• Testo interrogazione a risposta scritta

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Atto a cui si riferisce:
C.4/13247 [Riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali]



ROSSA e CENNI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
in data 27 luglio 2011 si è riunito a Bologna il Coordinamento nazionale del restauro della CNA;
in tale occasione il coordinamento ha constatato la drammatica situazione di crisi che affligge questo importante comparto dell'economia e il reale rischio per la tutela e la relativa valorizzazione del patrimonio storico-artistico del nostro Paese;
i flussi degli affidamenti sono in costante calo così come le risorse destinate a queste attività da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;
da una ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali emerge che l'industria culturale italiana, di cui fa parte a pieno titolo il mondo del restauro, produce oltre il 9 per cento del prodotto interno lordo nazionale e alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio viene destinato dallo Stato soltanto lo 0,09 per cento del prodotto interno lordo, ovvero un centesimo di ciò che il mondo della cultura produce in Italia;
il motivo per cui gli affidamenti sono rallentati è da ricercare anche in una forte confusione causata dalla disciplina di qualificazione del settore che risulta bloccata in attesa della modifica dell'articolo 182 del codice dei beni culturali in base al quale «acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata

dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368»;
inoltre «può acquisire la qualifica di restauratore dei beni culturali chi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368»;
due risoluzioni delle Commissioni riunite cultura e ambiente di Camera e Senato hanno mirato a un riequilibrio della normativa che regola la disciplina;
diversi sono stati gli atti di sindacato ispettivo presentati nei due rami del Parlamento che chiedono una risoluzione del problema;
si rileva un vuoto legislativo di nove anni, regolamentato da una disciplina transitoria che crea una ingiustificata discriminazione tra chi ha maturato il riconoscimento ope legis al 16 dicembre 2001 e coloro i quali hanno invece continuato a svolgere l'attività fino ad oggi;
in data 7 luglio 2011 il Ministro interrogato ha presentato al Consiglio dei ministri un disegno di legge di modifica dell'articolo 182 del codice dei beni culturali e ha chiesto un parere alla Conferenza Stato-regioni;
tali modifiche non appaiono risolutive delle problematiche presentate dalla disciplina e non pongono attenzione alla questione più importante rilevata dalla categoria: la disparità di trattamento tra persone che hanno svolto identica esperienza professionale seppure in anni diversi;
le rappresentanze degli operatori del settore propongono una modifica che si articola principalmente in tre punti chiave:
a) occorre procedere all'aggiornamento dei termini pregressi relativi alla maturazione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali, che al momento risultano ancora fermi alla data del 16 dicembre 2001, nonché dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratori;
b) la prova d'idoneità, con valore di esame di stato abilitante, stabilita dal comma 1-bis dell'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e regolata dal decreto ministeriale 30 aprile 2009, n. 53, deve essere resa sin da subito ripetibile e con cadenza programmata sino alla definitiva entrata a regime del nuovo

sistema di abilitazione professionale di livello universitario (previsto dall'articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio e disciplinato dal decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 86), al fine di consentire a quanti maturino annualmente i requisiti richiesti di accedere alla prova;
c) è necessario predisporre un sistema di crediti formativi che regolamenti l'accesso alla nuova qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore -:
se non ritenga opportuno, anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dalle associazioni di rappresentanza del settore, riconoscere con un'appropriata iniziativa normativa le esperienze e i percorsi lavorativi certificati anche da enti statali quali le Soprintendenze, organi territoriali del Governo centrale che dal 2001 al 2009 (periodo a cui si riferisce la fase transitoria della disciplina di qualificazione dei restauratori) hanno continuato ad affidare i lavori ad esperti, rilasciando la regolare documentazione di corretta esecuzione del lavoro, soluzione che, in base al citato schema di disegno di legge al parere della Conferenza Stato-regioni, non troverebbe riscontro.
(4-13247)