C. 4548 Proposta di legge presentata il 26 luglio 2011
Atto a cui si riferisce:
C.4548 Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e delega al Governo per l'adozione di agevolazioni tributarie
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4548 |
La presente proposta di legge comporta una vera riforma della legislazione speciale vigente, incidendo sul governo del territorio, sulla ripartizione delle competenze, sul sistema fiscale, sulla distribuzione delle agevolazioni nel territorio, nonché sulla riperimetrazione dell'area oggetto degli interventi speciali.
La proposta di legge prevede, in particolare, la revisione delle finalità del Piano generale degli interventi, la ridefinizione delle attività e della composizione delle funzioni dei comitati istituzionali, nazionale e locale, il passaggio delle funzioni prefettizie al sindaco del comune di Venezia e al presidente della provincia di Venezia.
La provincia di Venezia mantiene inoltre le competenze attuali, mentre è soppressa la disposizione dell'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che individua l'area metropolitana di Venezia.
Al presidente della regione Veneto sono trasferite tutte le funzioni attualmente spettanti al Magistrato alle acque di Venezia e tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia riservate attualmente alle amministrazioni dello Stato.
Il finanziamento degli interventi previsti dalla nuova legge speciale si prevede a carico del residuo fiscale che è trattenuto sul territorio. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad anticipare risorse fino a tale limite ai fini della realizzazione degli interventi medesimi.
In fine, la proposta di legge conferisce una delega al Governo per attuare esenzioni fiscali, detrazioni, e deduzioni ai fini del recupero immobiliare, nonché riduzioni dei costi di trasporto e prevedere disposizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, sulla base di appositi criteri direttivi.
1. Venezia e la sua laguna costituiscono un patrimonio storico-culturale e ambientale di rilevanza nazionale e internazionale. Lo Stato, d'intesa con la regione Veneto e con gli enti locali, ne assicura la salvaguardia fisica ed ambientale e promuove lo sviluppo socio-economico dei territori interessati, favorendo la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Al perseguimento delle finalità di cui al presente comma concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto, il comune di Venezia, i comuni interessati e gli enti pubblici economici presenti sul territorio.
2. Le risorse totali annuali a favore di Venezia e della sua laguna devono corrispondere almeno al residuo fiscale medio dei tre anni precedenti dei cittadini residenti e delle imprese con sede nell'area di cui al comma 3. A tal fine, le risorse fiscali provenienti dall'area sono utilizzate nella medesima area. Lo Stato può utilizzare il fondo perequativo nazionale esclusivamente qualora tali risorse non siano sufficienti, oppure nel caso del verificarsi di eventi calamitosi di particolare gravità.
3. La presente legge si applica all'area costituita dal territorio insulare di Venezia, dalla laguna e dalle sue isole, nonché da territori della stessa laguna che, per le loro caratteristiche, sono isolati dalla terraferma o presentano situazioni di particolare difficoltà o costo per gli investimenti delle imprese e per la residenzialità, quali, in particolare, i comuni di Chioggia, di Cavallino-Treporti, di Pellestrina e di Marghera, nonché il lido di Venezia.
4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati, ove possibile, mediante l'utilizzo della fiscalità di vantaggio e delle esenzioni fiscali, al fine di semplificare l'erogazione dei contributi e di limitare i ritardi, i costi e le complessità che i finanziamenti a fondo perduto e la loro gestione possono comportare.
5. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate mediante il Piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Piano generale», da attuarsi attraverso piani o programmi specifici. Il Piano generale è redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è elaborato per un arco di tempo di dieci anni. Il Piano generale prevede, nell'ambito dell’ area di cui al comma 3:
a) la conservazione dell'ecosistema lagunare, con particolare rilievo all'equilibrio idrogeologico;
b) il controllo del fenomeno delle acque alte, a partire dall'avanzamento delle opere del sistema relativo al modulo sperimentale elettromeccanico (MOSE);
c) il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare;
d) lo scavo e lo smaltimento dei fanghi dei rii, la sistemazione della rete fognaria, la sistemazione di fondamenta e di ponti, il consolidamento statico degli edifici e l'innalzamento delle parti basse;
e) il recupero, anche tramite esenzioni fiscali, del patrimonio immobiliare e urbano nei comuni di Venezia e di Cavallino-Treporti, con particolare attenzione alla residenza e all'offerta residenziale pubbliche. Le relative risorse finanziarie sono gestite dall'ente preposto dalla regione per favorire la politica della residenza, con azione anche nei confronti della terraferma per gli ambiti contermini a canali e a vie d'acqua connessi alla laguna;
f) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica al fine di rendere Venezia un nodo logistico di interesse europeo;
g) la promozione, il sostegno e la qualificazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, dell'imprenditoria giovanile e femminile, dell'artigianato del vetro nell'isola di Murano, della cantieristica minore e delle imprese della pesca in laguna;
h) la previsione di esenzioni fiscali per ridurre i maggiori costi di insediamento e di gestione delle imprese nell'area lagunare;
i) la riconversione dell'area di Porto Marghera e la relativa bonifica, anche attraverso agevolazioni fiscali, incentivando l'insediamento di nuove imprese legate all'attività di ricerca e sviluppo in materia di nanotecnologie, di nuove tecnologie di energie rinnovabili;
l) la creazione di un'unica direzione sanitaria per l'ambito lagunare, distinta e separata dalle altre della terraferma;
m) il rafforzamento del sistema dei parcheggi per autoveicoli e motoveicoli per favorire il veloce accesso al territorio di Venezia insulare, sia con riferimento ai residenti che ai visitatori;
n) la realizzazione, in collaborazione con la Fondazione «La biennale di Venezia», di una Cinecittà per promuovere la produzione e la commercializzazione di audiovisivi e di opere cinematografiche;
o) la costituzione di un polo nautico per i trasporti pubblici d'acqua e di un polo aeronautico, accessibili mediante tessera, per favorire lo sviluppo di attività di ricerca e di sviluppo d'avanguardia.
1. È istituito il Comitato istituzionale locale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Comitato istituzionale locale», composto dai rappresentanti della regione Veneto, della provincia di Venezia, del comune di Venezia, dei comuni dell'area lagunare, della camera di commercio, industria, e artigianato e agricoltura di Venezia e degli altri enti economici locali, per la trattazione di specifiche tematiche.
2. Il Comitato istituzionale locale è presieduto dal rappresentante della regione Veneto.
3. L'ambito territoriale di competenza del Comitato istituzionale locale è costituito dall'area di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Al Comitato istituzionale locale sono attribuite le funzioni di elaborazione e di attuazione del Piano generale.
1. È istituito il Comitato istituzionale nazionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Comitato istituzionale nazionale», composto dal presidente della giunta regionale del Veneto, che lo presiede, dai sindaci dei comuni dell'area lagunare, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato istituzionale nazionale coadiuva e supporta il Comitato istituzionale locale nell’ attuazione delle funzioni a esso attribuite.
1. Al sindaco del comune di Venezia sono trasferite le funzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalla legislazione vigente con riferimento al territorio comunale.
2. Il presidente della provincia di Venezia esercita le competenze attribuite al prefetto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Nei casi di rilevanza per il territorio comunale, le competenze attribuite al prefetto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono esercitate dal sindaco del comune di Venezia.
1. Al presidente della regione Veneto sono trasferite le funzioni spettanti al Magistrato alle acque di Venezia previste dalla legislazione vigente. Al presidente della regione Veneto sono attribuite le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato.
1. Al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad anticipare al Comitato istituzionale locale e al Comitato istituzionale nazionale, secondo una ripartizione da stabilire nell'ambito del Piano generale, finanziamenti in conto capitale da utilizzare fino al limite di cui all'articolo 1, comma 2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa depositi e prestiti Spa, comprese le quote degli interessi maturati.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, diretti a stabilire le modalità per l'applicazione di apposite esenzioni fiscali, detrazioni e deduzioni ai fini del recupero immobiliare, nonché di riduzioni dei costi di trasporto e prevedere disposizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nell'area di cui all'articolo 1, comma 3, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni;
b) razionalizzazione delle misure di incentivazione;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione in funzione della dimensione dell’ intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
f) adeguata diffusione di investimenti produttivi nell'area di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione, con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
g) individuazione di princìpi e di criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili ai sensi della presente legge, in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;
h) previsione, in conformità con il diritto dell'Unione europea, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla realizzazione di nuove attività di impresa.
3. Al fine di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nell'area di cui all'articolo 1, comma 3, e di proporre interventi di sostegno e di riqualificazione, nonché di valutare l'impatto dei vari strumenti fiscali e finanziari attivabili, è istituito un osservatorio presso la camera di commercio, industrie, artigianato e agricoltura di Venezia, in collaborazione con l'Unione regionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, per il monitoraggio dei parametri economici di cui al comma 2 del presente articolo, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2.
1. All'articolo 22, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «Venezia» è soppressa.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.