• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06198 [Disporre a salvaguardia del diritto all'abitazione dei soggetti più deboli]



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06198 presentata da ELIO LANNUTTI
mercoledì 2 novembre 2011, seduta n.634

LANNUTTI - Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute - Premesso che:

in Italia nel 2010 vi sono state oltre 100.000 sentenze dovute a sfratti per morosità o risoluzione contrattuale da parte del locatore e appare preoccupante la situazione delle persone coinvolte nell'esecuzione del rilascio degli immobili che devono abbandonare le case affittate senza avere altre abitazioni;

la situazione coinvolge oggi, a causa dell'estesa crisi economica, centinaia di migliaia di famiglie che vivono un disagio abitativo molto acuto, in particolare gli anziani, i disabili e le famiglie numerose;

si impone un intervento sulla materia degli sfratti per morosità, in?assenza di normative di sostegno ai Comuni e alle Regioni, considerato che la strategia del Governo in materia di politiche abitative appare del tutto inadeguata e insufficiente. In particolare, si registra l'assenza di qualsiasi iniziativa per fronteggiare l'emergenza abitativa;

ad esempio della grave situazione abitativa in cui versano migliaia di anziani ammalati si riporta la vicenda di V.M., il quale ha in godimento l'immobile denominato podere Piatanete sito a Tarquinia (Viterbo) al foglio 29 particella 59 di proprietà della famiglia Sacchetti;

V.M. è stato riconosciuto invalido civile dalla Commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili di Roma in data 20 marzo 1972 per esiti di paralisi ostetrica all'arto superiore sinistro con riduzione di circa la metà dei movimenti di flesso, aggravata da manifestazioni degenerative della glenoide scapolare ed addensamento del trachite a significato periartritico del braccio destro, con una invalidità civile pari al 100 per cento;

dalla relazione del dottor Fabrizio Ferraresi del 7 gennaio 2010 V.M. è da considerare persona con una grave esperienza depressiva a rischio di suicidio, e lo sfratto potrebbe aggravare le sue già tenui capacità di ripresa. In virtù del fatto che il periziando in passato trasse giovamento dalla permanenza nella sua abitazione a Tarquinia e dall'attività rurale che svolgeva quotidianamente, avrebbe potuto risultare opportuno, al fine della sua salute fisica ma soprattutto psichica, data la potenzialità di suicidio, che egli si stabilisse nella sua vecchia abitazione;

V.M., settantacinquenne, inviava in data 26 gennaio 2010 al locatore proprietario, la Tarquinia Srl, una comunicazione con la quale manifestava la volontà di avvalersi della procedura di sospensione della procedura di rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. Contestualmente alla stessa inviava un assegno di importo pari a 1.000 euro con espressa imputazione della somma al pagamento dei canoni che sarebbero maturati a seguito del godimento del bene locato sino al 31 dicembre 2011;

per V.M. ricorrono tutte quelle condizioni essenziali per la proroga quali lo stato di necessità rappresentato dalla presenza di famiglie con disagio abitativo composte da anziani ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi o minori con reddito complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano in esecuzione uno sfratto per finita locazione;

ciò nonostante la Tarquinia Srl, in persona dell'amministratore Benedetto Carlini, in data 16 febbraio 2011 comunicava a V.M. l'imputazione della somma ad altro titolo e si appropriava dell'assegno a titolo di pagamento, parziale, delle spese legali dovute. Ciò in assenza di qualsiasi volontà del conduttore in tal senso, anzi sostenendo che V.M. "illegittimamente" avrebbe occupato l'immobile in località Spinicci;

successivamente in data 28 febbraio 2011 V.M. veniva a conoscenza dell'ordine di rilascio dell'immobile per il 14 marzo 2011 ex art. 608 del codice di procedura civile notificato dalla Tarquinia Srl, in coerenza con un atteggiamento contra legem, con istanza di sfratto, nonostante il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva di rilascio dell'immobile emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 26 giugno 2010, e nonostante la comunicazione di V.M. di volersi avvalere della sospensione dello sfratto ex legge;

soltanto grazie alla conversione in legge del citato decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto milleproroghe), nelle more delle procedure di notifica, V.M. è riuscito faticosamente a rimanere nell'abitazione, immobile che necessita di urgenti interventi di riparazione straordinaria considerato l'abbandono in cui lo stesso versa (scale fatiscenti, impianto elettrico non a norma, servizi igienici non funzionanti) e il pericolo che ne può derivare al detentore e a soggetti terzi, dato che il proprietario, alle continue richieste avanzate, ha sempre risposto rifiutando qualsiasi intervento con un pervicace atteggiamento lesivo degli elementari diritti della persona;

l'abitazione di V.M. appartiene ad una società, la Tarquinia Srl, i cui soci, la famiglia Sacchetti (un tempo proprietaria da via Giulia a Grosseto) sono stati anche Camerlenghi del Papa con fine umanitario di assistenza ai più deboli e che, dopo aver attraversato fittizie donazioni, salvato il loro latifondo regalandolo allo IOR e poi facendoselo ridare (si veda l'atto 4-04356) dopo aver costituito le attuali società a responsabilità limitata di famiglia, oggi cerca di liberare le case agricole per ristrutturarle a fini di speculazione (come fatto con la casa vicina dove ora sorge un fiorente agriturismo "podere Giulio" dal nome Giulio Sacchetti) o con le terre confinanti dove ogni anno ora organizza il "game fair", sul cui potere distruttivo dell'ambiente ora indaga il tribunale penale di Civitavecchia;

si rende necessaria, a tutela di soggetti che versano in gravi situazioni simili a quella di V.M., e che oramai nel nostro Paese sono migliaia, la proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti ai sensi dell'art. 12-sexies del citato decreto-legge n. 225 del 2010: «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011"» con la previsione normativa specifica che conduca a rinnovare tale proroga concessa nel 2010 fino alla data del 31 dicembre 2012,

si chiede di sapere se il Governo intenda disporre con urgenza provvedimenti a salvaguardia del diritto all'abitazione dei soggetti più deboli e provvedere tempestivamente a promuovere la specifica previsione normativa della proroga della sospensione degli sfratti per le categorie protette, quali gli anziani ultrasessantacinquenni, i portatori di handicap gravi o minori, i malati gravi o terminali, in mancanza di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, i quali non siano morosi e abbiano un reddito complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sino al dicembre 2012, al fine di scongiurare forzati rilasci di immobili con l'assistenza della forza pubblica, in vista della scadenza della proroga concessa con il citato decreto-legge n. 225 del 2010.

(4-06198)