• Testo interrogazione a risposta scritta

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Atto a cui si riferisce:
C.4/13657 [Il caso dei notai nominati senza avere superato la preselezione informatica]



DE GIROLAMO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel concorso per la nomina di 200 notai (decreto 20 dicembre 2002) dieci candidati, che non avevano superato la preselezione informatica, e (cautelarmente) ammessi dal T.A.R del Lazio a sostenere le prove scritte, superarono prove scritte ed orali;
l'amministrazione incluse, senza riserva, i predetti candidati nella graduatoria, e, senza riserva, li nominò notai (12 gennaio 2004);
avverso la definitiva decisione del T.A.R. l'Avvocatura dello Stato propose ricorso al Consiglio di Stato; il 19 luglio 2006 l'amministrazione dichiarò tuttavia che non intendeva «coltivare il contenzioso»;
il Consiglio di Stato (in contrasto con proprie pregresse decisioni) respinse il ricorso, ed il ricorso per cassazione (per eccesso di potere giurisdizionale) fu dichiarato inammissibile;
i predetti notai esercitano da molti anni la loro professione;

le nomine in esame, che in pendenza del giudizio non erano necessarie, erano state effettuate senza riserva;
nel corso del giudizio l'amministrazione aveva dichiarato che intendeva rinunciare all'impugnazione;
la decisione del Consiglio di Stato non ha per oggetto le nomine (né se ne ordina la revoca) bensì l'ammissione alla prova scritta;
«la funzione ripristinatrice del giudicato non riveste carattere assoluto ed incontra limite nelle situazioni giuridiche nel frattempo verificatesi e consolidate, che sono anch'esse meritevoli di tutela» (e multis, C.d.S. 12 ottobre 2001 n. 5404); il principio ha formale risonanza nell'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15; e nel caso in esame la stessa amministrazione aveva ritenuto che si era maturata «una situazione meritevole di essere consolidata giuridicamente»;
la preselezione è stata poi soppressa (legge 18 giugno 2009, n. 691);
l'amministrazione non solo non ha interesse (anche per l'assoluta assenza di controinteressati) a disporre la decadenza, bensì ha la necessità di conservare l'efficacia delle nomine; ciò, ai fini della buona amministrazione (altre eventuali nomine, in sostituzione, dovrebbero essere effettuate senza preselezione, attraverso prove scritte ed orali - e pertanto con le stesse modalità percorse e superate dagli interessati - ed a favore di persone che, a differenza degli interessati, non avrebbero esperienza), nonché ai fini della tutela della propria immagine e del pubblico interesse; costituiscono pubblico interesse la regolarità, la coerenza e l'affidabilità dell'attività amministrativa, la conservazione dell'immagine della professione notarile nel suo complesso, l'affidabilità della relativa funzione, la certezza dei relativi atti, e la necessità di evitare il risarcimento di ingenti danni (che deriverebbero ai singoli notai per l'affidamento nella nomina, con una professione lungamente esercitata e con l'umano relativo investimento) -:
quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato in ordine alla situazione descritta e se intenda, tutelando il pubblico interesse, dare formale certezza ai rapporti in esame.
(4-13657)