C. 4706 Proposta di legge presentata il 20 ottobre 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4706 Introduzione dell'articolo 217-bis del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di obblighi volti alla tutela del patrimonio ittico autoctono nelle concessioni di derivazione di acqua pubblica
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4706 |
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Gli obblighi ittiogenici, attualmente assolti attraverso la prescrizione di scale di rimonta, piani inclinati e graticci all'imbocco dei canali di presa e, ove la realizzazione di tali opere non sia possibile, attraverso ripopolamenti annuali di avannotti, a carico dei concessionari di derivazioni di acqua pubblica, sono indispensabili ma non sufficienti a garantire la tutela della fauna ittica che necessita anche di interventi di carattere ambientale volti a migliorare le condizioni ecologiche dei corsi d'acqua, sempre più compromessi dalle opere di derivazione idrica. La presente proposta di legge mira a ricomprendere, tra le modalità di assolvimento degli obblighi ittiogenici, la possibilità di interventi volti a migliorare le condizioni ecologiche dei corsi d'acqua superficiali per la salvaguardia del patrimonio ittico autoctono e assoggetta l'obbligo ittiogenico alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica sotterranea che, ad oggi, sono escluse da tale imposizione. La sottrazione di acque sotterranee dalle falde può causare infatti
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L'innovazione normativa è introdotta con una modifica al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che all'articolo 217 disciplina le derivazioni idriche. L'articolo 1, introducendo l'articolo 217-bis del suddetto testo unico, stabilisce che le concessioni di derivazione idrica, sia superficiale che sotterranea, sono soggette a obbligo ittiogenico le cui modalità di applicazione spettano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; l'obbligo può prevedere, oltre al ripopolamento ittico, anche interventi di compensazione ambientale a fronte dell'impatto conseguente alle derivazioni idriche.
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1. Dopo l'articolo 217 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:
«Art. 217-bis. – (Obblighi ittiogenici). – 1. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica, sia superficiale che sotterranea, richieste per qualsiasi uso, sono soggette a obbligo ittiogenico finalizzato alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ittico autoctono.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le modalità di applicazione dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, che può prevedere, oltre a quanto prescritto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, interventi di compensazione di carattere ambientale al fine di prevenire o di ridurre l'impatto conseguente alle derivazioni idriche».