Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/11439 BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata sabato 12 novembre 2011
nell'allegato B della seduta n. 549
All'Interrogazione 4-11439 presentata da
MAURIZIO TURCO
Risposta. - Il 3 marzo 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti della Libia.
Tale regolamento ha disposto, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III (cfr. articolo 5).
Tale regolamento ha individuato in modo espresso, negli allegati II e III, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche debbono considerarsi congelate sottoponendo altresì il Consiglio ad aggiornare costantemente tali elenchi inottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 16. Non vanno pertanto ritenute ricomprese le entità non specificamente ivi iscritte, ancorché partecipate o controllate da un soggetto in elenco. Il congelamento, in tale ipotesi, riguarderebbe la mera partecipazione azionaria detenuta dal soggetto listato, e non l'attività della persona fisica o giuridica.
Tale orientamento è stato ultimamente confortato dal regolamento (UE) n. 296/2011, il quale integra il regolamento 204/2011 all'articolo 6-bis il quale dispone: «Riguardo alle persone, entità ed organismi non designati negli allegati II e III in cui una persona, un entità o un organismo designati in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità od organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designati i fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo».
Con specifico riferimento alla società Tamoil S.p.a., si riporta, inoltre, quanto affermato dal Comitato di sicurezza finanziaria nella comunicazione agli operatori del 25 marzo 2011, in cui si legge che «non sussistono ostacoli all'usuale operatività di questa impresa con i partner commerciali e finanziari».
Quanto alla proprietà della Tamoil Italia S.p.a., va osservato che essa è interamente controllata da una holding olandese, la Oilinvest B V, la quale, ad oggi, non rientra nella suddetta lista, ed il cui azionariato, attraverso la società Oilinvest Holdings N V (Antille Olandesi), è composto come segue:
National Oil Corporation (70 per cento);
Libyan Foreign Bank (15 per cento);
Libyan Arab Foreign Investment Company (15 per cento).
Considerando che il Gruppo Tamoil produce e vende derivati del petrolio, va tenuto presente che la raffineria Tamoil in Italia, attualmente non in esercizio, è in via di trasformazione in un polo logistico integrato: non acquista più greggio, ma solo prodotti finiti ed esclusivamente da produttori nazionali. La Tamoil Italia S.p.a. inoltre ha dato la piena disponibilità a collaborare con le autorità italiane per facilitare qualsiasi tipo di controllo. La Guardia di finanza è stata, infatti, invitata a recarsi presso la sede della società, concordando con la medesima i tempi e le modalità dell'accesso, al fine di verificare, attraverso l'analisi dei conti, il rispetto delle misure restrittive disposte a carico dei soggetti listati, ed in particolare del divieto di porre, direttamente o indirettamente, a disposizione di tale soggetti fondi o risorse economiche.
La pronta collaborazione dell'impresa, unitamente al controllo esercitato dalla Guardia di finanza, garantiscono, infatti, che nessun fondo o risorsa economica vengano sviati a vantaggio di soggetti compresi nella lista.
Si ritiene pertanto che la suddetta società possa mantenere inalterata la sua normale operatività poiché non sussistano ragioni giuridiche per operare tale congelamento.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Enzo Scotti.