• Testo interrogazione a risposta orale

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
C.3/01825 [Insegnanti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado ]



CAPITANIO SANTOLINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 «Regolamento supplenze docenti», dispone che «Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi ad ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i relativi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione»;
a causa della recente soppressione delle cosiddette graduatorie di coda, a partire dall'anno scolastico appena iniziato si incrementerà il già ragguardevole numero (se ne stimano diverse centinaia sull'intero territorio nazionale) di studenti in condizioni di handicap che nella scuola secondaria di primo grado risulteranno di fatto seguiti per le attività di sostegno da personale privo di adeguata qualifica per carenza di docenti titolati, mentre paradossalmente diverse migliaia di insegnanti specializzati resteranno non utilizzati perché confinati, nelle medesime province, negli elenchi per il sostegno della sola scuola secondaria di secondo grado;
il provvedimento proposto non rappresenta in alcun modo una forzatura sul piano delle competenze professionali dal momento che tutti gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado hanno ottenuto la specializzazione seguendo gli stessi identici corsi;
il provvedimento risponde ai criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza della pubblica amministrazione: riducendo tempi ed oneri per le attività di nomina a carico del sistema scolastico

complessivamente inteso, favorendo una tempestiva attribuzione delle supplenze sul sostegno a personale adeguatamente titolato, liberando i dirigenti scolastici della scuola secondaria di primo grado dalla complessa e giuridicamente controversa attività di assegnazione a docenti non specializzati dei posti rimasti vacanti al termine delle operazioni di nomina ministeriali -:
se non reputi necessario estendere anche alle scuole secondarie di primo grado il meccanismo di «assegnazione subordinata» già perfettamente funzionante per le scuole secondarie di secondo grado e previsto all'articolo 6, comma 2 e 3 del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 «Regolamento supplenze docenti», disponendo che, in caso di esaurimento dello specifico elenco denominato AD00 («sostegno nella scuola secondaria di primo grado»), si provveda ad assegnare le supplenze residue attraverso lo scorrimento incrociato degli omologhi elenchi relativi alle scuole secondarie di secondo grado (AD01, AD02, AD03, AD04) con riconoscimento del pieno punteggio di servizio ai docenti che accetteranno tali incarichi.
(3-01825)