazione del piano di investimento si opera la selezione degli strumenti finanziari ottimali rispetto alle caratteristiche degli investimenti da effettuare, si predispone una lista di gestori o di strumenti finanziari candidati per ciascun ambito, tramite la quale si perviene ad una rosa di candidati giudicati accettabili tra i quali verrà effettuata la scelta finale. Gli investimenti vengono sottoposti al Consiglio di amministrazione per una scelta definitiva e conseguente approvazione.
Il monitoraggio del portafoglio ha lo scopo di verificare che gli attivi complessivi della fondazione e le soluzioni d'investimento adottate restino entro le linee guida definite e, soprattutto, che il livello del rischio non ecceda i limiti stabiliti nel budget di rischio. Ulteriori controlli sono effettuati da organi interno della fondazione (Servizio internal auditing, Funzione controllo del rischio, organismo di vigilanza).
Circa l'informativa atta a chiarire quali siano gli strumenti finanziari scelti dalla fondazione, già da ora quest'ultima fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro un report di aggiornamento mensile sulle dismissioni e sulle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dalle operazioni di vendita.
Quanto alla vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, essa è stata affidata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"). Tale controllo può essere esercitato anche mediante ispezioni e con richiesta di produrre atti e documenti.
In conclusione, si osserva che la questione segnalata ha già ottenuto soluzioni di tipo normativo e procedurale in quanto la materia è stata disciplinata norme di rango sia primario che secondario e i competenti organismi di vigilanza hanno accertato la complessiva regolarità delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare e di utilizzo della conseguente liquidità.
BELLOTTI LUCA Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
09/11/2011