Testo risoluzione in commissione
Atto a cui si riferisce:
C.7/00725 [Presentazione delle domande di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 all'immobile rurale]
La VI Commissione,
premesso che:
il comma 2-bis all'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, poneva a carico degli interessati al riconoscimento dei fabbricati rurali taluni oneri burocratici, da adempiere nel termine ormai scaduto del 30 settembre 2011;
il predetto comma 2-bis, in particolare, dispone che gli interessati presentino, entro il 30 settembre 2011, apposita domanda di variazione della categoria catastale, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, corredando la stessa di un'autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari. Il comma 2-quater del predetto articolo 7 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità applicative e della documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis;
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 - serie generale - del 21 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2-quater, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili;
la redazione della documentazione prevista nel decreto predetto richiede tempo e attenzione e gli operatori hanno a suo tempo espresso preoccupazione circa la possibilità di concludere tale adempimento entro il termine del 30 settembre;
l'iter procedurale in questione è necessario per il riconoscimento della ruralità del fabbricato e qualora l'interessato non provveda ad adempiere a tali oneri entro il termine previsto, dovrà subire conseguenze fiscali negative, atteso che le agevolazioni contemplate per tale tipologia di immobili presuppongono necessariamente l'avvenuto accatastamento degli stessi nelle categorie A/6 o D/10;
alla luce di tale quadro complessivo, il termine estremamente ravvicinato del 30 settembre 2011, ha reso oltremodo difficoltoso, se non impossibile, adempiere agli obblighi burocratici previsti;
gli operatori agricoli sono già oberati da numerosi oneri amministrativi, che hanno raggiunto livelli preoccupanti e che sono suscettibili di determinare criticità in un settore, come quello agricolo, che è già costretto ad affrontare altre difficoltà e sfide, conseguenti all'incremento continuo della concorrenza, alla globalizzazione, alla contrazione dei consumi;
lo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, all'articolo 3, comma 2, dispone che le disposizioni tributarie non possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in essa espressamente previsti;
la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2-bis, che riveste natura tributaria, poneva di fatto a carico degli interessati adempimenti entro un termine antecedente rispetto all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione, ponendosi in tal modo in contraddizione con lo statuto dei diritti del contribuente;
un termine più ampio consentirebbe, peraltro, una gestione più agevole delle
richieste anche da parte dell'Agenzia del territorio,
impegna il Governo
ad assumere iniziative normative per prorogare il termine - di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011 - previsto per la presentazione delle domande di variazione della categoria catastale, finalizzate all'attribuzione della categoria A/6 o D/10 all'immobile rurale, di almeno 6 mesi per consentire un congruo tempo per l'elaborazione e la presentazione delle stesse.
(7-00725)
«Fluvi, Zucchi, Cenni, Brandolini, Fiorio, Agostini, Trappolino, Dal Moro, Servodio, Velo, Oliverio».