• C. 4732 Proposta di legge presentata il 27 ottobre 2011

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Atto a cui si riferisce:
C.4732 Modifica all'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e altre disposizioni concernenti il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni per il gioco lecito



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4732


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MONTAGNOLI, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DESIDERATI, FOGLIATO, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, LUSSANA, MOLGORA, LAURA MOLTENI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, RIVOLTA, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VOLPI
Modifica all'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e altre disposizioni concernenti il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni per il gioco lecito
Presentata il 27 ottobre 2011


      

Onorevoli Colleghi! — L'articolo unico della presente proposta di legge intende modificare l'attuale sistema di imposizione fiscale sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Sulle somme giocate attraverso questi apparecchi, comunemente definiti slot, attualmente viene operato un prelievo fiscale diversificato per scaglioni di raccolta:

          a) il 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

          b) l'11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

 

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          c) il 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

          d) il 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

          e) l'8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

      Il comma 1 dell'articolo unico intende introdurre un'aliquota unica pari al 20 per cento, in modo da semplificare il sistema di imposizione fiscale sugli apparecchi e di scoraggiarne la diffusione sul territorio; la crescita esponenziale delle somme giocate ogni anno non solo alle slot, ma anche alle lotterie e a tutte le altre forme di gioco lecito, è infatti sintomo di importanti fenomeni di dipendenza.
      Il comma 3 dell'articolo unico vuole estendere la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e, quindi, anche al riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo anche al prelievo erariale unico.
      Il comma 4 prevede che le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'aliquota unica sul prelievo erariale unico siano destinate alla riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche e sulle imprese.

 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
      3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
      4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche e sulle imprese.