Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/10851 [Graduale scorrimento delle graduatorie non ancora esaurite del concorso pubblico bandito dall'Inps]
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata lunedì 7 novembre 2011
nell'allegato B della seduta n. 546
All'Interrogazione 4-10851 presentata da
ANTONIO DI PIETRO
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiedono elementi informativi sull'opportunità di consentire l'assunzione di tutti gli idonei del concorso pubblico, per esami, a 50 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B, posizione economica B1, nonché di promuovere un graduale scorrimento delle graduatorie non ancora esaurite prorogando la validità delle stesse, si rappresenta quanto segue.
A seguito dell'espletamento del concorso pubblico, per esami a 50 posti per l'Area B, posizione B1, sono state assunte dall'INPS 60 unità di personale della predetta area funzionale a fronte di provvedimenti autorizzativi del Governo.
Ai sensi dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le assunzioni a tempo indeterminato vengono autorizzate dagli organi governativi entro il limite del 20 per cento del risparmio di spesa derivante dalle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 20 per cento delle unità cessate nel medesimo periodo.
A fronte del rigore delle norme concernenti le deroghe al blocco delle assunzioni, l'istituto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori dei pubblici concorsi. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2011 è stata concessa all'INPS l'autorizzazione all'assunzione di risorse del citato concorso per ulteriori 31 unità. Per l'anno 2011 è in corso peraltro la predisposizione di un piano che consenta di assumere tutte le figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali, sempre nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di turn-over, tenendo presente in via prioritaria le carenze dell'organico nei profili corrispondenti.
In merito all'utilizzo da parte dell'Istituto del lavoro interinale, si osserva che il ricorso alla somministrazione di lavoro ex articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 («Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»), non ha alcun riflesso sulla procedura concorsuale in argomento e trae titolo da una diversa disciplina legislativa che consente, a fronte di situazioni di particolare criticità e di contingenti necessità, alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme di flessibilità previste dall'ordinamento.
Peraltro, lo spirito della norma e la natura del rapporto giuridico conseguente non incidono, in alcun modo, sugli assetti organici né sulle dinamiche relative al personale, dal momento che nel contratto di somministrazione, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi con il lavoratore, bensì con l'impresa somministratrice che mette a disposizione dell'ente o azienda utilizzatrice uno o più lavoratori a tempo determinato o indeterminato. Del resto detta tipologia di contratto risponde, per definizione, ad esigenze temporanee delle amministrazioni interessate non rendendo strutturale la relativa spesa come avverrebbe nel caso di assunzione di personale a tempo indeterminato. A ciò aggiungasi che, a ragione dell'attuale fase limitativa delle assunzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2011 è stata prorogata, al 31 dicembre 2011, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003, di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 («milleproroghe»), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Ad ogni modo si osserva che la legislazione degli anni più recenti ha imposto un ricorso sempre più limitato all'istituto della somministrazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche; basti citare al riguardo il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale ha previsto che anche per gli enti pubblici non economici la spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro «non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009».
Si fa presente inoltre che è all'esame della Commissione lavoro della Camera dei deputati una proposta di legge (A.C. 4366) d'iniziativa di Cazzola ed altri recante «Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e disposizioni concernenti la loro utilizzazione per il reclutamento di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche» presentata il 19 maggio 2011.
Conclusivamente, si osserva che la questione segnalata dall'interrogante ha già trovato soluzione, in quanto i candidati vincitori del concorso sono stati già assunti e quelli idonei hanno la possibilità di essere assunti entro il 31 dicembre 2011.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Luca Bellotti.