C. 4761 Proposta di legge presentata il 9 novembre 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4761 Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per la promozione della raccolta differenziata delle gomme da masticare nonché di una campagna di informazione sull'inquinamento ambientale e sui danni economici derivanti dalla loro dispersione nel suolo
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4761 |
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Occorre interrompere, pertanto, questo malcostume attraverso misure legislative specifiche volte a disciplinare la dispersione nel suolo di gomme da masticare divenuta incontrollabile e che provoca un inquinamento ambientale rilevante poiché, come già rilevato, occorrono circa cinque anni per la loro decomposizione. Infatti, nonostante sia di origine vegetale, la gomma da masticare è un materiale difficilmente attaccabile dai microrganismi che riescono quindi a degradarlo molto lentamente.
Non esistendo normative nazionali che ne limitano la dispersione nel suolo, il problema è affrontato unicamente con singole iniziative da parte di alcuni comuni italiani o da singole associazioni.
La presente proposta di legge, in considerazione di quanto esposto, interviene quindi, attraverso l'articolo 1, con una serie di disposizioni volte a salvaguardare l'ambiente e il decoro urbano dall'inquinamento ambientale derivante dalla dispersione nel suolo delle gomme da masticare.
Si prevede, inoltre, la promozione di una campagna d'informazione volta a prevenire la dispersione nel suolo delle gomme da masticare e a favorire il consumo di quelle biodegradabili.
L'articolo 2 aggiunge le gomme da masticare all'elenco dei rifiuti speciali previsti al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In quanto non facilmente e rapidamente biodegradabili, le gomme da masticare devono essere quindi considerate rifiuti speciali e, pertanto, devono essere destinate ai contenitori di smaltimento dei rifiuti già utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti secchi residui.
L'articolo 3, con il comma 1, prevede un contributo in favore dei comuni che, entro il 31 dicembre 2013, provvedono a installare nei luoghi pubblici e aperti al pubblico con grande flusso di utenti nuovi contenitori di colore grigio, già utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti secchi residui, cioè rifiuti che, non potendo essere riciclati, sono smaltiti nella discarica o tramite termovalorizzatori. Com’è noto esistono varie tipologie di rifiuti abbinate a diversi contenitori per la loro raccolta. A tutt'oggi non c’è standardizzazione del colore per la raccolta differenziata. Esiste uno schema diffuso in vari Paesi dell'Unione europea, ma non vi è una normativa ufficiale sul colore da utilizzare. Nella maggior parte dei comuni italiani per la raccolta dei rifiuti secchi residui è utilizzato un contenitore di colore grigio e la gomma da masticare rientra all'interno di tale tipologia. Il comma 2 indica che le modalità di attuazione di quanto indicato dal comma 1 sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 4 istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con lo scopo di incentivare i comuni all'installazione di nuovi contenitori, di colore grigio, già utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti secchi residui al fine di incrementare la raccolta delle gomme da masticare disperse nel suolo. È previsto che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro per il triennio 2012, 2013 e 2014 e che per la copertura finanziaria l'imposta sul valore aggiunto sulla vendita delle bevande alcoliche sia innalzata al 20 per cento.
L'articolo 5 prevede una campagna di informazione, a decorrere dal 2012 e per il successivo biennio, sull'inquinamento ambientale e sui danni economici derivanti dalla dispersione nel suolo delle gomme da
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L'articolo 6 detta misure sanzionatorie per i trasgressori, ovvero per coloro che, anziché utilizzare gli appositi contenitori di colore grigio, disperdono nel suolo pubblico le gomme da masticare. È prevista una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro. Il medesimo articolo, con il comma 2, dispone che le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni siano destinate ai comuni per favorire l'installazione dei nuovi contenitori di cui all'articolo 3.
L'articolo 7, infine, prevede l'entrata in vigore della legge.
In definitiva, attraverso le disposizioni della presente proposta di legge, s'intende porre un argine a un fenomeno in espansione determinato da una scarsa educazione civica e ambientale, quale la dispersione nel suolo delle gomme da masticare, i cui danni ambientali ed economici sono tutt'altro che irrilevanti.
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1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali, prevede disposizioni volte a salvaguardare l'ambiente e il decoro urbano dall'inquinamento ambientale derivante dalla dispersione nel suolo delle gomme da masticare.
2. La presente legge promuove, altresì, una campagna d'informazione volta a prevenire la dispersione nel suolo delle gomme da masticare e a favorire il consumo di gomme da masticare biodegradabili ed ecosostenibili.
1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«n-bis) gomme da masticare».
1. Al fine di incentivare la raccolta delle gomme da masticare disperse nel suolo, è previsto un contributo, a valere sulle risorse del fondo cui al all'articolo 4, in favore dei comuni che, entro il 31 dicembre 2013, provvedono a installare nei luoghi aperti al pubblico caratterizzati da un alto afflusso di utenti nuovi contenitori di colore grigio, già utilizzati per la raccolta
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2. Le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con lo scopo di incentivare i comuni all'installazione di nuovi contenitori di colore grigio, già utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti secchi residui, al fine di incrementare la raccolta delle gomme da masticare disperse nel suolo.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulla somministrazione di bevande alcoliche prevista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aumentata al 20 per cento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
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2. Nell'ambito della campagna di cui al comma 1 sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza degli effetti positivi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo di gomme da masticare biodegradabili ed ecocompatibili.
1. Chiunque disperde nel suolo gomme da masticare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni per incentivare l'installazione dei contenitori di cui all'articolo 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.