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Atto a cui si riferisce:
C.7/00733 [Censimento dei negozi «compro oro»]



La X Commissione,
premesso che:
secondo il Rapporto Italia 2011 dell'Eurispes, negli ultimi due anni i cosiddetti negozi «compro oro» (ossia i negozi che acquistano e vendono oro e altri preziosi usati) in Italia sono quadruplicati: attualmente sono circa ventimila i punti vendita operanti su tutto il territorio nazionale con un giro d'affari pari a circa 3 miliardi di euro l'anno;
malgrado i dati siano parziali e spesso contrastanti, le associazioni di categoria (e in particolare l'ADOC - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) calcolano che, negli ultimi due anni, l'aumento medio dell'apertura di nuovi punti vendita sia pari al 25 per cento (valore approssimativo) per regione, con picchi del 60 per cento (valore approssimativo) nelle regioni del Sud;
certamente, tra le cause del proliferare dei punti vendita si devono annoverare, da un lato, l'impennata merceologica dei prezzi dell'oro che ha trasformato questo metallo da un bene rifugio in un vero e proprio bene di investimento, dall'altro, la perdurante crisi economica che costringe molte famiglie a vendere oggetti preziosi per poter disporre di denaro liquido;
peraltro, è da considerare che le procedure amministrative per l'apertura di un punto vendita di oro usato sono piuttosto snelle (oltre che possedere i requisiti di incensurabilità e onorabilità, è necessario il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza da parte della questura previa comunicazione al comune di inizio attività, e apertura della partita IVA; non è, invece, necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi);
ogni negozio che acquista e vende oro si attiene a un proprio listino e può effettuare le proprie valutazioni di stima (le quotazioni ufficiali delle borse internazionali e delle mercuriali sono, infatti, meramente indicative e non vincolanti); ciò, in molti casi, si traduce in una truffa ai danni del consumatore (articolo 640 del codice penale), spesso ignaro di peso e carati del materiale e comunque non in grado di effettuare una valutazione e un calcolo valoriale esatti;
vi sono inoltre casi limite in cui il materiale commerciato è totalmente falso e privo di valore economico e, frequentemente, le attività degli esercizi «compro oro» sono soggette a infiltrazioni da parte delle associazioni mafiose, che utilizzano tali attività come copertura per riciclare proventi illeciti (configurandosi, pertanto, la fattispecie penale del riciclaggio ai sensi dell'articolo 648-bis del codice penale);
i rilevanti introiti prodotti dall'esercizio di tali attività rappresentano, pertanto, capitali di illecita provenienza, in quanto derivanti da un'attività di per sé stessa criminosa;
più in generale, spesso alle attività degli esercizi «compro oro» si associano episodi criminogeni, come comprovato dai dati diffusi dalla Guardia di finanza, secondo cui i sequestri di pietre preziose nei casi di falso, truffa, contraffazione, usura, ricettazione e violazione delle leggi di pubblica sicurezza ammontano, per tutto il 2009 e nei primi dieci mesi del 2010, a oltre due milioni di euro, e vicini alla stessa cifra sono quelli relativi alla minuteria e agli oggetti di gioielleria,


impegna il Governo:


a promuovere, anche in collaborazione con le associazioni di categoria,

un'attività di monitoraggio che consenta di censire i punti vendita attualmente operanti sul territorio nazionale;
a promuovere e attuare, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, iniziative tese all'informazione e all'educazione del consumatore in ordine alle problematiche e criticità sottese alle attività di «compro oro», al fine di evitare pregiudizi economici causati da condotte truffaldine eventualmente poste in essere dai commercianti;
in attuazione di quanto previsto dalle leggi vigenti, a promuovere e realizzare interventi di prevenzione primaria e secondaria al fine di evitare l'infiltrazione, l'espansione e il radicamento nel territorio regionale delle associazioni criminose che si avvalgono delle attività di «compro oro» per riciclare i proventi illeciti;
più in generale, con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato di sicurezza e promuovere l'ordinata e civile convivenza, a valorizzare e a incrementare - nei limiti delle proprie competenze - le azioni volte a prevenire e a contrastare i rischi di proliferazione dei fenomeni criminosi collegati alle attività di «compro oro»;
a promuovere la definizione di una normativa omogenea su tutto il territorio nazionale che, tra l'altro, preveda: una specifica (e maggiormente stringente) procedura per l'apertura di punti vendita e il censimento degli stessi mediante l'iscrizione in apposito albo; adempimenti amministrativi da presidiare mediante l'introduzione di apposite sanzioni amministrative; criteri merceologici vincolanti a cui i commercianti devono attenersi nel determinare il prezzo di scambio; specifici controlli da parte degli operatori competenti in materia di contrasto alla criminalità, preordinati ad evitare che le attività di «compro oro» si traducano in bacini criminogeni.
(7-00733)«Cimadoro, Evangelisti».