C. 4732 Proposta di legge presentata il 27 ottobre 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4732 Modifica all'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e altre disposizioni concernenti il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni per il gioco lecito
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4732 |
Pag. 1
a) il 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) l'11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
Pag. 2
c) il 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) il 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) l'8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
Il comma 1 dell'articolo unico intende introdurre un'aliquota unica pari al 20 per cento, in modo da semplificare il sistema di imposizione fiscale sugli apparecchi e di scoraggiarne la diffusione sul territorio; la crescita esponenziale delle somme giocate ogni anno non solo alle slot, ma anche alle lotterie e a tutte le altre forme di gioco lecito, è infatti sintomo di importanti fenomeni di dipendenza.
Il comma 3 dell'articolo unico vuole estendere la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e, quindi, anche al riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo anche al prelievo erariale unico.
Il comma 4 prevede che le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'aliquota unica sul prelievo erariale unico siano destinate alla riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche e sulle imprese.
Pag. 3
1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche e sulle imprese.